Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5427 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5427 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 20/12/2017

sul ricorso proposto da:
LO CASCIO SANTI, elettivamente domiciliato in Roma, via
Innocenzo XI n.7 presso lo studio dell ‘Avv.Simone Tamagnini e
rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso
dall’Avv.Carlo Umberto Lo Schiavo
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e
difende;
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, n.48/26/10,
depositata il 24 marzo 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20 dicembre 2017 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
l’Agenzia delle entrate, con istanza depositata il 20.10.2017
-premesso che il contribuente, nelle more del giudizio ha
condonato la lite fiscale pendente ai sensi dell’art.39, comma 12

Data pubblicazione: 07/03/2018

del d.l. n.98/2011 come da nota, allegata,

dell’Agenzia delle

entrate di Messina attestante la regolarità della domanda di
definizione ed il pagamento di quanto dovuto- ha chiesto la
dichiarazione di estinzione del processo;
Considerato che:

il processo, pertanto, va dichiarato estinto per intervenuta
definizione della lite pendente;

Dichiara estinto

il processo per intervenuta definizione

della lite pendente ex art. 39, comma 12, del d.l. n.98/2011.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20
dicembre 2017.

P.Q.M.

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