Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5430 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 18/02/2022), n.5430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) AGENTE DELLA

RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, in persona del Direttore

Generale f.f. Procuratore, rappr. e dif. dall’avv. Marina Vajana

(PEC: marinavajana.pecavvpa.it), elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Angelo Vallefuoco, in Roma, Viale Regina Margherita

n. 294, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MCC S.p.a., BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a., in

persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Gianluigi Iannetti,

con studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 22, ove è anche elett.

dom. come da procura in calce all’atto,

gianluigi.iannetti.milano.pecavvocati.it;

– controricorrente –

FALLIMENTO A.A., in persona del curatore p.t.;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t.;

– intimati –

per la cassazione del decreto Trib. Palermo 24/05/2018, n. 576/2018,

in R.G. n. 16740/2017;

vista la memoria della MCC S.p.a., BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO

CENTRALE S.p.a.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 febbraio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE SICILIANE, impugna il decreto Trib. Palermo 24/05/2018, n. 576/2018, in R.G. n. 16740/2017 che ha rigettato il suo ricorso, proposto ex art. 98 L. Fall. avverso il decreto di rigetto del giudice delegato del fallimento A.A., con cui insisteva per l’ammissione al passivo del credito di Euro 94.005,44, di cui 93.379,80 Euro in privilegio ed 625,64 Euro in chirografo, corrispondenti all’agevolazione concessa alla fallita da Mediocredito centrale ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 100, poi revocata L. n. 449 del 1997, ex art. 24, comma 32;

2. il tribunale ha rilevato che: a) parte ricorrente, a sostegno della domanda, invocava l’estratto di ruolo, quale titolo idoneo a provare il credito in questione, posto che l’atto di revoca dell’agevolazione, per come emesso dal MISE, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ex art. 67, comma 2 dell’importo corrispondente e dunque si applica il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, anche all’estratto, formato dall’agente di riscossione, trattandosi di atto pubblico; b) valeva poi la natura privilegiata speciale del credito, così qualificato come diritto alla ripetizione dalla L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 33;

3. il tribunale ha ritenuto che: a) la legittimazione di Riscossione Sicilia S.p.a. a proporre istanza di ammissione al passivo non sottaceva la natura non tributaria della pretesa; b) la citata natura esponeva il credito ad un esame di merito completo da parte del tribunale, non limitato alla sua portata concorsuale e al privilegio, ma esteso anche all’an e al quantum, nel caso occorrendo provare la revoca e, a monte, l’erogazione del finanziamento; c) a fondamento del ricorso non poteva richiamarsi né l’estratto di ruolo (peraltro non provatamente notificato), né la documentazione proveniente da MCC S.p.a. e depositata da Riscossione Sicilia S.p.a. in data 05/04/2018, tardiva con riguardo alle preclusioni poste dall’art. 98 L. Fall. a carico del creditore che proponeva opposizione;

4. il ricorso è su tre motivi; con controricorso MCC S.p.a. ha parimenti concluso per il suo accoglimento;

5. con il ricorso di Riscossione Sicilia si deduce: a) (primo motivo) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della MCC S.p.a., Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale, e del Ministero dello sviluppo economico, con la conseguente nullità del decreto impugnato, considerando che, qualora il debitore sottoposto alla procedura concorsuale deduca fatti incidenti sul merito della pretesa creditoria, o eccepisca in compensazione un proprio controcredito verso l’ente impositore, sussiste la necessità di integrare il contraddittorio con quest’ultimo, come chiesto in giudizio dall’opponente; b) (secondo motivo) violazione delle norme di diritto, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18 e dell’art. 93 L. Fall., avendo il tribunale erroneamente affermato che l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, incombe sul concessionario, ma non considerando che al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, hanno portata innovativa, ritenendo sufficienti a tal fine il solo ruolo, senza necessità di notifica della cartella esattoriale ed altresì l’estratto di ruolo, emergendo dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, che l’estratto costituisce idonea prova della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, pure ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato; c) (terzo motivo) violazione della L. n. 449 del 1997, art. 24, comma 32, avendo il giudice a quo ritenuto non provata né la revoca né l’erogazione, considerando tardive le note del terzo chiamato del 14/03/2018, depositate prima dell’udienza dell’11/04/2018 e non valutando però che la revoca del finanziamento pubblico per dichiarazione di fallimento del debitore ben poteva essere accertata anche dopo l’apertura del concorso;

6. nel controricorso, Banca del Mezzogiorno – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a., nella qualità di svolgente attività di gestione del Fondo di Garanzia della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 10, lett. a), per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle PMI, ha rilevato che: a) aveva corrisposto al Fondo di garanzia la somma di 90.619,72 Euro, pari alla perdita liquidata – alla banca finanziatrice in virtù dell’inadempimento della fallita, così acquisendo il diritto di rivalsa ex art. 1203 c.c. e D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4; b) detto credito era stato iscritto a ruolo, previo invito al saldo verso la debitrice che nel giugno 2007 falliva, senza che però alla conseguente insinuazione al passivo del concessionario corrispondesse l’ammissione del credito; nel costituirsi con controricorso, Banca del Mezzogiorno – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a. chiede dichiararsi la nullità del giudizio nel quale non è stata concessa la sua chiamata in causa, in qualità di ente creditore e comunque l’erroneità della decisione ove non ha ammesso il credito in privilegio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo va trattato insieme alle censure preliminari della Banca del Mezzogiorno – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a.; osserva il Collegio che la “controricorrente” in realtà ha svolto deduzioni impugnatorie anche autonome senza aver assunto la qualità di parte nel giudizio di merito, integrando dunque le relative difese un mezzo complessivamente inammissibile; si tratta infatti di una condotta incompatibile con il principio, già chiarito e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui “e’ inammissibile nel giudizio di Cassazione l’intervento di terzi non partecipanti al pregresso grado di merito” (Cass. s.u. 8882/2005); si è poi aggiunto, con Cass. 10813/2011, che manca infatti nel giudizio di legittimità una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., poiché “la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne’ risulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell’atto, inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio di legittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva e passiva, all’impugnazione ed assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata”;

2. a sua volta il primo motivo è infondato, alla stregua dell’indirizzo per cui nell’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta dal concessionario della riscossione, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, è sì legittimato a partecipare al giudizio anche l’ente impositore; ma la prerogativa del giudice di poter pertanto disporne l’intervento ai sensi dell’art. 106 c.p.c. e, in caso di accoglimento dell’opposizione, condannare il fallimento alla rifusione delle spese processuali nei suoi confronti (Cass. 17100/2020), costituisce non un obbligo bensì una prudente scelta discrezionale, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d’impugnazione (Cass. 13929/2019); non si è infatti di fronte ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio (Cass.16425/2019, 29798/2019);

3. il secondo e terzo motivo, da esaminare in via congiunta, sono fondati; è ferma in materia la giurisdizione del giudice ordinario, con la precisazione, ribadita di recente anche da Cass. 8882/2020, per cui il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal “momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito”; diviene pertanto irrilevante che l’insorgenza dei presupposti della revoca sia anteriore o successiva al fallimento (Cass. s.u. 15867/2011), dovendo il giudice procedere all’accertamento del credito di restituzione secondo le regole anche probatorie che gli siano proprie;

4. nella fattispecie, appare sufficiente la produzione in giudizio dell’estratto di ruolo, cui gli organi concorsuali – per quel che è dato evincere dal decreto – si sono limitati a contrapporre l’inidoneità dell’atto, con contestazione generica di quanto inequivocamente già dallo stesso poteva trarsi a seguito della iscrizione a ruolo del credito e dell’insinuazione relativa operata dal concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, dettato per i crediti non tributari e consentito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17-18, comma 1; secondo la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 24, comma 32, invero, Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni;

5. il rilievo probatorio dell’estratto di ruolo, conseguentemente, è il medesimo che questa Corte da tempo ha enunciato con riguardo ad ogni altro credito, anche non tributario, per cui ai fini della riscossione di tali crediti, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell’accertamento del passivo ex artt. 92 e s.s. L. Fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento (Cass. 24589/2019, 2732/2019); la necessità d’integrazione, peraltro, promana da un’eccezione specifica dell’organo concorsuale che abbia contestato il merito della pretesa, cioè il suo fondamento, mentre nella vicenda non emergono eccezioni sostanzialmente diverse dall’imperfezione procedimentale, né appare censurata la riproduzione nell’estratto del ruolo degli elementi essenziali del debito e della sua causa restitutoria che già e secondo lo stesso tribunale fa inequivoco richiamo alla “revoca contributo concesso” e “recupero agevolazione”;

6. si tratta dunque di censure che, per come rilevate dal decreto, appaiono fuori centro rispetto al riportato principio, posto che, anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che, per la partecipazione al concorso, la produzione dell’estratto di ruolo è bastevole ai fini della insinuazione, poiché è solo in relazione all’attività di riscossione diretta all’espropriazione forzata che occorre un titolo esecutivo; esso, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 è proprio il ruolo (oggi sostituito dagli avvisi di accertamento esecutivo o quello di addebito contemplati dal D.L. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30 (conv. con L. n. 122 del 2010) e che includono anche l’intimazione al pagamento, quale precetto prodromico all’esecuzione forzata); in realtà, per l’ammissione al passivo, cui sola può tendere la domanda dell’agente della riscossione, e non certo al recupero coattivo pendente il fallimento, sopravviene la superfluità delle fasi dell’affidamento di somme da riscuotere così come la formazione del titolo esecutivo in senso stretto, essendo sufficiente dimostrare il credito; questa la rinnovata ragione della sufficienza, ad ogni fine e pertanto, dell’estratto di ruolo, benché atto non impositivo, poiché comunque esso documenta gli elementi del ruolo stesso, che provano l’inadempimento del debito pubblicistico e l’esigibilità dello stesso (Cass. s.u. 33408/2021);

il ricorso va pertanto accolto con riguardo al secondo e terzo motivo, inammissibile il primo, mentre il controricorso di MCC S.p.a., BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a., è inammissibile; conseguono cassazione e rinvio al tribunale, anche per le spese.

PQM

la Corte accoglie il ricorso di RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. quanto al secondo e terzo motivo, dichiara inammissibile il primo; dichiara inammissibile il controricorso di MCC S.p.a., BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.a.; cassa e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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