Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5430 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CIUSA SALVATORE;
– ricorrente –
e contro
PREFETTURA NUORO in persona del Prefetto pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 51/2003 del GIUDICE DI PACE di ORANI,
depositata il 07/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30 aprile 2003 C.F., amministratore unico della s.r.l. Impresa di costruzioni C. F., corrente in (OMISSIS), proponeva opposizione al verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale della violazione prevista dalla L. 298 del 1974, art. 46, nonchè al provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, perchè il giorno 11.-4.03 sulla S.S. 131 DNC, località (OMISSIS), l’autoveicolo Fiat 160 tg. (OMISSIS), con rimorchio tg. (OMISSIS), di proprietà della stessa società e condotto a dall’autista dipendente S.G., circolava trasportando cose diverse da quelle consentite, in violazione delle prescrizioni della licenza di trasporto, chiedendo la revoca del verbale di contestazione e del provvedimento del il fermo amministrativo del veicolo; in subordine, chiedeva una sanzione più lieve e in ogni caso, la revoca del fermo amministrativo.
Il ricorrente ammetteva che la macchina operatrice Caterpillar MAUIA trasportata sul rimorchio non era espressamente indicata nella licenza rilasciata dalla M.C.T.C. di Cagliari, ma assumeva che si trattava di un trasporto occasionale di cose proprie, espressamente consentito dal D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, art. 10, comma 3.
L’opposta Amministrazione, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il giudice di pace di Orani con sentenza n. 51/03, rigettava l’opposizione e compensava le spese.
Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente affidandosi a un solo motivo:mancata audizione del conducente dell’autoveicolo sui fatti di causa.
Nessuna difesa è stata svolta dall’intimata Amministrazione.
Acquista valore pregiudiziale la questione della legittimazione passiva a contraddire all’opposizione, per essere stata evocata in giudizio la Prefettura di Nuoro, anzichè il Ministro dell’interno, che è il soggetto chiamato a rispondere dell’operato della Polizia Stradale, che è l’organo di polizia che ha constatato l’infrazione al C.d.S. e redatto il relativo verbale, il cui contenuto è contestato dall’intimato. Trova, infatti, applicazione nel caso di specie il principio enunciato in sede di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, nel giudizio di opposizione al verbale di constatazione, elevato dalla Polizia Stradale, la legittimazione passiva, pure dopo l’introduzione dell’art. 2004 bis C.d.S. (inserito dal D.L. 1 agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1), spetta al Ministro dell’Interno, considerato che il difetto di legittimazione passiva della proposta opposizione non risulta sanato con la costituzione in giudizio del Ministero competente nè, in via surrogatoria, dall’Organo territoriale di Governo (Prefettura di Nuoro), anch’esso non costituitosi in sede di legittimità (Cass. S.U. n. 3117/06).
Tuttavia, tenuto conto che alla materiale notificazione del ricorso di opposizione ha provveduto il personale di cancelleria, e non direttamente l’opponente, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio allo stesso giudice di pace di Nuoro, per il nuovo giudizio, previa notificazione del ricorso di opposizione al Ministro dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Nuoro.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010