Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5426 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAR.CO SRL IN LIQ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MENICHETTI FABIO;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), P.N., CURATELA

FALLIMENTO L’IMMOBILIARE DI CATALDO MASSIMILIANO & C SAS, in

persona

del Curatore pro tempore Rag. M.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA YSER 8, presso lo studio dell’avvocato ST.

NUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato CAPPELLETTO PATRIZIA

MADDALENA;

– controricorrenti –

e contro

ASSIFINCO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

S.P.;

– intimati –

e sul ricorso n. 22009/2004 proposto da:

ASSIFINCO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MENICHETTI FABIO;

– controricorrente ric. incidentale –

contro

CURATELA FALL L’IMMOBILIARE DI CATALDO MASSIMILIANO & C SAS

in

persona del Curatore pro tempore, Rag. M.D. C.

G., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

YSER 8, presso lo studio NUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato

CAPPELLETTO PATRIZIA MADDALENA;

– controricorrenti incidentali –

e contro

MAR.CO S.R.L., S.P.;

– intimati –

e sul ricorso n. 22161/2004 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato IMPERIO MICHELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRONI FRANCESCO;

– ricorrente ricorso incidentale –

contro

C.G., P.N., M.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA YSER 8, presso lo studio dell’avvocato ST

NUZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato CAPPELLETTO PATRIZIA

MADDALENA;

– controricorrenti ric. incidentale –

e contro

ASSIFINCO SRL IN LIQUIDAZIONE, MAR.CO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G., C.M. e P.N., nelle qualita’ di nudi proprietari primi due, usufruttuaria la terza, di un immobile sito in (OMISSIS), con atto notificato il 13.5.95 citarono al giudizio del Tribunale di Pisa le societa’ Assifinco s.r.l. e MAR.CO. s.r.l.,al fine di sentir dichiarare la nullita’ ed inefficacia, per simulazione e violazione de divieto di patto commissorio, della compravendita per il prezzo di L. 295.000.000 del suddetto bene (che in realta’ avrebbe avuto un valore di circa L. 700.000.000), stipulata con atto pubblico del (OMISSIS) tra D.C.M., legale rappresentante della prima societa’ gia’ costituita procuratore speciale dei venditori con atto per notar S.P. del 13.4.04, e la seconda. A sostegno della domanda gli attori deducevano che tale alienazione, in realta’ effettuata senza corrispettivo, rispondeva alla finalita’ di consentire al suddetto notaio di realizzare un proprio credito insoluto nei confronti della societa’ Immobiliare Toscana S.a.s. dei F.lli C. (vale a dire tra gli attori) e che la procura sopra citata era stata predisposta anche in funzione di un finanziamento, su sconto di cambiali, che avrebbe dovuto essere erogato per consentire il pagamento del suddetto debito dalla societa’ Assifinco, di cui era presidente la sig.ra. P.M.G., moglie del notaio creditore, ed amministratore unico il D.C..

Soggiungevano gli attori che i “finanziatori”, avendo appreso che gli istanti avevano successivamente contratto, con altra societa’, un mutuo di L. 120.000.000, garantito da ipoteca sul suddetto immobile, avevano di loro iniziativa proceduto alla vendita del bene a favore della societa’ MAR.CO., costituita da familiari del suddetto notaio, abusivamente utilizzando la menzionata procura speciale.

Si costituivano distintamente e resistevano alla domanda, per quanto di rispettivo interesse, le due societa’ convenute, nonche’, a seguito della chiamata ex art. 107 c.p.c., il notaio S.. Il giudizio di primo grado, nel corso del quale a C. M., nelle more fallito (unitamente alla s.a.s. sopra indicata di cui era socio accomandatario) era subentrato il curatore fallimentare, veniva definito con sentenza del 7.3 – 27.5.02, con il rigetto della domanda, essenzialmente motivato dalla mancanza in atti del fascicolo di parte attrice, ritirato e non ridepositato, con conseguente impossibilita’ di esaminare le decisive prove documentali addotte a sostegno.

Proposto appello dalle parli attrici, al quale resistevano distintamente costituendosi gli appellati, con sentenza del 21.10.03 – 14.1.04 la Corte di Milano, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullita’ della procura speciale a vendere del 6.12.94, rogata dal notaio S., nonche’ dell’atto di compravendita per notar Landini del (OMISSIS), perche’ dissimulanti un patto commissorio, con conseguenti ordine di trascrizione nei registri immobiliari e condanna dei soccombenti alle spese del doppio grado di giudizio.

I giudici di appello, sulla scorta delle prove documentali (gli appellanti avevano prodotto il fascicolo di parte, non ridepositato in primo grado), delle risultanze degli interrogatori formali e della prova testimoniale, ritenevano provato che l’operazione posta in essere con il rilascio della procura irrevocabile a vendere, anche a se’ stessa e con dispensa dal rendiconto, alla societa’ Assifinco, di cui era esponente principale la moglie del notaio S., e con la successiva compravendita, ancorche’ non affetta quest’ultima da simulazione assoluta, dissimulasse un patto vietato dall’art. 2744 c.c., essendo finalizzata a consentire il trasferimento del bene dei debitori in conseguenza della mancata estinzione del debito, dell’importo di L. 392.000.000, contratto dai D.C. – P. N. nei confronti del suddetto notaio, a garanzia di un precedente finanziamento da questi erogato alla societa’ Immobiliare dei fratelli De Cataldo. Quanto all’eccezione d’inammissibilita’ della chiamata di terzo iussu iudicis, osservava la corte di merito che l’appellato S. non aveva lamentato alcuna violazione del diritto di difesa, avendo partecipato nella pienezza del contraddittorio all’istruttoria, mentre al difetto di comunanza di causa, che con il suddetto intervento era stato colmato, ben avrebbero potuto rimediare gli stessi attori ove, con distinto atto di citazione, avessero convenuto il notaio, proponendo le medesime domande formulate contro le persone artatamente interposte, chiedendo poi la riunione dei giudizi.

Contro l’anzidetta sentenza sono stati proposti distinti ricorsi per Cassazione dalla societa’ Marco in liquidazione, su unico motivo, dalla societa’ Assifinco su tre motivi e dal notaio S. su tre motivi. Ai suddetti ricorsi hanno resistito con comune controricorso C.G., P.N. e la curatela del fallimento della Immobiliare s.a.s. di Massimiliano Cataldo & C..

Con ordinanza interlocutoria del 29.4.09 e’ stata disposta l’integrazione del contraddittorio, quanto ai ricorsi delle due societa’, mediante ulteriori notifiche reciproche ed al S., debitamente eseguite dalle onerate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dispostaci sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, dei quali quello proposto dal S., in quanto notificato successivamente (l’11.10.04) rispetto a quelli proposti dalle due societa’ (entrambi notificati l’8.4.04), va considerato incidentale.

Con identico motivo (unico del ricorso Marco, terzo di quello Assifinco) le due societa’ deducono violazione dell’art. 2744 c.c., censurando le argomentazioni sulla scorta delle quali la corte di merito ha ritenuto che l’operazione, ricostruita nei termini essenziali in narrativa riferiti, integrasse gli estremi di un patto commissorio finalizzato al realizzo del credito del S., sostenendo in contrario che le risultanze degli atti non giustificherebbero l’adottata decisione. In particolare si osserva che la procura del 12.4.94, con cui gli attori avevano conferito mandato irrevocabile a vendere alla societa’ Assifinco, non era stata perfezionata con l’autentica e con il numero di repertorio;che comunque tale procura non avrebbe potuto dar luogo ad alcuna garanzia e proverebbe “l’esatto contrario”, perche’ la societa’, nell’impossibilita’ di ottenere il finanziamento di sconto cambiario richiesto per gli attori, restitui i titoli, sicche’ sarebbe venuto meno lo scopo per cui la stessa era stata rilasciata; non risultava che l’immobile fosse stato dato a garanzia della restituzione del credito del S., prova che avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 2725 c.c. risultare solo dal contesto della procura speciale;

risultava, invece, che gli attori avevano contratto, successivamente al rilascio della procura suddetta, un mutuo con un cassa di risparmio all’insaputa della mandataria e che la relativa somma era stata da loro trattenuta senza restituire, nemmeno in parte, quanto dovuto al S.; il principio secondo il quale il patto commissorio sussisterebbe anche in assenza di garanzie reali sarebbe inno vati vo, immotivato e privo di riscontro nella giurisprudenza di legittimita’, mentre invece la violazione dell’art. 2744 c.c. avrebbe richiesto la sussistenza di un pegno o di un’ipoteca o comunque di una garanzia sul bene, nonche’ il trasferimento di questo al creditore o, comunque, ad un terzo, che lo trasferisse allo stesso, presupposti nella specie insussistenti.

Il motivo e’ infondato sotto tutti i dedotti profili.

Va anzitutto osservato che la dedotta mancanza di autenticazione della procura a vendere e dell’indicazione del relativo numero di repertorio, oltre ad integrare questione di fatto nuova, che non risultale si precisa, essere stata gia’ proposta in sede di merito (nel dispositivo della sentenza impugnata vi e’, invero, riferimento, al numero di repertorio (OMISSIS) di tale procura, “rogata”, vale dire autenticata, dal notaio S.), attiene a profili del tutto estrinseci e formali nel contesto della vicenda, palesemente irrilevanti ai fini dell’accertata violazione del divieto del patto commissorio, non escludenti l’attitudine di quella scrittura ad essere utilizzata, previa successiva integrazione formale da parte del creditore – notaio (come in fatto avvenuto, se e’ vero che avvalendosi della stessa la societa’ Assifinco pote’ successivamente trasferire la proprieta’ dell’immobile alla MAR.CO), ai fini del perfezionamento dell’operazione in frode all’art. 2744 c.c..

Quanto all’intervenuta restituzione dei titoli cambiari ai debitori, circostanza di fatto che pure non si precisa quando e come provata, trattasi di un elemento ex post che, comunque, non avrebbe fatto venir meno il credito sottostante a garanzia del quale era stata rilasciata la procura irrevocabile a vendere, con dispensa dal rendiconto, strumento negoziale in concreto adoperato per dar luogo all’acquisizione del bene costituito in sostanziale garanzia di quel credito, per l’ipotesi di inadempimento, poi realizzatasi. La restituzione dei titoli cambiari, a seguito della non riuscita operazione di finanziamento lungi dall’escludere, costituisce elemento di conferma delle effettive finalita’ dell’operazione, sol che si consideri come, una volta acclarata l’impossibilita’ di soddisfacimento del credito merce detta operazione, la parte creditrice, potendo far valere le proprie ragioni acquisendo la proprieta’ del bene costituito in sostanziale garanzia in virtu’ della procura in suo possesso, non avrebbe avuto piu’ ragione ed interesse a detenere quei titoli.

Altrettanto irrilevante risulta la circostanza che i debitori avessero successivamente ottenuto da una banca, estranea al “triangolo” S. – Assifinco – MAR.CO., ipotecando l’immobile, un diverso finanziamento, non utilizzato per estinguere il precedente debito, trattandosi anche in questo caso di un elemento ex post, idoneo solo a confermare la persistenza dell’inadempimento nei confronti del S. e le motivazioni, rispondenti a preventivate esigenze autotutela reale, ricadente sul bene assoggettato a garanzia; tali finalita’ non risultano escluse dalla successiva costituzione da parte del debitore di un vincolo ipotecario a favore di altro e nuovo creditore, del trasferimento di proprieta’ in questione, ancorche’ il bene acquisito sia risultato gravato da tale ipoteca.

Quanto, infine, alla dedotta insussistenza di garanzie reali tipiche (pegno o ipoteca) sul bene concesse a favore del creditore ed al trasferimento dello stesso a soggetto diverso dal medesimo, stesso, trattasi di censure da disattendersi, sulla scorta dei piu’ recenti ed ormai costanti indirizzi della giurisprudenza di legittimita’, dai quali il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, che superando l’originaria concezione restrittiva, esigente la sussistenza, ai fini della configurazione del patto commissorio vietatoci una formale costituzione di pegno o ipoteca sul bene del debitore assoggettato a garanzia, ha piu’ volte ritenuto la nullita’, ex art. 1344 c.c. per frode alla legge, in quanto finalizzati alla violazione o elusione del divieto, previsto dalla norma imperativa di cui all’art. 2744 c.c., di tutti quei negozi, pur di per se’ astrattamente leciti, o di quelle operazioni negoziali, anche complesse, concretamente rispondenti, pur in assenza di formale costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia, alla finalita’ di attribuire al creditore la facolta’ di acquisire in proprieta’ al di fuori dei casi di concordata datio in solutum successiva all’inadempimento, per l’ipotesi di mancato pagamento di un mutuo, erogato, novato o prorogato (come nella specie), un bene appartenente al debitore, cosi’ tenuto a sottostare alla volonta’ della controparte (tra le altre, v. Cass., 2285/06, 5635/05, 9466/04, 18655/04, 437/09).

In siffatti casi, nei quali il debitore abbia accettato preventivamente la possibilita’ dell’alienazione del bene di sua proprieta’ costituito in sostanziale garanzia, per l’ipotesi di sua inadempienza, venendo a mancare le finalita’ tipiche di scambio a parita’ di condizioni, connotanti il contratto di compravendita, e risultando anche compromesso il principio della par condicio creditorum, vertesi in ipotesi di causa illecita, inficiante il negozio o l’operazione negoziale conclusa, anche nelle ipotesi di trasferimento del bene al creditore da parte di un terzo e non direttamente del debitore (v. Cass. n. 8624/98), o di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprieta’ di terzi, assumenti la figura di venditori a garanzia del debito altrui (v. Cass. 3800/83). I principi da ultimo richiamati comportano l’irrilevanza, dunque, anche dell’obiezione secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe stata coincidenza, sul piano soggettivo, tra creditore ed acquirente del bene, tanto piu’ ove si consideri che, con argomentazione non specificamente censurata dalle ricorrenti, la corte di merito ha ritenuto la sussistenza di un’interposizione, che sia nell’ipotesi fittizia (simulazione relativa soggettiva ex parte emptoris), sia in quella reale (nel caso di previsto obbligo fiduciario della MAR.CO. di ritrasferimento dell’immobile al S.), avrebbe comunque comportato quale risultato finale pratico l’acquisizione della proprieta’ del bene da parte del creditore.

La societa’ Assifinco, nel primo motivo di ricorso, deduce violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, in relazione al non rilevato difetto, nonostante l’appello incidentale al riguardo proposto della propria legittimazione passiva. Tale difetto deriverebbe dall’avere essa ricoperto nella vicenda solo il ruolo di procuratrice a vendere, come tale tenuta a rispondere “solo per l’effettivo rispetto dei poteri conferiti” dai mandanti e non anche degli altri rapporti retativi all'”attivita’ prestata , ma riferita a diversi soggetti”; pertanto non sarebbe stata destinataria della domandala di simulazione, sia di violazione del patto commissorio, proposta in giudizio, e l’omesso rilievo al riguardo avrebbe integrato violazione dell’art. 81 c.p.c..

Il motivo e’ palesemente infondato, poiche’ nel caso di specie la legittimazione passiva della deducente trova fondamento nel fatto che la stessa, partecipando, anche in virtu’ del suo sottostante collegamento agli interessi del notaio (oggetto di non censurato accertamento da parte dei giudici di merito), all’accordo finalizzato al patto commissorio e prestandosi a figurare, quale procuratrice dell’alienante (con espressa dispensa dal rendiconto, elemento sintomatico della finalita’ di trasferimento del bene senza corrispettivo), in una vendita simulata, aveva svolto un ruolo centrale, indispensabile e decisivo nella vicenda negoziale, teleologicamente preordinata ad aggirare il divieto di cui all’art. 2744 c.c..

Con il terzo motivo l’Assifinco deduce violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, per avere la corte di merito dichiarato la nullita’ della procura a vendere del (OMISSIS) in assenza di alcuna richiesta in tale senso degli attornia cui domanda, per contrasto con l’art. 2744 c.c., sarebbe stata limitata al solo atto di compravendita del (OMISSIS), al quale soltanto avrebbe potuto limitarsi tale pronunzia, senza potersi estendere “alla procura rilasciata, senza alcuna conoscenza e con maggiore ragione senza alcuna coercizione, dagli attori”. I giudici di appello non avrebbero considerato che “la dichiarazione di nullita’ o di annullabilita’ avrebbe dovuto passare da una domanda di simulazione relativa del negozio di procura a vendere in modo da provare che il destinatario della procura Assifinco s.r.l. in verita’ era il terzo chiamato S.”.

Anche tale motivo deve essere respinto, connettendosi al precedente, sulla scorta delle suesposte considerazioni, evidenzianti il collegamento teleologico dei negozi, posti in essere dalla parti implicate nella complessa vicenda negoziale e l’accertata interposizione, ai fini dell’elusione del divieto di cui all’art. 2744 c.c., in virtu’ del quale tutti gli atti a tal fine compiuti, emersi dall’espletata istruttoria e comunque impugnati dagli attori, non avrebbero potuto che essere dichiarati nulli, anche in assenza di un’espressa richiesta di parte, in virtu’ del principio della rilevabilita’ di ufficio dettata dall’art. 1421 c.c. di siffatta invalidita’, afferente un elemento indispensabile dell’illecita operazione, la cui dichiarazione di nullita’ era stata, nel suo complesso, richiesta dalla parte attrice.

Respinti, per le ragioni che precedono, i ricorsi principali, va esaminato quello incidentale. Nel primo motivo il S. deduce “nullita’ della sentenza e del procedimento”, con riferimento alla chiamata in causa iussu iudicis del deducente.

Dopo una premessa teorica sul discusso istituto di cui all’art. 107 c.p.c., si lamenta, in buona sostanza, che nel caso di specie la suddetta chiamata sarebbe stata indebitamente disposta motu proprio dal giudice, al fine di ovviare ad una radicale carenza di proposizione dell’originaria domanda nei confronti delle altre pareti convenute, cosi’ travalicando, in violazione dei principi processuali della domanda, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e di quello costituzionale del diritto al giusto processo, le finalita’ e la ratio della disposizione sopra citata, che secondo la dottrina piu’ accreditata e l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, non consentirebbe l’introduzione di domande nuove nel processo, ma soltanto la chiamata di soggetti nei confronti dei quali l’esercizio di tale eccezionale potere integrativo sarebbe finalizzato ad evitare, nel superiore interesse della giustiziaci pericolo di giudicati contraddirteli. Tale condizione non sarebbe stata ravvisabile nella fattispecie, nella quale gli attori avevano proposto una domanda palesemente infondata nei confronti delle convenute e l’ordinanza del giudice si sarebbe risolta in un “inammissibile aiuto” agli stessi al fine di porre rimedio all’iniziale difetto d’impostazione dell’azione. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

E’ la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente che conferisce fondamento alla legittimita’ della chiamata in causa in questione, che e’ stata disposta, e confermata dal giudice di appello, nell’esercizio di un potere discrezionale di opportunita’ processuale adeguatamente motivato ed incensurabile riservato al giudice di merito (v. Cass. 22429/08, 13907/07, 4857/99), rispondente ad interessi di ordine pubblico, trascendenti quelli delle parti originarie del processo o degli stessi terzi, funzionali al principio dell’economia dei giudizi ed alla prevenzione del rischio di giudicati contraddittori. (v. Cass. n. 707/04, 5082/95, 1029/84). Nel caso di specie, in cui la prospettazione dei fatti di causa esposta dagli attori e lo sviluppo del processo di primo grado avevano evidenziato come il principale legittimato passivo, in quanto soggetto in favore del quale era stata predisposta la complessa operazione negoziale finalizzata all’elusione del divieto di cui all’art. 2744 c.c., fosse il notaio S., giudici di merito (nel disporre l’intervento quello di primo grado e nel confermarlo quello di appello), si sono correttamente attenuti al principio, in virtu’ del quale l’attribuzione della qualita’ di parte all’interventore iussu iudicis non postula la proposizione di originarie domande nei confronti del medesimo, ben potendo invece, a seguito della chiamata ordinata dal giudice per la ritenuta comunanza di causa, le stesse essere estese nei confronti del medesimo, quale parte coinvolta nel rapporto sostanziale con quelle originarie o, anche ed in luogo delle stesse, costituente l’unica ed effettiva legittimata passiva, senza che cio’ comporti l’introduzione di una nuova causa petendi o di un petitum diverso, rispetto a quelli originari, aggiungendosi solo al processo una nuova parte, nel simultaneus processus diretto all’individuazione del titolare passivo della pretesa azionata (v. la gia’ citata Cass. n. 13907/07). Non vi e’ stato, dunque, nel caso di specie l’arbitrario esercizio di un potere, per sopperire all’inerzia degli attori (tanto piu’ che nella specie la chiamata in causa era stata da costoro sollecitata, per evitare di instaurare un secondo giudizio inevitabilmente destinato ad essere riunito al primo per connessione), bensi’ per integrare un contraddittorio, chiaramente delineatosi a seguito della svolta istruttoria, evidenziante come l’artefice principale e sostanziale beneficiario dell’operazione negoziale impugnata fosse il S.. Insussistenti, dunque, sono le lamentate violazioni dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, non essendovi stato accoglimento di una richiesta di merito oggettivamente travalicante i limiti delle richieste attrici, mentre l’assunto e non meglio specificato contrasto con quello costituzionale del “giusto processo”, in un contesto processuale in cui il chiamato in causa non lamentale comunque risultano, concrete limitazioni allo svolgimento della propria attivita’ difensiva, rimane allo stato di generica doglianza, meramente assertiva, come tale inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale vengono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. perche’ i giudici di appello avrebbero erroneamente ravvisato un patto commissorio, in fattispecie nella quale sarebbero mancate le condizioni essenziali richieste ai fini dell’operativita’ del divieto normativo in questione. In particolare non sarebbero stati riscontrabili: a) quel necessario automatismo determinante il trasferimento della proprieta’ del bene al creditore nell’ipotesi di inadempimento del debitore; b) la coazione di quest’ultimo, essendovi stata nella specie una libera scelta; c) la sussistenza di un vincolo reale, pegno o ipoteca, sul bene, garanzia che, per converso, i debitori, pur avendo rilasciato la procura a vendere al D.C. (il legale rappresentante della societa’ Assifinco), avevano successivamente concesso ad una banca, cui si erano autonomamente rivolti per un finanziamento.

Neppure tale motivo merita accoglimento.

Rinviandosi, per quanto attiene al profilo di censura sub c), a quanto si e’ gia’ avuto modo di considerare nell’esame e reiezione delle analoghe doglianze formulate nei due ricorsi principali, sufficiente, per il resto, osservare: a) che l’automatismo del previsto e vietato trasferimento di proprieta’ costituisce un connotato del patto illecito, corrispondente alla fattispecie tipica di cui alla previsione dell’art. 2744 c.c. (e di quella analoga, in tema di anticresi, dettata dell’art. 1963 c.c.), mentre nelle diverse ipotesi in cui, come nella specie, non vi sia stata la concessione, secondo i rispettivi moduli legali, di pegno o Ipoteca, e l’illegittima finalita’ sia realizzata indirettamente, in virtu’ di strumenti negoziali teleologicamente preordinati a tale particolare scopo, il requisito in questione non puo’ ritenersi esigibile, poiche’ la sanzione di nullita’ deriva, come si e’ gia’ avuto modo di evidenziare, dall’applicazione dell’art. 1344 c.c. comportante la nullita’ di qualsiasi negozio la cui causa tipica risulti snaturata ed adattata alle concrete esigenze pratiche, elusive di una norma imperativa, quella di cui all’art. 2744 c.c.; b) in siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, per l’ipotesi d’inadempimento del debito, deve ritenersi in re ipsa, non disponendo il medesimo, come nel caso di specie in cui la conferita procura a vendere il bene risultava “irrevocabile” e “senza necessita’ di ulteriori consensi, approvazioni o ratifiche” (v. pag. 3, p.p. della sentenza impugnata), di alcuna possibilita’ di evitare la perdita di proprieta’ del bene costituito in sostanziale garanzia. Con il terzo motivo il S. deduce ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. con connesso difetto di motivazione, censurando l’affermazione della corte di merito secondo la quale, ai fini dell’individuazione del patto commissorio vietato, pur nell’ipotesi di non coincidenza tra le parti del contratto di mutuo e quelle della vendita, sarebbe sufficiente un collegamento teleologico tra piu’ negozi, finalizzato all’elusione del divieto in questione. Tale tesi sarebbe stata indebitamente corredata da richiami giurisprudenziali di legittimita’, relativi a casi in cui non sussisteva la terzieta’, rispetto al contratto di mutuo, del soggetto al quale i beni risultavano trasferiti. La suddetta coincidenza avrebbe potuto soltanto giustificarsi, nel caso di specie, dimostrando che l’acquirente societa’ Mar.Co. si identificasse in qualche modo o comunque operasse quale prestanome del creditore S.; ma la prova di tale ipotetica “simulazione assoluta del contratto di societa’”, peraltro non dedotta dalle controparti, era del tutto mancata.

Il mezzo d’impugnazione, deducendo censure analoghe a quelle esposte nell’ultima parte del comune motivo dei ricorsi MAR.CO ed Assifinco e nel terzo motivo del ricorso della seconda societa’, deve condividerne il rigetto, risultando altresi’ del tutto inconferente l’ulteriore rilievo, secondo cui, ai fini dell’interposizione dell’acquirente MAR.CO., avrebbe dovuto dedursi e provarsi la simulazione assoluta del relativo contratto di societa’. E’ agevole, a tal proposito, osservare come alla realizzazione dello scopo illecito perseguito dalle parti, segnatamente da quella creditrice, non sarebbe stata necessaria la costituzione ad hoc di un’organismo societario fasullo, ben potendo sia l’interposizione reale, sia quella fittizia (posta in essere mediante simulazione relativa soggettiva), essere attuata avvalendosi di una societa’ effettivamente esistente, in virtu’ di sottostante accordo, ravvisato dalla corte di merito con argomentazioni (facenti leva sull’accertato collegamento familiare tra le persone dei soci delle due societa’ ed il notaio creditore) non oggetto di specifica censura nel ricorso, tra la medesima ed il creditore S., prevedente, nel primo caso, il successivo trasferimento a quest’ultimo dell’immobile trasferito dalla procuratrice a vendere Assifinco alla MAR.CO., nel secondo l’immediato acquisto del bene da parte dell’effettivo acquirente suddetto, in luogo dell’apparente compratrice. Anche il ricorso incidentale va, in conclusione, rigettato.

Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno solidalmente poste a carico delle parti ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsali rigetta e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, nella misura di complessivi Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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