Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 08/03/2011
Cassazione civile sez. III, 08/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5000/2009 proposto da:
P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G CHIABRERA 115, presso lo studio dell’avvocato MANCHISI
Michele, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
BURIGANA, rappresentato e difeso dall’avvocato AMADIO Antonio Marco
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1759/2008 del TRIBUNALE di LATINA, Sezione
Seconda Civile, emessa il 26/11/2008, depositata il 01/12/2008;
R.G.N. 4592/2004.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
03/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato MICHELE MANCHISI;
udito l’Avvocato ANTONIO MARCO AMADIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la inammissibilità del
ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con due motivi, concernenti la condanna alle spese giudiziali, P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con la quale, dichiarato estinto il giudizio civile di risarcimento del danno per intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale, veniva condannata al pagamento delle suddette spese.
A.G., condannato nel relativo processo penale, si è difeso con controricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, essendo la sentenza appellabile e non ricorribile per cassazione.
Il Tribunale ha dichiarato con sentenza l’estinzione del giudizio civile, ex art. 75 c.p.p., essendo intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale. La sentenza è appellabile e non ricorribile per cassazione secondo i principi generali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.G. al pagamento, in favore di A.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011