Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5000/2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G CHIABRERA 115, presso lo studio dell’avvocato MANCHISI

Michele, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

BURIGANA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMADIO Antonio Marco

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1759/2008 del TRIBUNALE di LATINA, Sezione

Seconda Civile, emessa il 26/11/2008, depositata il 01/12/2008;

R.G.N. 4592/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MICHELE MANCHISI;

udito l’Avvocato ANTONIO MARCO AMADIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con due motivi, concernenti la condanna alle spese giudiziali, P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con la quale, dichiarato estinto il giudizio civile di risarcimento del danno per intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale, veniva condannata al pagamento delle suddette spese.

A.G., condannato nel relativo processo penale, si è difeso con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, essendo la sentenza appellabile e non ricorribile per cassazione.

Il Tribunale ha dichiarato con sentenza l’estinzione del giudizio civile, ex art. 75 c.p.p., essendo intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale. La sentenza è appellabile e non ricorribile per cassazione secondo i principi generali.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.G. al pagamento, in favore di A.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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