Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5428 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3532-2010 proposto da:

TUTTOMECCANICA DI S. & R. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NUSSI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2008 della COMM. TRIB. REG. del FRIULI

VENEZIA Giulia depositata il 17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per

integrazione del contraddittorio, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 95 del 17 dicembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia rigettava l’appello principale proposto dalla Tuttomeccanica s.n.c. di S. e R. e quello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria, sulla rilevata violazione della normativa in materia di interposizione di manodopera, di cui alla L. n. 1369 del 1960, per avere la contribuente impiegato, nell’esecuzione di appalti, manodopera risultante alle dipendenze di società appaltatrici, in relazione agli anni di imposta 2001 e 2002 rideterminava la maggior imposta dovuta ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, irrogava le sanzioni per ritenute alla fonte non operate e non versate sui compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e con il secondo atto impositivo recuperava a tassazione anche l’indebita deduzione di costi sostenuti per la manutenzione di un’autovettura, quindi rideterminava il reddito di impresa da imputare pro quota ai soci ai sensi del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5).

1.1. Sostenevano i giudici di appello che i verificatori non erano incorsi in alcun errore di fatto, tale da escludere l’applicazione della citata legge, che vieta l’intermediazione di manodopera, non abrogata dalla L. n. 276 del 2003, applicabile solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore e dunque non per le annualità oggetto di accertamento.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità dei giudizi di merito per essere stati celebrati senza la partecipazione dei soci della s.n.c. Tuttomeccanica, litisconsorti necessari, è fondato e va accolto.

2. Nella fattispecie in esame l’amministrazione finanziaria ha emesso nei confronti della società ricorrente due avvisi di accertamento in materia di IVA, IRPEF ed IRAP, rideterminando, sulla scorta della rilevata violazione della normativa in materia di interposizione di manodopera, di cui alla L. n. 1369 del 1960, maggiori imponibili e, conseguente una maggiore imposta dovuta in relazione agli anni di imposta 2001 (cfr. pag. 4 del relativo atto impositivo) e 2002, recuperando a tassazione, relativamente a tale ultimo periodo di imposta, anche l’indebita deduzione di costi sostenuti per la manutenzione di un’autovettura, quindi, applicate le relative sanzioni, rideterminava anche il reddito di impresa da imputare pro quota ai soci ai sensi dell’art. 5 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), i quali non hanno partecipato ai giudizi di merito, ancorchè litisconsorti necessari, stante l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle medesime, che, pertanto, riguarda inscindibilmente tutti questi soggetti, salvo il caso – nella specie insussistente – in cui vengano prospettate questioni personali. In tal senso è l’orientamento consolidato di questa Corte (in termini Cass. S.U., n. 14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose successive pronunce conformi di questa sezione, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016), che fa discendere dalla violazione di quel litisconsorzio la nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

3. Restano assorbiti tutti i restanti motivi di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto sia errores in iudicando, quali la violazione e falsa applicazione della L. n. 1329 del 1960, art. 1 e L. n. 196 del 1997, art. 10, (secondo motivo), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e art. 64, comma 1, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127, (terzo motivo), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, (quarto motivo) nonchè degli artt. 1, 52 e 75 TUIR, nella numerazione ante riforma del 2004 (settimo motivo), sia vizi motivazionali, quali l’omesso esame del rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 196 del 1997 (quinto motivo), l’omessa motivazione della sentenza di primo grado (sesto motivo), l’insufficinete e contraddittoria motivazione in ordine alla ripresa a tassazione dei costi per manutenzione di un’autovettura (ancora nel settimo motivo).

4. Conclusivamente, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, procedere a nuovo esame e provvedere sulle spese di lite relative anche a questo grado di giudizio.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla commissione tributaria provinciale di Udine, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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