Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 543 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 07/07/2010, dep. 12/01/2011), n.543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34180-2006 proposto da:

SPEEDY BOYS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato D’INNOCENZO GERMANO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7749/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2005 r.g.n. 684/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora M.S. ha convenuto in giudizio la ditta Speedy Boys, sostenendo di avere lavorato come dipendente di essa (che impiegava più di 15 dipendenti nel comune di (OMISSIS)) una prima volta dal primo luglio 1996 al 14 agosto 1997 e poi di nuovo dal due al 19 dicembre 1997, quando era stata licenziata verbalmente.

Chiedeva pertanto che venissero accertate la natura subordinata del rapporto e l’inefficacia del licenziamento, con reintegrazione nel posto di lavoro, e che la ditta fosse condannata al pagamento delle retribuzioni non percepite fino all’effettiva reintegrazione.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata l’istruttoria orale, il giudice di primo grado respingeva la domanda per mancato raggiungimento delle prove.

In secondo grado la Corte d’Appello di Roma, riformava la prima sentenza, e, accogliendo parzialmente l’impugnazione della M., condannava la ditta al pagamento di alcune differenze retributive, con gli accessori, e alla regolarizzazione, per i periodi riconosciuti, della posizione assicurativa dell’interessata presso gli istituti competenti. Riteneva che, sulla base delle prove raccolte, fosse stata raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto per due periodi, uno dal primo luglio al 23 settembre 1996, ed un secondo limitato ai giorni dall’otto al 19 dicembre 1997.

Respingeva invece la domanda di illegittimità del licenziamento, e quella di accertamento della giusta causa delle dimissioni.

Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 15 dicembre 2005, e, per quanto risulta, non notificata, la società Speedy Boys s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, non articolato in motivi, notificato, in termine, il 15 dicembre 2006.

L’intimata signora M.S. non ha presentato difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d’Appello era insufficiente.

A suo avviso al contrario non era stata raggiunta la prova in ordine alla data di decorrenza della prima fase del rapporto. Lamenta ancora, sempre allo stesso proposito, che il giudice abbia ritenuto meno attendibile la deposizione di un teste anche perchè ancora dipendente dalla ditta, ed abbia tenuto conto di altra deposizione ritenuta, invece, de relato. La ricorrente contesta, altresì, che il secondo periodo di lavoro, quello del dicembre 1997, si sia svolto in regime di subordinazione; la motivazione sul punto era erronea ed insufficiente, oltre che contraddittoria, perchè gli elementi richiamati per dimostrare l’esistenza di un vincolo di subordinazione erano stati riportatati da un teste che, all’epoca del secondo rapporto non era più in servizio (mentre lo era durante il primo rapporto). La ricorrente lamenta anche che dai compensi complessivi risultanti dai conteggi sindacali fossero state detratte soltanto le somme riportate nelle buste paga, senza tenere conto di somme percepite fuori busta, così come – secondo la ricorrente – sarebbe stato riconosciuto anche dalla lavoratrice.

2. Il ricorso è infondato.

Le censure proposte, infatti, sono generiche, e soprattutto inammissibili.

La ricorrente ripropone, in realtà, una serie di questioni di fatto che, appunto perchè concernono il fatto non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.

In sostanza, la società Speedy Boys ripropone le proprie valutazioni (innanzi tutto sull’apprezzamento delle prove e la scelta dei testi, e, per l’effetto, sulla decorrenza dei rapporti, e sul carattere subordinato, o autonomo, del secondo periodo di rapporto) contrapponendole inammissibilmente a quelle del datore di lavoro.

Nè sussiste nessun vizio di motivazione, perchè la sentenza d’appello ha motivato correttamente ed in maniera adeguata le scelte effettuate.

3. Il ricorso perciò deve essere rigettato siccome infondato. Dato che l’intimata signora M.S. non ha presentato difese in questa fase, la Corte non deve provvedere sulle spese di causa.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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