Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5426 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26143-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FAG 2000 DI C.A. & C. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CASO

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2012 della COMM. TRIB. REG. de LAZIO

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TOSI DEL PIANO per delega

dell’Avvocato CASO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per la dichiarazione di nullità la

sentenza e rimettere gli atti al giudice di primo grado.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 247 del 9 luglio 2012, notificata in data 7 settembre 2012, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo l’appello proposto dalla F.A.G. 2000 s.a.s. di C.A. & C., esercente l’attività servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, annullava l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRPES ed IRAP relativamente all’anno 2005, a seguito di rideterminazione del reddito e del volume di affari operata mediante l’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e segg. convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, ritenendo insussistenti i presupposti per procedere alla ricostruzione indiretta dei ricavi mediante gli studi di settore, in quanto la società contribuente aveva documentalmente dimostrato l’insussistenza sia dello scostamento temporale rilevato dall’Agenzia delle entrate tra l’esecuzione della prestazione e l’incasso effettivo del compenso, sia la discrasia che l’ufficio finanziario aveva rilevato con riferimento alla partecipazione dei soci nello svolgimento delle attività lavorative, peraltro da questi regolarmente dichiarata.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza impugnata L’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo, cui replica la società intimata con controricorso.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevata d’ufficio e con effetto assorbente sul motivo di ricorso proposto dalla difesa erariale – inteso a censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società.

1.1. Invero, nella fattispecie in esame risulta (pag. 3 del ricorso e pagg. 2 e 3 del controricorso) che a seguito dell’applicazione degli studi di settore alla società verificata, sono emersi, con riferimento all’anno di imposta 2005, maggiori ricavi con conseguente maggiore IVA, IRES ed IRAP nei confronti della società, e maggiore IRPEF, derivante dall’imputazione pro quota del maggior reddito accertato a carico della società, nei confronti dei soci per lo stesso anno. L’Agenzia delle entrate provvedeva, quindi, ad emettere separati avvisi di accertamento nei confronti della società che dei soci, che, a differenza della prima, non hanno proposto impugnazione avverso gli atti impositivi loro notificati.

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle medesime, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, configurando un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione di tutti i soci, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio> (in termini Cass. S.U., n. 14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose successive pronunce conformi di questa sezione, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016).

1.2. E’ ben vero che l’accertamento del maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina la necessità, in caso di impugnazione, del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, in quanto manca un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa. Ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamenti relativi ad imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010, n. 6935 del 2011, n. 2094 del 2015).

2. Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che i soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti.

3. Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.

PQM

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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