Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5430 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5430 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 20489-2011 proposto da:
GI & GI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA
GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GAETANO SIGNORTELLO, GASPARE FALSITTA, LUIGI
CORRADI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 27/2011 della COMM.TRIB.REG. dVAa.

Data pubblicazione: 07/03/2018

ierintsalt, depositata il 07/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO

VITIELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

N.R.G.20489/11

FATTI DI CAUSA
La società GI & GI srl, con sede in Emilia Romagna, affidava in
subappalto alla Tecno Costruzioni srl, con sede in Sardegna, l’esecuzione
delle opere edili relative alla costruzione di due stabilimenti industriali
nella provincia di Oristano, commissionati dalle appaltanti Progetto 2000
srl e Isola Dolce srl.

notificava alla società GI & GI s.r.l. un avviso di accertamento, relativo
all’anno di imposta 2001, con il quale contestava la fittizietà, totale o
parziale, delle fatture emesse dalla società Tecno Costruzioni e
contabilizzate dalla GI & GI, con conseguente disconoscimento delle
detrazioni dell’Iva per euro 165.601 ed irrogazione delle relative sanzioni.
Contro l’avviso di accertamento la società GI & GI proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia che lo accoglieva
con sentenza n.29 del 2009.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo accoglieva con sentenza del 7.5.2011, confermando la
pretesa fiscale.
Contro la sentenza di appello la società GI & GI propone ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
1.Primo motivo:”Violazione dell’art.56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e
dell’art.7 legge 27 luglio 2000 n.212, anche in relazione ai principi
costituzionali del contraddittorio e della parità delle armi, riguardo
all’art.360 n.3 cod.proc.civ.. Il processo verbale di constatazione redatto
dalla Guardia di Finanza di Cagliari a carico della Tecno Costruzioni srl ,
pur costituendo l’unica origine e l’unica fonte delle rettifiche a carico della
GI & GI srl, non è mai stato esibito alla odierna ricorrente , né è mai
stato prodotto nel presente giudizio in violazione di quanto
reiteratamente richiesto dal contribuente e dal giudice di primo grado”.

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate

Il motivo è infondato. L’art.56 comma 5 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633
(al pari dell’art.42 comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600)
stabilisce l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di
accertamento (o di riproduzione del loro contenuto essenziale) nella sola
ipotesi in cui essi non siano già stati ricevuti o comunque conosciuti dal
contribuente. Nel caso di specie l’avviso di accertamento, riportato per
esteso nel controricorso, da un lato richiama il processo verbale di

carico della GI & GI e ad essa consegnato ( verbale già contenente le
contestazioni essenziali di cui al p.v.c. della Guardia di Finanza di
Cagliari); dall’altro riproduce per esteso le parti di interesse del processo
verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Cagliari a
carico della società Tecno Costruzioni srl, con la conseguenza che,
secondo quanto osservato dal giudice di appello, la contribuente aveva
potuto svolgere pienamente le proprie difese in riferimento a tutti i punti
oggetto di contestazione, di cui era stata resa edotta.
2.Secondo motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5
cod.proc.civ.La Commissione tributaria regionale ha trattato allo stesso
modo i due contratti di subappalto stipulati dalla GI & GI s.r.l. senza
avvedersi della diversità delle contestazioni e della diversità degli
argomenti difensivi relativi all’uno e all’altro contratto.”
Il motivo è infondato. La circostanza che il giudice di appello abbia
proceduto ad una esposizione congiunta delle ragioni per cui ha ritenuto
la fittizietà delle fatture emesse da Tecno Costruzioni, senza distinguere
tra quelle emesse nell’ambito dell’uno o dell’altro subappalto, non integra
un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art.360 n.5 cod.proc.civ.
3.Terzo motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ.. La
Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto di una circostanza
decisiva relativa alla riduzione degli importi fatturati disposta dalla Tecno
Costruzioni s.r.l. a seguito di precise contestazioni sollevate dalla GI & Gi”
Il motivo è inammissibile perché la questione relativa alla entità degli
importi fatturati è estranea alla ratio decidendi, basata sulla inesistenza
totale o parziale delle operazioni fatturate da Tecno Costruzioni e

2

constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia a

contabilizzate da GI & GI, secondo quanto accertato dal giudice di
appello.
4.Quarto motivo: “Insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5
cod.proc.civ. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto “non
credibile” la circostanza relativa al sostenimento di ingenti costi di
bonifica, ignorando l’esistenza di due perizie giurate che erano state

dell’incremento dei costi dovuti ad imprevisti problemi tecnici.”
Il motivo è inammissibile per estraneità della questione alla

ratio

decidendi. La Commissione tributaria regionale ha confermato l’avviso di
accertamento sulla base degli elementi di fatto indicati in motivazione
(importi fatturati non corrispondenti agli stati di avanzamento lavori;
fornitura di materiali di cui non risultava il previo acquisto da parte della
venditrice), valutati quali “indizi gravi , precisi e concordanti” della
fittizietà, parziale o totale, delle fatture emesse dalla subappaltatrice
Tecno Costruzioni e contabilizzate dalla appaltatrice GI & GI. . Rispetto a
tali elementi decisivi, costituisce mera aggiunta l’osservazione circa
l’aspetto antieconomico di un appalto la cui esecuzione comportava gravi
perdite per la società appaltatrice e subappaltatrice.
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle
spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro ottomila
oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 21.12.2017.

depositate in causa dalla contribuente e che davano conto

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