Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SANT’EVARISTO 157, presso lo studio dell’avvocato ASSOGNA
ANDREA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PIACENZA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1327/2005 del GIUDICE DI PACE di PIACENZA,
depositata il 22/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, il quale chiede inammissibilità del ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
N.O. propone ricorso per Cassazione avverso sentenza del G.P. di Piacenza n. 1327/2005, depositata il 22.7.2006, che ha respinto l’opposizione a verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS) della polizia stradale di (OMISSIS).
Resiste con controricorso l’U.T.G. di Piacenza.
Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 10, è stato dedotto che, trattandosi di sentenza depositata il 22.7.2006, andava proposto appello, e si è, conseguentemente, proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con provvedimento del 29.9.2009, il Presidente titolare, sulla scorta di quanto indicato, ha fissato, con decreto l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
Con memoria dell’11.1.2010 il ricorrente ha dedotto che la sentenza è stata letta all’udienza del 6.12.2005, anche se depositata il 22.7.2006.
In mancanza di significative controdeduzioni sul punto, condividendosi la relazione ex art. 380 bis c.p.c., posto che il nuovo regime si applica alle sentenze pubblicate dopo il 2.3.2006 e non poteva impugnarsi il dispositivo, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010