Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5429 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22903/2009 proposto da:

P.A.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio

dell’avvocato COLUCCI Angelo, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCHI GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDITO GESTIONE CREDITO SPA, P.M. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 373/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

30/07/08, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Colucci A., difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che aderisce

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè i due motivi sui quali si fonda deducenti rispettivamente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 274 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione da parte di detta legge.

E’ poi appena il caso di precisare che la Corte ha già ritenuto soggetto al quesito di diritto il motivo deduccnte violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.)n. 1310 del 2010)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè i due motivi sui quali si fonda deducenti rispettivamente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 274 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione da parte di detta legge.

E’ poi appena il caso di precisare che la Corte ha già ritenuto soggetto al quesito di diritto il motivo deduccnte violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.)n. 1310 del 2010)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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