Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34206/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/01/2018 della Commissione tributaria

regionale della BASILICATA, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, emesso a seguito del disconoscimento, perchè non inerenti ed antieconomici, dei costi di sponsorizzazione che il contribuente, esercente l’attività di vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con stazione di servizio, aveva sostenuto nell’anno d’imposta 2007, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inerenti tali spese;

– avverso la predetta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui non replica l’intimato;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente, è infondato e va rigettato.

2. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

2.1. Nel caso di specie la CTR ha respinto l’appello agenziale sostenendo, con ampie argomentazioni e citazioni giurisprudenziali, che le spese di sponsorizzazione sostenute dal contribuente fossero inerenti all’attività di impresa dal medesimo esercitata. Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (di cui si dirà esaminando il secondo mezzo di cassazione), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi; non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

3. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 109 e dell’art. 2697 c.c.

4. Il motivo è infondato atteso che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione di cui alla L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2”.

5. La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie il B.) e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'”immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018);

6. Orbene, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, da cui si evince che i giudici di appello hanno ritenuto illegittima la ripresa fiscale stante l’inerenza di quei costi all’attività esercitata dalla società contribuente e la congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ferma restando l’effettività della spesa (peraltro neppure contestata dall’amministrazione finanziaria), la CTR, pur non facendo menzione della citata disposizione, ne ha fatto sostanziale applicazione, attenendosi al suddetto principio ancorchè sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, del tutto irrilevanti.

7. Ne consegue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione dell’intimato.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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