Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5429 del 18/03/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5429 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 18/03/2016

SENTENZA
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ricorso 340-2015 proposto da:

SCICUTELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROl\L\,
VJA

POMPEO !’viAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE

PICONE,

rappresentato

c

difeso

dall’avvocato

ORLANDO MARIO CANDIANO giusta procura speciale a margine
del ricorso;

-ricorrente –

_M INISTERO DELLA GIUSTIZI.:\ 8018440587, in persona del
1\[inistro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA

DEI

PORTOGHESI

1.2,

presso

1’1\ VVOCATURA

GENERALE DELLO ST.\TO, che lo rappresenta c difende ope
legis;

– resistente avverso il decreto n. 1895/2011 V.C. della CORTE D’APPELLO di
LECCE dell’l /04/2014, depositato il 02/04 /2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/12/2015 dal Consigliere Relatorc Dott. ANTONINO SCALISI.

Ric. 2015 n. 00340 sez. M2- ud.
-2-

03~12~2015

Svolgimento del processo
Scicutella Pasquale con ricorso alla Corte di appello di Lecce lamentava

l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari sez.
lavoro protrattosi dal 15 aprile 2002 e ancora in corso al momento del
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deposito del ricorso ex lcgc Pinto, chiedendo che gli fosse riconosciuto il

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diritto ad una equa riparazione e cht:, a tal fine, il Ministero della Giustizia

· fosse

condannato

ali ‘indennizzo

per

danno

non

patrimoniale

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nella

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complessiva somma di €. 11.250,00.

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La Corte di Appello di Lecce riconosceva il diritto ad avere una equa

o

riparazione e condarmava il Ministero della Giustizia a pagare un indennizzo

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pari ad €. 5.250,00

o

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c compensava interamente le spese del giudizio. A

sostegno della compensazione delle

~~ese

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giudiziali la Corte sosteneva che1

tenuto conto dell’esito del giudizio, delle conclusioni rassegnate e del parziale

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accoglimento del ricorso, ricorrevano motivi per compensare interamente le

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spese di lite.
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La cassazione di questo decreto è stata chiesta da Scicutella Pasquale con

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ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia in data 7 agosto
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2015, non essendosi costituito nei termini di legge con controricorso, si

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costituiva con atto difensivo al solo fine dell’eventuale partecipazione

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all’udienza di discussione.
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Motivi della decisione .

Con l’unico motivo del ricorso Scicutella Pasquale lamenta la violazione e
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falsa applicazione dell’art. 92 cc. in relazione all”art. 360 n. 3 cpc. Secondo il
ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente compensato le spese

i giudiziali

ravvisando

una

reciproca

soccombenza

nella

riduzione
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dell’indennizzo domandato e nel rigetto delle domande relative al bonus ed al

computo dell’indennizzo alla data della pronunzia, trattandosi di giudizio
pendente, perché non avrebbe tenuto conto degli orientamenti pacifici della
giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, secondo al Corte di
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Cassazione, specitìca il ricorrente1 la mera riduzione delia domanda non

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sarebbe sufficiente a pronunciare la compensazione totale delle spese

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permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte, che

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deve essere adeguatamente riconosciuta.

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l. l.””‘ Il motivo è fondato.

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L’accoglimento parziale deJia domanda, che legittima la compensazione delle
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spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorché il giudice ritenga

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fondata solo una o più delle varie domande proposte, ovvero accolga l’unica

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domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero, ancora,

o

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l’accolga in misura inferiore all’ammontare preteso (cfr. Cass. nn. 21684/13 e
22381/09). Tale ultima ipotesi non si verifica nel procedimento d’equa

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riparazione ex lege n. 89 del 2001, allorché il giudice liquidi una somma

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inferiore al richiesto applicando un moltiplicatore annuo diverso da quello

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invocato dalla parte. Detto procedimento è connotato, causa l’assenza di

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strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal

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potere del giudice d’individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto,
secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione
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-··

della parte. Quest’ultima, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a

..

ritolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda
-·-

Lematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle
~~spressioni

adoperate) l’esercizio di un potere di liquidazione interamente
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ufficioso.
Ne deriva che la liquidazione dell’indennizzo in base ad un moltiplicatore
—————-4—————–annuo inferiore a quello invocato dalla parte, non costituisce accoglimento
parziale della domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione delle

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spese.

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Il decreto impugnato va, dunque, cassato in relazione al motivo accolto. Non

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necessari ulteriori accertamenti, va emessa sentenza sostitutiva ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, escludendo la compensazione

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delle spese del grado di merito. Le spese del presente giudizio di cassazione

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seguono la soccombenza.

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La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito

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condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di

merito che liquida in €. 564,00, e al pagamento delle spese del presente
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giudizio che liquida per ìn €. 500,00.

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Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sott.
Seconda, della Corte di

cass~one

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il 3 dicembre 2015

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l 11 Consigliere relatore

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