Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5427 del 03/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 19942/12 proposto da:

Itlsoft S.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore

C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 91,

presso lo Studio dell’Avv. Claudio Lucisano che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Natale Mangano, giusta

delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/01/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il 5 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. Claudio Lucisano, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 27/01/12 depositata il 5 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – in riforma della decisione n. 114/14/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino – respingeva il ricorso promosso da Italsoft S.r.l. in liquidazione contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale venivano recuperate le imposte indicate in “fatture attive” relative a operazioni soggettivamente inesistenti.

3. La CTR riteneva dapprima che l’avviso fosse validamente motivato per relationem – stante anche il suo “carattere di provocatio ad opponendum” per cui doveva giudicarsi sufficiente l’aver messo il contribuente in grado di difendersi – e nel merito che l’IVA fosse dovuta nell’ammontare indicato nelle fatture ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, attesa la pacifica soggettiva inesistenza delle operazioni e a nulla rilevando la rettifica della dichiarazione fatta dalla contribuente D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ex art. 2, comma 8, ss. riguardando la stessa soltanto gli “scambi effettivi”.

4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’ufficio non presentava difese.

5. Con il quarto logicamente precedente motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 200, art. 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54” – la contribuente deduceva che erroneamente la ctr aveva respinto l’eccezione di difetto di motivazione dell’impugnato avviso e ciò sia perchè nello stesso era stato “ignorato il comportamento della società cessionaria” e poi anche perchè in esso non si era tenuto conto che la “illecita vicenda risultava sanata da entrambe le società”.

5.1. Il motivo non è vero in fatto giacchè nel trascritto avviso si fa invece espresso riferimento sia alla “dichiarazione correttiva nei termini”, e sia ai risultati dell’accesso presso la Sidin S.p.A.: è quindi sol per questo infondato.

6. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 18, 19, 21 e 26 violazione dei principi comunitari affermati dalla Corte di Giustizia CE, nella sentenza n. 454/98 del 19.9.2000” – la contribuente deduceva che erroneamente la ctr aveva ritenuto corretto il recupero d’imposta nonostante la cessionaria avesse versato VIVA indebitamente detratta.

6.1. Con il terzo motivo di ricorso – rubricato “Violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, art. 8, comma 6” – la contribuente deduceva di aver “diritto di produrre le dichiarazioni rettificative” correggendo così quanto erroneamente denunciato e che pertanto la CTR aveva errato a ritenerla irrilevante.

6.2. I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione – anche a prescindere dal difetto di autosufficienza relativo all’impossibilità di verificare l’affermazione secondo cui la cessionaria avrebbe versato l’IVA indebitamente detratta – sono infondati perchè ai sensi del D.P.R. n. 633 cit., art. 21, comma 7, anche le operazioni soggettivamente inesistenti comportano l’impossibilità di detrazione con la conseguenza che l’emittente della fattura viene costituito debitore dell’IVA nella stessa indicata (Cass. sez. trib. n. 11396 del 2015; Cass. sez. trib. n. 23551 del 2014).

7. Con il secondo motivo di ricorso – rubricato “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – la contribuente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto corretto il recupero d’imposta “senza considerare che gli effetti dell’avvenuta regolarizzazione da parte degli autori dell’illecito” avevano fatto venir meno il danno erariale.

7.2. Il motivo è inammissibile perchè in realtà con lo stesso la CTR non viene censurata per aver omesso di spiegare – o aver insufficientemente spiegato – l’accertamento di un fatto. Difatti con il motivo viene invece denunciata una violazione di legge consistente nell’aver la CTR ritenuto applicabile il D.P.R. n. 633 cit., art. 21, comma 7, nonostante l’avvenuta “regolarizzazione da parte degli autori dell’illecito” (Cass. sez. 1^ n. 1646 del 2014; Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010).

8. Al rigetto del ricorso – in mancanza di avversaria costituzione non deve seguire il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte respinge il ricorso; dandosi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto D.P.R. n. 155 cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA