Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5429 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5429 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenra con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

FACCHINI Antonio (FCC NTN 36C05 I838K) e IAGROSSI Onorio
Antonio (GRS NNT 57R12 H165A), rappresentati e difesi, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna
Rita Moscioni, elettivamente domiciliata in Roma, via
dell’Acquedotto Paolo n. lb presso Marinelli Biagio;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro

tempore,

rappresentato

e

difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

Data pubblicazione: 07/03/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia
depositato in data 28 gennaio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 3 giugno
2010 presso la Corte d’appello di Perugia, Facchini
Antonio, Giudice Nicola, Iagrossi Onorio Antonio
proponevano, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda
di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a
causa della non ragionevole durata di un giudizio iniziato
dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato in data 11
febbraio 1994, e conclusosi con sentenza depositata il 9
aprile 2010;
che l’adita Corte d’appello rigettava la domanda
ritenendo che, nel caso di specie, non fosse configurabile
un danno non patrimoniale, sia perché la domanda era stata
proposta da un rilevante numero di persone, sia e
soprattutto perché le parti dovevano considerarsi
consapevoli della manifesta infondatezza della pretesa
dalle stesse azionata;
che per la cassazione di questo decreto Facchini
Antonio e Iagrossi Onorio Antonio hanno proposto ricorso,
sulla base di un unico articolato motivo;

2

udienza del 21 febbraio 2014 dal Presidente relatore Dott.

che l’intimata Amministrazione ha resistito con
controricorso.
Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della

che con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti
denunciano violazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e dell’art. 6.1. della Convenzione europea per i
diritti dell’uomo, nonché vizio di motivazione, dolendosi
del fatto che la Corte d’appello abbia attribuito rilievo,
ai fini della esclusione del danno non patrimoniale, al
fatto che la causa iniziale era stata proposta da un
rilevante numero di persone, desumendo da ciò un minor
patema d’animo, e soprattutto alla asserita consapevolezza
della infondatezza della pretesa e della manifestata
mancanza di interesse alla definizione della causa;
che in proposito, i ricorrenti rilevano: che non era
affatto stata fornita la prova della consapevolezza della
infondatezza della pretesa e che la proposizione della
causa presupposta sarebbe stata finalizzata alla
introduzione di un successivo giudizio di equa
riparazione; che, anzi, la asserita semplicità della
controversia, rendeva ancor più ingiustificabile il tempo
occorso per pervenire alla conclusione del giudizio; che
la sopravvenuta dichiarazione di disinteresse,

a sedici

sentenza;

anni dalla introduzione del giudizio, non denotava la
mancanza in precedenza di un interesse alla decisione,
avendo anche i ricorrenti depositato istanza di prelievo
nel 2008, dopo avere depositato istanza di fissazione di

che il ricorso è fondato;
che invero, non influisce sulla configurabilità di un
danno non patrimoniale il fatto che la controversia
irragionevolmente protrattasi sia una causa collettiva
(Cass. n. 21907 del 2012);
che, infatti, l’essere stata la lite promossa
collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione
di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sé
priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della
esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti
dall’eccessivo protrarsi del processo (Cass. n. 9337 del
2008; Cass. n. 8179 del 2010);
che quanto alla affermazione secondo cui sarebbe stata
evidente la infondatezza della pretesa, la decisione
impugnata confligge con l’orientamento di questa Corte per
cui la configurabilità del danno risarcibile ex lege n. 89
del 2001, non può essere esclusa sulla base dell’esito
sfavorevole del giudizio, a meno che dagli atti
processuali non risulti la prova per cui la parte, che
richiede il risarcimento del danno, abbia proposto una

udienza;

lite temeraria al solo fine di conseguire la irragionevole
durata del giudizio, mentre la mera consapevolezza della
scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria
è irrilevante al fine di escludere il diritto al

della quantificazione del danno;
che d’altra parte non assume un’efficacia preclusiva
della configurabilità del diritto all’indennizzo da
irragionevole durata la circostanza che la parte abbia
infine dichiarato il proprio disinteresse alla definizione
della causa presupposta nel merito, potendo, al più, la
detta circostanza rilevare ai fini della esclusione per il
periodo successivo;
che dunque il ricorso va accolto, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e con rinvio alla Corte
d’appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo
esame della domanda;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa
composizione.

risarcimento del danno, potendo semmai rilevare ai fini

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
V1-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

21 febbraio 2014.

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