Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5430 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 27/02/2020), n.5430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26660-2017 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE 287, presso lo studio dell’avvocato MARIA CAMPOLUNGHI,

rappresentato e o difeso dall’avvocato ROBERTO GAETANI;

– ricorrente –

contro

PE.MA., C.E.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA

MORABITO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIO OLIVIERI;

pe.gi., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato UBALDO LUCHETTI;

– controricorrenti –

e contro

p.m., M.M., COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL

SPA C.B., G.V., Z.F.,

T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1273/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO GAETANI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NOBILONI per delega;

udito l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, n. 1273 del 22/8/2017 che, rigettando l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, pronunciata in relazione a giudizi riuniti, ha confermato le seguenti statuizioni di primo grado: la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione nelle liti sorte tra P. C. e T. avverso la società Edil GM srl, l’ing. pe. e la ditta M. d’un lato e G. e Z. nei confronti di Edil GM, Pe. e Unipol Spa, dall’altro, relative a vizi evidenziatisi negli immobili compravenduti tra le parti e la negatoria servitutis relativa ad un terreno contiguo.

A fronte di un appello principale volto ad acclarare che l’accordo transattivo non si era perfezionato per mancanza di sottoscrizione di tutte le parti e di un appello incidentale volto a conseguire la condanna degli appellanti alle spese di lite in favore di M.M., la Corte d’Appello di Ancona, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che, essendo stata la società Edil GM srl cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’appello, essa aveva perduto la titolarità del rapporto giuridico oggetto di controversia e la legittimazione processuale passiva, di guisa che, in suo luogo, le domande avrebbero dovuto essere proposte nei confronti dei soci, previa dimostrazione, da parte dei creditori sociali, che l’ammontare preteso fosse uguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del bilancio. In mancanza di detta prova, qualsiasi pretesa creditoria doveva essere disattesa, con la conferma della correttezza della decisione di primo grado in ordine alla cessazione della materia del contendere, anche alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra la firma della transazione e l’udienza del 2010, lasso di tempo che portava ad escludere che gli appellanti non avessero consapevolezza dell’eventuale mancata sottoscrizione della transazione da parte di alcuni e della loro volontà, in ogni caso, di ritenersi soddisfatti dell’avvenuto pagamento di somme a tacitazione delle loro pretese. In secondo luogo il Giudice d’Appello ha rigettato il motivo relativo alla regolamentazione delle spese con la conferma dell’estraneità di Unipol S.p.A. all’accordo sulla compensazione, e della condanna degli attori alle spese sostenute dalla compagnia. Quanto alla richiesta di acquisizione dell’accordo transattivo, il Giudice l’ha dichiarata inammissibile in ragione di una clausola di salvezza contenuta nell’accordo, secondo la quale le uniche parti necessarie alla transazione erano soltanto quelle principali che avevano sottoscritto la transazione stessa. Il Giudice d’Appello ha, invece, accolto l’appello incidentale del M. affermando che, essendosi la chiamata in causa del terzo resa necessaria in relazione alle tesi dell’attore, su quest’ultimo dovessero gravare le relative spese. Ha infine regolato le spese del grado in ragione della soccombenza.

Avverso la sentenza P.D. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi pe.gi. da un lato e Pe.Ma. ed C.E.M. dall’altro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo- violazione degli artt. 167 e 359 c.p.c. e artt. 2697 e 2945 c.c. – censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso le pretese creditorie nei confronti della società in base all’assunto che il socio, una volta ricevuta la citazione, avrebbe dovuto sollevare tempestiva eccezione di difetto di legittimazione passiva della società a causa dell’intervenuta cancellazione della medesima dal registro delle imprese e dell’assenza di prova, di cui era onerato il creditore, che il socio fosse subentrato alla società residuando attivi in capo alla medesima. Non avendo il socio sollevato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società, egli avrebbe accettato il giudizio di merito allo stato degli atti e non potrebbe sottrarsi alla responsabilità che ne consegue.

1.1 Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la perdita di titolarità del rapporto giuridico oggetto di controversia in quanto, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse. In base alle regole sul riparto dell’onere della prova, il creditore deve provare che, dalla distribuzione dell’attivo, siano residuate somme in favore del socio, essendo questo un elemento costitutivo del diritto azionato (Cass., 1, n. 15474 del 22/6/2017). Ne consegue, pertanto, che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2 laddove ha ritenuto che la domanda non potesse essere soddisfatta in conseguenza della mancata prova, da parte degli appellanti, che l’attivo della società fosse stato distribuito e che il socio ne avesse riscosso una parte.

2.1, 2.2, 3. Con il secondo motivo, articolato in due diverse censure, e con il terzo si fanno valere vizi della sentenza che riguardano la mancata acquisizione in giudizio del testo dell’accordo transattivo, sicchè, a seguito di esposizione del loro contenuto, si svolgerà la loro trattazione congiunta.

2.1 Con la prima parte del secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 153,294 e 295 c.p.c. per avere la Corte negato la rimessione in termini per l’acquisizione e valutazione del documento sopraggiunto dopo le conclusioni del 30/7/2010 e quindi non disponibile in primo grado, contenente il testo integrale della proposta di accordo transattivo, non firmata da tutti coloro che avrebbero dovuto accettarla. Ad avviso del ricorrente, essendo incontestato che le parti attrici avessero provveduto a pagare il corrispettivo della transazione senza conoscere con esattezza il contenuto della medesima e che il giudice di primo grado ne avesse negato l’acquisizione in giudizio, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, il Giudice d’Appello avrebbe dovuto disporre la remissione in termini per consentire l’acquisizione della scrittura transattiva in forza dell’art. 294 c.p.c. ritenuto applicabile anche al giudizio d’appello, ovvero in forza dell’art. 345 c.p.c., secondo il quale il documento è tardivamente producibile in giudizio a causa della sua mancanza per fatto non imputabile agli attori. Ad avviso del ricorrente l’accordo andava comunque provato per iscritto sicchè il capo di sentenza che, facendo riferimento alla cd. “clausola di salvezza”, ne escludeva la rilevanza, sarebbe meritevole di annullamento.

2.2 Sempre con altro profilo del secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione degli obblighi posti dall’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c., per motivazione apparente, essendosi la Corte d’Appello limitata a fare riferimento alla cd. clausola di salvezza senza disporre l’acquisizione del testo integrale della proposta transattiva, richiedente prova scritta, in quanto concernente immobili e financo una negatoria servitutis.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove); artt. 1326 e 1350 c.c. (mancato perfezionamento della proposta contrattuale e necessità di prova scritta); 1965 e 1967 c.c. (prova della transazione), artt. 1362 e 1363 c.c. (sull’interpretazione dei contratti) – censura la sentenza nella parte in cui svolge una interpretazione dell’accordo transattivo senza disporre l’acquisizione del testo del contratto e senza verificare se la proposta in itinere si fosse perfezionata o meno, affidandosi alla sola “clausola di salvezza” deducibile dall’accordo secondo la quale la transazione sarebbe rimasta valida anche nel caso in cui non tutte le parti lo avessero firmato. Ad avviso del ricorrente la mancata acquisizione del testo degli atti transattivi non avrebbe consentito al Giudice di verificare il contenuto integrale dei medesimi, specie in merito ai rapporti tra le diverse parti del giudizio, ad esempio rispetto alla posizione processuale di Unipol S.p.A. che, secondo una interpretazione letterale del contratto – da privilegiare – era a tutti gli effetti parte dell’accordo transattivo e dunque priva del potere di sollevare eccezioni in merito al regime delle spese legali. La declaratoria di cessazione della materia del contendere senza l’acquisizione del testo scritto della transazione sarebbe dunque da cassare.

2.1, 2.2, 3. I motivi non sono fondati perchè non correlati alla ratio decidendi, che non è adeguatamente censurata. Premesso che la transazione va provata per iscritto (il che è dato per scontato dal Giudice d’Appello), nel caso in esame la prova è irrilevante perchè 1) la Unipol aveva chiaramente espresso a verbale dell’udienza del 30/7/2010, di essere venuta a conoscenza della transazione solo tardivamente e di non intendere aderire alla stessa, richiamandosi alle proprie conclusioni contenenti la richiesta di rigetto della domanda di manleva con vittoria di spese e competenze di lite; 2) a seguito di queste dichiarazioni, gli appellanti, consapevoli del fatto che potesse mancare qualche adesione all’accordo transattivo, avevano insistito nella richiesta di cessazione della materia del contendere, in forza della clausola di salvezza, contenuta nella transazione secondo la quale “ove i giudizi fossero proseguiti per volontà ed impulso di altre parti in causa la srl Edil GM, pe.ma. e pe.gi. sarebbero stati lasciati indenni da ogni conseguenza giuridica e materiale rinunciando a qualunque provvedimento”, con ciò evidenziandosi che gli attori, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo transattivo da parte di qualcuno, si obbligavano a manlevare i convenuti da ogni conseguenza pregiudizievole nei loro confronti. La sentenza ha motivato sulla irrilevanza dell’acquisizione del documento; peraltro sul punto c’è una doppia conforme, sicchè le censure, ancorchè formulate quali violazioni di legge, in realtà tendono a riproporre un riesame del merito, inammissibile in questa sede. La sentenza è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza; qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell’inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell’azione, dichiarandone l’infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass., 3, n. 16150 dell’8/7/2010, Cass., L, n. 2063 del 30/1/2014; Cass., 6-5 n. 5188 del 16/3/2015).

4. Con il quarto motivo censura la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avendo la comparsa di risposta in appello della compagnia Unipol (datata 18/1/2012) dichiarato che la medesima non era mai stata interpellata da Edil GM srl per partecipare alla transazione. In sostanza si duole del fatto che la Corte d’Appello non abbia tenuto in considerazione che, proprio alla luce di quanto dichiarato da Unipol in ordine alla sua non conoscenza dell’atto di transazione e dell’avvenuta conoscenza solo in sede di precisazione delle conclusioni, il Giudice non abbia ritenuto che la proposta transattiva non si era perfezionata, dovendo la firma di Unipol considerarsi essenziale ed indispensabile alla valutazione complessiva del ruolo assegnatole da quella pattuizione nel contesto del complessivo accordo.

4.1 Il motivo è inammissibile perchè, in presenza di una cd. “doppia conforme” il ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è precluso.

5. Con il quinto motivo censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 342 c.p.c. poichè l’appello era formulato nei termini richiesti prima delle modifiche alla sua prospettazione, apportate dal D.L. n. 83 del 2012. In sostanza censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il motivo di appello relativo alle spese di lite di Unipol non rispettasse i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.

5.1 Il motivo è infondato in quanto la sentenza d’appello ha correttamente motivato sull’inammissibilità del gravame facendo riferimento a giurisprudenza ben antecedente alla modifica del 2012, non avendo gli appellanti indicato specifiche doglianze in merito al fatto che sul rinunciante gravassero le spese del giudizio, comprese quelle indicate in favore del chiamato in causa “necessario” in relazione alle tesi sostenute dall’attore.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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