Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5429 del 18/03/2016
Civile Sent. Sez. 6 Num. 5429 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 18/03/2016
SENTENZA
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ricorso 340-2015 proposto da:
SCICUTELLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROl\L\,
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POMPEO !’viAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE
PICONE,
rappresentato
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difeso
dall’avvocato
ORLANDO MARIO CANDIANO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
-ricorrente –
_M INISTERO DELLA GIUSTIZI.:\ 8018440587, in persona del
1\[inistro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
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DEI
PORTOGHESI
1.2,
presso
1’1\ VVOCATURA
GENERALE DELLO ST.\TO, che lo rappresenta c difende ope
legis;
– resistente avverso il decreto n. 1895/2011 V.C. della CORTE D’APPELLO di
LECCE dell’l /04/2014, depositato il 02/04 /2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/12/2015 dal Consigliere Relatorc Dott. ANTONINO SCALISI.
Ric. 2015 n. 00340 sez. M2- ud.
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03~12~2015
Svolgimento del processo
Scicutella Pasquale con ricorso alla Corte di appello di Lecce lamentava
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l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari sez.
lavoro protrattosi dal 15 aprile 2002 e ancora in corso al momento del
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deposito del ricorso ex lcgc Pinto, chiedendo che gli fosse riconosciuto il
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diritto ad una equa riparazione e cht:, a tal fine, il Ministero della Giustizia
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· fosse
condannato
ali ‘indennizzo
per
danno
non
patrimoniale
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nella
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complessiva somma di €. 11.250,00.
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La Corte di Appello di Lecce riconosceva il diritto ad avere una equa
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riparazione e condarmava il Ministero della Giustizia a pagare un indennizzo
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pari ad €. 5.250,00
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c compensava interamente le spese del giudizio. A
sostegno della compensazione delle
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giudiziali la Corte sosteneva che1
tenuto conto dell’esito del giudizio, delle conclusioni rassegnate e del parziale
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accoglimento del ricorso, ricorrevano motivi per compensare interamente le
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spese di lite.
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La cassazione di questo decreto è stata chiesta da Scicutella Pasquale con
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ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia in data 7 agosto
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2015, non essendosi costituito nei termini di legge con controricorso, si
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costituiva con atto difensivo al solo fine dell’eventuale partecipazione
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all’udienza di discussione.
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Motivi della decisione .
Con l’unico motivo del ricorso Scicutella Pasquale lamenta la violazione e
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falsa applicazione dell’art. 92 cc. in relazione all”art. 360 n. 3 cpc. Secondo il
ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente compensato le spese
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i giudiziali
ravvisando
una
reciproca
soccombenza
nella
riduzione
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dell’indennizzo domandato e nel rigetto delle domande relative al bonus ed al
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computo dell’indennizzo alla data della pronunzia, trattandosi di giudizio
pendente, perché non avrebbe tenuto conto degli orientamenti pacifici della
giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, secondo al Corte di
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Cassazione, specitìca il ricorrente1 la mera riduzione delia domanda non
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sarebbe sufficiente a pronunciare la compensazione totale delle spese
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permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte, che
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deve essere adeguatamente riconosciuta.
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l. l.””‘ Il motivo è fondato.
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L’accoglimento parziale deJia domanda, che legittima la compensazione delle
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spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, si verifica allorché il giudice ritenga
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fondata solo una o più delle varie domande proposte, ovvero accolga l’unica
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domanda limitatamente a uno o a taluno dei suoi capi, ovvero, ancora,
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l’accolga in misura inferiore all’ammontare preteso (cfr. Cass. nn. 21684/13 e
22381/09). Tale ultima ipotesi non si verifica nel procedimento d’equa
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riparazione ex lege n. 89 del 2001, allorché il giudice liquidi una somma
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inferiore al richiesto applicando un moltiplicatore annuo diverso da quello
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invocato dalla parte. Detto procedimento è connotato, causa l’assenza di
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strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, dal
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potere del giudice d’individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto,
secondo criteri che sfuggono (come al dominio, così anche) alla previsione
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della parte. Quest’ultima, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a
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ritolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda
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Lematizzandola sotto il profilo quantitativo, ma sollecita (a prescindere dalle
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adoperate) l’esercizio di un potere di liquidazione interamente
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ufficioso.
Ne deriva che la liquidazione dell’indennizzo in base ad un moltiplicatore
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parziale della domanda e non giustifica, pertanto, la compensazione delle
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spese.
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Il decreto impugnato va, dunque, cassato in relazione al motivo accolto. Non
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necessari ulteriori accertamenti, va emessa sentenza sostitutiva ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, escludendo la compensazione
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delle spese del grado di merito. Le spese del presente giudizio di cassazione
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seguono la soccombenza.
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La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito
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condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di
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merito che liquida in €. 564,00, e al pagamento delle spese del presente
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giudizio che liquida per ìn €. 500,00.
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Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sott.
Seconda, della Corte di
cass~one
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il 3 dicembre 2015
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l 11 Consigliere relatore
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