Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5428 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza CO!? motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
SIRI Fulvio (SRI FLV 61D01 D969W),

rappresentato e difeso,

per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato

Valerio Scelfo, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Giulio Cesare n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Enrico
Boursier Niutta;
ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina,
depositato in data 16 novembre 2012.

Data pubblicazione: 07/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 febbraio 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito,

per il ricorrente, l’Avvocato Francesco

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 30 giugno
2011 presso la Corte d’appello di Messina, Siri Fulvio
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata della procedura concernente il
fallimento della Metalmeccanica Vella s.r.1., iniziata con
dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di
Siracusa in data 19 aprile 1996 e chiusa con decreto in
data 16 dicembre 2010;
che l’adita Corte d’appello dichiarava inammissibile
la domanda, atteso che la procedura fallimentare era stata
chiusa con decreto del 16 dicembre 2010 e il ricavato era
stato distribuito il 17 dicembre 2010, sicché la domanda,
proposta il 30 giugno 2011, doveva ritenersi tardiva;
che avverso questo decreto Siri Fulvio ha proposto
ricorso, affidato a un unico motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

~atesta con delega.

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 4 della legge
n. 89 del 2001 e 119 della legge fallimentare (r.d. n. 267
del 1942), rilevando che la disposizione da ultimo citata

può essere proposto reclamo entro il termine di quindici
giorni dalla data di affissione dello stesso avanti alla
Corte d’appello, sicché, nella specie, il termine
semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001,
doveva ritenersi fosse iniziato a decorrere il 3 gennaio
2011, giorno in cui il decreto era divenuto definitivo, e
la domanda di equa riparazione doveva essere considerata
tempestiva;
che il ricorso è fondato;
che invero questa Corte ha avuto modo di precisare che
«in tema di equa riparazione per violazione del termine
ragionevole di durata del processo, ai fini
dell’individuazione della data di decorrenza del termine
di decadenza di sei mesi per la proponibilità della
domanda, la decisione conclusiva del procedimento, nel
quale la violazione si assume verificata, diventa
“definitiva” con il passaggio in giudicato della sentenza
che lo definisce» (Cass. n. 1775 del 2012; Cass. n. 24450
del 2006);

3

prevede che avverso il decreto di chiusura del fallimento

che, in particolare, si è affermato che «la decisione
che conclude il procedimento nel cui ambito si assume
verificata la violazione, la quale segna il dies a quo del
termine semestrale di decadenza per la proponibilità della

insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata
dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a
provvedere in grado successivo; pertanto, nelle procedure
fallimentari giunte a compimento, il predetto termine
semestrale decorre dalla data in cui il decreto di
chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello.
(Principio affermato in relazione a fattispecie
temporis

ratione

disciplinata dalla legge fall. nel testo

anteriore alle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio
2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169)» (Cass. n. 15251
del 2011);
che, all’evidenza, la Corte d’appello si è discostata
da tale principio, essendo l’art. 119 del r.d. n. 267 del
1942, vigente prima delle modificazioni introdotte dal
d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile

ratione temporis anche

nel caso di specie, sicché il decreto impugnato deve
essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di
Messina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo
esame della domanda di equa riparazione;

domanda, può essere considerata “definitiva” se

che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto

anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
21 febbraio 2014.

impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia,

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