Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5428 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

Cron. 5?„,

sul ricorso proposto da:
I.C.S. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n.86 presso lo
studio dell’Avv.Giovanni Ranalli che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
– resistenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, n.4783/40/16,
depositata il 21 luglio 2016;
e sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
-ricorrente-

Rep.
C.C. 20/12/2017

Data pubblicazione: 07/03/2018

contro
PROIETTI LEA, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle
Carrozze 3 presso lo studio dell’Avv.Giovanni Ranalli che la
rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, n.570/40/09,
depositata il 17 novembre 2009;

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
-ricorrentecontro
SCHIARETTA ANDREA, elettivamente domiciliatO in Roma, Via
delle Carrozze 3 presso lo studio dell’Avv.Giovanni Ranalli che lo
rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, n.478/40/09,
depositata il 2 ottobre 2009;
Uditt le relazioni delle cause svolte nella camera di consiglio del
20 dicembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
l’Agenzia delle entrate-Ufficio di Latina notificò alla I.C.S.
s.r.l. avviso di accertamento, relativo a IVA, IRPEG e IRAP
dell’anno di imposta 2000, con il quale rettificò il reddito
d’impresa, contestando l’esposizione di costi di acquisto merci non
documentati, la mancata esibizione di alcune scritture contabili e
la mancata imputazione ad imposta a debito scaturente dal
meccanismo del reverse charge, irrogando le relative sanzioni;
sulla base di tale avviso e della presunzione di percezione del
maggior utile da parte dei soci di società a ristretta base
azionaria, l’Ufficio notificò distinti avvisi di accertamento, ai fini
2

e sul ricorso proposto da:

Irpef per la stessa annualità ai soci Andrea Schiarretta e Lea
Proietti;
la Società ed i soci impugnarono, con distinti ricorsi, gli atti
impositivi loro notificati;
in particolare, l’avviso di accertamento notificato alla Società,
inizialmente annullato dalla Commissione tributaria regionale del
Lazio, con sentenza cassata da questa Corte, è stato, poi,
integralmente confermato dalla stessa Commissione regionale la

inammissibile l’istanza di riassunzione del giudizio proposto a
seguito del rinvio disposto da questa Corte;
l’avviso di accertamento emesso a carico del socio Andrea
Schiarretta, invece, è stato annullato sempre dalla C.T.R. del
Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, per avere lo stesso
Giudice, con distinta decisione in pari data, annullato l’atto
impositivo presupposto (ovvero l’avviso di accertamento a carico
della Società);
eguale sorte ha avuto l’avviso di accertamento emesso a
carico dell’altra socia, Lea Proietti, annullato per le stesse ragioni
sopra esposte;
avverso la sentenza resa nei confronti della Società,
quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, su cinque motivi,
mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di
“costituzione” al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;
avverso le sentenze rese nei confronti dei soci, ha proposto
distinti ricorsi l’Agenzia delle entrate, formulando tre motivi nel
ricorso proposto nei confronti di Andrea Sciaretta e due motivi nel
ricorso proposto nei confronti di Lea Proietti;
i soci resistono con autonomi controricorsi;
i

ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio ai sensi

dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.lbis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197
Considerato che:
preliminarmente,

per le
3

ragioni

di

connessione e

quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato

pregiudizialità che vincolano i ricorsi (aventi ad oggetto
l’impugnazione di avviso di accertamento a carico di società di
capitali e le impugnazioni avverso i conseguenziali avvisi di
accertamento a carico dei soci di società a ristretta base), va
disposta la riunione al ricorso iscritto al r.g.n.5842/2017 proposto
dalla Società dei ricorsi proposti nei confronti dei soci;
relativamente al ricorso (r.g.n.5842/2017) proposto dalla
Società, va premesso che l’avviso di accertamento emesso a

decisione confermata dalla C.T.R., è stato integralmente
confermato, in sede di rinvio disposto da questa Corte con
sentenza n.7224/15, dalla C.T.R. del Lazio che, con la sentenza
oggi impugnata, pur avendo argomentato nel merito della pretesa
impositiva ritenendola fondata, ha, poi, dichiarato inammissibile
l’istanza di riassunzione;
con il primo motivo di ricorso la Società deduce la violazione
degli artt. 383,384 e 158 cod. proc. civ. laddove, pur avendo
questa Corte rinviato ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, la controversia era stata poi
trattata e decisa dalla stessa Sezione (n.40) con violazione del
principio di alterità del giudice del rinvio;
la censura è infondata;
secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n. 8723
del 31/05/2012; id n.1527/2012) il principio dell’alterità del
giudice di rinvio, sancito dall’art. 383 cod. proc. civ., è rispettato
sia quando, dopo la cassazione la causa venga rinviata ad altro
ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in
diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello
stesso ufficio, purché non sussista identità personale tra il giudice
del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata;
nella specie, il principio di alterità del giudice di rinvio risulta
essere stato rispettato, risultando, dalle intestazioni delle due
sentenze, la diversità delle persone fisiche che ebbero a comporre
i collegi della Sezione della Commissione tributaria regionale;
con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa
4

carico della I.C.S s.r.I., inizialmente annullato dalla C.T.P., con

applicazione dell’art.392 c.p.c., in combinato disposto con l’art.63
d.lgs. n.546/1992 laddove la C.T.R. aveva dichiarato
inammissibile l’istanza di riassunzione, sebbene la stessa fosse
stata tempestivamente proposta, con atto notificato sia alla parte
personalmente che all’Avvocatura dello Stato, nel termine,
previsto dall’art.63 d.lgs.n.546/1992 di sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione;
la censura è fondata risultando, pacificamente in atti e dalla

notificato sia all’Agenzia delle Entrate che all’Avvocatura dello
Stato il 7 luglio 2015 e ricevuto, rispettivamente, il 13.7.2015 ed
il 9 luglio 2015 e, pertanto, nel pieno rispetto del termine annuale
(di cui all’art. 63 d.lgs. n.546/1992 nel testo applicabile ratione
temporis) dalla pubblicazione (avvenuta il 10 aprile 2015) della
sentenza della Corte di cassazione;
gli ulteriori motivi di ricorso ( prospettanti le violazioni di
legge assertivamente commesse dalla C.T.R. nell’avere ritenuto la
fondatezza della pretesa impositiva) sono inammissibili alla luce
dei principi (fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n.3840/2007 e ribaditi dalle stesse Sezioni Unite, con le
successive sentenze n.ri 8087/2007 e 24469/2013) secondo cui
<

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