Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5427 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAUR

CHRISTOPH, PLATTER PETER;

– ricorrente –

contro

A.C.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABANELLA ALESSANDRO; P.

R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABANELLA

ALESSANDRO;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BOLZANO;

– intimato –

avverso il provvedimento RG. 4268/2001 del TRIBUNALE di BOLZANO,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto

estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che S.T., con atto sottoscritto anche dal difensore avv. Cristoph Baur, e A.C.A. e P.R., con atto sottoscritto anche dal difensore avv. Alessandro Gabanella, con dichiarazione congiunta, hanno il primo rinunziato al ricorso e gli altri accettato la rinunzia, chiedendo la compensazione delle spese;

che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara il presente procedimento estinto per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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