Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5429 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI in persona del Ministro pro

tempore, CAPITANERIA PORTO MILAZZO in persona del Comandante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.A., B.R., B.M.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LATINA 57/I, presso

lo studio dell’avvocato RAIMONDO CARMELO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CUVA ANDREA;

– controricorrenti –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2004 del GIUDICE DI PACE di SANTO STEFANO

DI CAMASTRA, depositata il 23/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Capitaneria di Porto di Milazzo, dopo aver ingiunto a B.G., M.G., A. e R. il 20 febbraio 2003 di sgomberare le opere abusivamente realizzate in zona demaniale marittima, per una superficie di mq. 68, accertata l’inottemperanza a tale ingiunzione, comminava loro la sanzione amministrativa di Euro 1.037,86.

L’opposizione dei B. alla relativa ordinanza ingiunzione del 2 settembre 2003 veniva accolta dal Giudice di pace di Santo Stefano di Camastra con sentenza del 23 febbraio 2004.

Per la cassazione di tale decisione il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Milazzo, proponeva ricorso, con il quale tra l’altro sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: censura per la decisione della quale il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite le quali, con sentenza del 6 aprile 2006, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo gli atti a questa Sezione Seconda per l’esame del merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il giudice di pace di S. Stefano di Camastra ha accolto l’opposizione proposta dai B. contro la Capitaneria di Porto di Milazzo sul rilievo che la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo è del giudice penale quando, come nella specie, con tale illecito concorra un reato.

Ebbene, con il terzo motivo del ricorso proposto dal Ministero (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio del contraddittorio; violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 24) del cui esame è stata investita questa Corte, deduce il ricorrente che essendo stata proposta in udienza l’eccezione circa la competenza a giudicare sulla controversia senza che risultasse contenuta nel ricorso in opposizione, il giudice di pace, accogliendo motivi non contenuti in quest’ultimo, aveva violato il principio del contraddittorio in quanto la mancata conoscenza del motivo di opposizione aveva impedito ad essa Amministrazione di difendersi. Reputa peraltro parte ricorrente che sia infondata la tesi del giudice “a quo”, non dipendendo l’accertamento del contestato illecito amministrativo dall’accertamento del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, ma dalla mera inottemperanza ad una ingiunzione di sgombero.

Il motivo è fondato.

Invero, pur essendo consentito al giudice di pace delibare sulla eccezione in discorso pur se avanzata in udienza, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, non par proprio al Collegio che sussista nella fattispecie che ne occupa la rilevata da quel giudice connessione obiettiva ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, tra l’occupazione abusiva di suolo demaniale e la mera inottemperanza all’ingiunzione di sgombero sanzionata in via amministrativa ai sensi dell’art. 1164 cod. nav..

In accoglimento del motivo, restando assorbito il quarto, l’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio della causa al giudice di pace di Santo Stefano di Camastra in persona di diverso magistrato che si pronuncerà in ordine alla proposta opposizione provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al giudice di pace di S. Stefano di Camastra in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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