Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5426 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.07/03/2018),  n. 5426

Fatto

 

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Daikin Air Conditioning Italy s.p.a di avviso di accertamento relativo ad i.v.a., i.r.p.e.g. e i.r.a.p. anno 2003, l’Agenzia delle entrate propone ricorso, su quattro motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – accogliendo l’appello della Società, aveva riformato la decisione di primo grado e, ritenuto (contrariamente al primo Giudice) il ricorso introduttivo ammissibile – aveva rinviato la causa al primo Giudice ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59/b;

il Giudice di appello, in particolare, riteneva che il mandato conferito dal legale rappresentante della Società a due professionisti (abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie) contenuto in seno alle osservazioni presentate ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 ma allegato al ricorso e notificato unitamente a questo alla controparte, costituisse valida procura alla difesa ed alla rappresentanza in giudizio, con conseguente ammissibilità del ricorso stesso e rinvio, “impregiudicata ogni questione nel merito della vertenza, alla Commissione provinciale”;

la Società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato su unico motivo;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione di legge (artt. 1352,1363,1364 e 1369 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3; art. 83 c.p.c.) nella quale sarebbe incorsa la Commissione Regionale, nel dichiarare il ricorso introduttivo ammissibile, reputando idonea procura il mandato conferito in atto separato per la procedura precontenziosa, laddove, secondo la prospettazione difensiva: la sottoscrizione di tale procura non risultava autenticata dai difensori ma dagli stessi rappresentanti; la procura stessa era stata rilasciata, in seno ad un atto afferente il procedimento amministrativo, anteriormente all’emanazione dell’atto impugnato col ricorso giurisdizionale; dal contenuto del mandato era evidente la volontà della rappresentata di farsi assistere dai rappresentanti solo nella fase amministrativa;

con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata di contraddittoria motivazione laddove il Giudice di secondo grado, pur affermando che entrambe le tesi difensive delle parti erano idonee a sostenere una decisione, aveva poi condiviso quella della Società, senza esplicita giustificazione;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un’insufficiente motivazione, laddove la C.T.R. non aveva esplicitato gli elementi di fatto dai quali aveva tratto la convinzione che la volontà della parte fosse quella di farsi rappresentare in giudizio;

infine, con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo in cui era incorso il Giudice di appello nell’avere, dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo, rimesso le parti e la causa innanzi alla C.T.P. laddove il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, lett. b prevedeva, nel testo applicabile ratione temporis, tale rimessione solo in ipotesi tassative non ricorribili nella specie;

con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Società deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel non avere rilevato l’errore in cui era incorso il primo Giudice, il quale avrebbe dovuto preventivamente invitare la parte a regolarizzare la situazione, così negando il principio per cui una eventuale statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo (per mancanza o invalidità della procura) potesse conseguire solo all’inottemperanza da parte del contribuente del necessario invito del giudice tributario alla regolarizzazione dell’eventuale mancanza o difetto di procura;

con le memorie depositate ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 la controricorrente ha, tra l’altro, in via subordinata al mancato rigetto del ricorso, sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 e art. 182 c.p.c. nei testi applicabili ratione temporis;

esaminati da primi, per ragioni di ordine logico e giuridico, e congiuntamente, perchè connessi, il secondo ed il terzo motivo, gli stessi vanno respinti;

la motivazione della sentenza impugnata, invero, non appare viziata nè da contraddittorietà nè da insufficienza laddove, come emerge dalla sua lettura integrale, il Giudice di appello da un canto, pur prospettando l’ipotetica bontà astratta di entrambe le contrapposte tesi difensive, poi, ha illustrato e spiegato compiutamente le ragioni, fondate su tutti gli elementi fattuali allegati in giudizio, che lo hanno condotto ad accedere alla soluzione comportante la declaratoria di validità della procura conferita dal legale rappresentante della Società e, quindi, l’ammissibilità del ricorso introduttivo;

anche il primo motivo di ricorso è infondato non sussistendo le dedotte violazioni di legge;

ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 3…” e che, ai sensi di detta ultima norma “ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche, in calce o margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato”;

nella specie, è pacifico che al ricorso introduttivo, sottoscritto unicamente da un ragioniere e da un dottore commercialista, abilitati alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie, venne allegata (si da formare un unico atto) e, con questo notificato alle controparti, la scrittura (formata in occasione della verifica fiscale in sede di osservazioni ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) in seno alla quale il legale rappresentante della Società contribuente ebbe a conferire a detti professionisti “procura a rappresentarlo in ogni fase… e grado del giudizio nel procedimento instaurato con processo verbale oggetto di constatazione redatto…”(oggetto del presente giudizio);

in materia, questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. n. 25469 del 02/12/2014) che nel processo tributario, le modalità di conferimento dell’incarico ai difensori sono disciplinate, nel giudizio di primo grado, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, il quale consente che il conferimento abbia luogo, oltre che con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce od a margine di un atto del processo, anche oralmente con dichiarazione verbalizzata in udienza, sicchè la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od a margine del ricorso introduttivo non ne determina l’inammissibilità, salvo che la controparte non contesti espressamente l’autografia della sottoscrizione non autenticata;

inoltre, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, non prevede il rilascio di una procura di rappresentanza, ma soltanto, ove la causa sia di valore superiore a Euro 2.582,28, la necessità del conferimento, in favore dei soggetti abilitati, di un incarico professionale a prestare assistenza, che può avvenire nelle forme proprie del mandato “ad litem”, la cui validità segue le regole generali dettate per il processo civile dall’art. 83 c.p.c., con la conseguenza che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che però sia congiunto materialmente all’atto cui si riferisce (cfr. Cass. n. 29591 del 29/12/2011);

questa Corte (cfr. Cass. n. 28839 del 27/12/2011), ancora in tema, ha specificato che “ai sensi dell’art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1 la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito; la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa invero ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito”;

va, peraltro, ricordato come costituisca ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in campo processuale, debbano essere evitate irragionevoli sanzioni di inammissibilità, con la conseguenza che “il giudice tributario, pur in presenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma a norma del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, (nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 15241 del 30/06/2009).

la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle normativa di riferimento uniformandosi ai principi sanciti in materia da questa Corte laddove, di contro, il motivo di ricorso impinge nell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito sull’effettiva volontà del rappresentato, rimasto esente da censure, in virtù del rigetto del secondo e del terzo motivo;

il rigetto di tali motivi del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato e annulla il dubbio di illegittimità costituzionale sollevato in memoria;

va, invece, accolto il quarto motivo del ricorso principale;

dal mero tenore testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 è evidente l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale nel rimettere, dopo avere dichiarato ammissibile il ricorso introduttivo, la causa alla Commissione tributaria provinciale;

invero “in tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l’appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi” (cfr. Cass. Sentenza n. 15530 del 30/06/2010);

nella specie, (avendo il primo Giudice dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione), non ricorreva alcuna delle ipotesi espressamente previste dal comma 1 della norma per la rimessione alla Commissione tributaria provinciale, dovendo, pertanto, trovare applicazione il citato art. 59, comma 2 il quale impone che “al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, la commissione tributaria regionale decide nel merito”;

in conclusione, in accoglimento del solo quarto motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, e va disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del solo quarto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale, cassa, in riferimento al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA