Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5429 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18427-2010 proposto da:

FELPLAST SAS DI G. CITTON & C. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

AMATO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MONTEBELLUNA, RISCOSSIONE UNO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata l’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA per delega dell’Avvocato

MARINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 17 del 22 ottobre 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, riformando integralmente la sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla società contribuente avverso la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di un debito fiscale relativo all’IVA e all’IRAP dovute dalla predetta società per l’anno di imposta 2002 emerso a seguito di controllo formale della dichiarazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, scaturito dalla rilevata omessa presentazione della dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta (anno 2001) e dal conseguente disconoscimento del credito maturato nel predetto periodo.

Sostenevano i giudici di appello che l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la società aveva maturato il credito di imposta ne vietava la compensazione e che erano infondate le eccezioni sollevate con riferimento alla cartella esattoriale.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, l’ultimo dei quali articolati in sette sub motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione processuale dell’intimato Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado e dall’epoca di istituzione delle agenzie fiscali è estraneo al contenzioso tributario.

Il ricorso nei confronti del predetto ministero va quindi dichiarato inammissibile, così come inammissibile va dichiarato il controricorso proposto dalla difesa erariale anche per conto di detto ministero, privo di legittimazione passiva, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le predette parti.

2. Il ricorso va invece esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate e all’agente della riscossione, i soli ad essere legittimati passivi rispetto alle domande proposte in primo grado dalla società ricorrente.

3. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. Sostiene la ricorrente che la Commissione di appello era incorsa nella violazione delle predette disposizioni negandole il diritto alla compensazione del credito effettivamente maturato, come ammesso dall’amministrazione finanziaria e dagli stessi giudici di appello, e tempestivamente indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo.

4. Il motivo è fondato e va accolto. Esso ripropone la questione se sia preclusa al contribuente la facoltà di portare in detrazione un credito IVA, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione IVA nell’anno precedente (dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 322 del 1998), quando il credito medesimo sia stato comunque indicato nella prima dichiarazione utile successiva al suo sorgere, nonchè nelle scritture contabili e nelle successive liquidazioni mensili e trimestrali dell’IVA. Questione in relazione alla quale si annoverava un contrasto all’interno della quinta sezione civile di questa Corte, sottoposto alle sezioni unite (con ordinanza interlocutoria n. 10653 del 2014) che l’ha composto con la recente sentenza n. 17757 del 2016, in cui è stato affermato il principio secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. In senso analogo si sono espresse le sezioni unite anche nella concomitante sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”.

5. L’applicazione di detti principi alla fattispecie in esame, in cui la CTR ha affermato che “il contribuente ha dimesso documentazione contabile relativa all’anno 2002, dalla quale si desume l’effettività del credito in contenzioso”, che l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto soltanto per la rilevata omissione dichiarativa, comporta l’accoglimento del motivo di ricorso in esame, con effetto assorbente su tutti gli altri quattro motivi di ricorso proposti dalla società contribuente, compresi i sette sub motivi in cui si articola il quinto mezzo di impugnazione.

6. In estrema sintesi, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendovi altri accertamenti di fatto da compiere, va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.

7. In considerazione dell’incidenza sulla decisione adottata delle recenti pronunce delle sezioni unite di questa Corte, va disposta la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso proposto nell’interesse del predetto Ministero, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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