Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5427 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 18/02/2022), n.5427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 247777/2020 R.G. proposto da:
F.V. COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L., in qualità di
avente causa dalla Costfer S.r.l., in persona del presidente del
consiglio di amministrazione p.t. V.M.A.,
rappresentata e difesa dallo Avv. Antonio Boderone, con domicilio
eletto in Roma, via del Sabotino, n. 12, presso lo studio dell’Avv.
Nicola Gaetano;
– ricorrente –
contro
BPER BANCA S.P.A., in persona del presidente del consiglio di
amministrazione F.P., in qualità di avente causa dalla
Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., a sua volta avente causa
dalla Commercio e Finanza – Leasing e Factoring S.p.a.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sollazzo, con domicilio
eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell’Avv.
Agnese Casillo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2075/20,
depositata il 10 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 febbraio
2022 dal Consigliere Guido Mercolino.
Fatto
RILEVATO
che:
la F.V. Costruzioni Ferroviarie S.r.l., in qualità di avente causa dalla Costfer S.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 10 giugno 2020, con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto dalla Fleet V. S.r.l. avverso l’ordinanza emessa il 7 novembre 2014 dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda di accertamento della nullità del contratto di leasing stipulato dalla Costfer S.r.l. con la Commercio e Finanza – Leasing e Factoring S.p.a., nella parte riguardante la misura degli interessi, per contrasto con la L. 7 marzo 1996, n. 108;
che ha resistito con controricorso la BPER Banca S.p.a., succeduta, a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio S.F. dell'(OMISSIS), alla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., a sua volta succeduta alla Commercio e Finanza, a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio A.N. del (OMISSIS).
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’impugnazione risulta proposta da una società (la F.V. Costruzioni Ferroviarie S.r.l.) diversa da quella che ha proposto l’appello (la Fleet V. S.r.l.), la quale ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione alla società che ha proposto la domanda in primo grado (la Costfer S.r.l.), omettendo peraltro di fornire qualsiasi indicazione sia in ordine all’atto di fusione, che non risulta neppure allegato in copia al ricorso per cassazione, sia in ordine ai suoi rapporti con la società appellante;
che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24050; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15414; Cass., Sez. lav., 27/01/2011, n. 1943);
che nella specie, d’altronde, la società ricorrente ha dichiarato di essere succeduta per incorporazione non già a quella che ha proposto l’appello, ma a quella che ha agito in primo grado, la quale non ha assunto la qualità di parte del giudizio di appello, promosso da un soggetto apparentemente privo di qualsiasi rapporto con essa, sicché, anche nel caso in cui fosse dimostrata la sua qualità di avente causa dalla società attrice, dovrebbe comunque escludersi la sua legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado;
che la legittimazione al ricorso per cassazione, ed all’impugnazione in genere, spetta infatti, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, soltanto a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/2017, n. 7467; Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17974; Cass., Sez. III, 23/05/2014, n. 11525);
che nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza, risultante dalla sentenza impugnata, che nella memoria di replica depositata in sede di gravame la difesa dell’appellante abbia precisato che l’indicazione della Fleet V. in luogo della Costfer costituiva il frutto di un mero lapsus calami;
che, indipendentemente dall’osservazione, contenuta anch’essa nella sentenza impugnata (ma non configurabile come ratio della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, fondata esclusivamente sulla tardività dell’impugnazione), che la Fleet V. condivideva con la Costfer soltanto l’indirizzo della sede legale, differenziandosene invece per tutti gli altri elementi distintivi (ragione sociale, partita IVA, persona del rappresentante legale), non è stato infatti allegato in questa sede alcun elemento idoneo a confortare la tesi dell’errore materiale, del quale non risulta dedotta neppure la riconoscibilità da parte dell’appellata, sulla base di un’interpretazione complessiva dell’atto di appello o degli altri atti processuali ad esso collegati (cfr. Cass., Sez. I, 16/ 05/2016, n. 9986; 1/12/2015, n. 24441; Cass., Sez. II, 28/05/2009, n. 12655);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022