Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5425 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22887-2018 proposto da:

G.D.N. SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso

lo studio dell’Avvocato ANDREA RIZZELLI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato DANIELA LORENZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 922/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società G.D.N. s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 160/2013, in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento IVA IRAP 2007; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d., e degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impositivo attribuendo “valore probatorio pieno, ed autosufficiente” alla riscontrata discrasia tra l’ammontare indicato nelle richieste di finanziamento, relativa alla vendita di autoveicoli da parte della contribuente, e quello riportato nelle fatture emesse nei confronti degli acquirenti, quale unico elemento a comprova della legittimità dell’accertamento, senza attribuire alcun rilievo alla concordanza tra quanto trascritto nei contratti di compravendita e le risultanze contabili;

1.2. la doglianza è infondata atteso che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del Giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè grave e precisa (cfr. Cass. nn. 30803/2017, 656/2014);

1.3. la vantazione della rilevanza di tale elemento nell’ambito del processo logico applicato in concreto non è, inoltre, sindacabile in sede di legittimità, purchè sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria – cfr. Cass. nn. 9225/2005, Cass. n. 1715/2007; Cass. R.G. 22887/2018 n. 9203/2008), e il ricorso al metodo induttivo ed alle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., non è precluso neppure in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile – cfr. Cass. n. 3197/2013; Cass. n. 7184/2009; Cass. n. 5731/2012;

1.4. nel caso di specie il Giudice di appello ha fatto buon governo della disciplina normativa con riferimento all’utilizzo di un unico elemento presuntivo ai fini dell’accertamento con metodo induttivo, ritenuto “grave, precis(o)… e concordante” costituito dalla “divergenza tra importi relativi ai finanziamenti in favore dei clienti per l’acquisto dell’auto e prezzi di vendita indicati in fattura e dichiarati in bilancio dal venditore”, in assenza di valida prova contraria fornita dalla parte contribuente;

1.5. la discordanza tra gli importi dianzi indicati è stata, invero; legittimamente ritenuta idonea, in via indiziaria, a supportare l’induttivo accertamento del maggior reddito dell’impresa;

2.1. è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.M. 16 maggio 1986, artt. 1, 2, 3, e succ. mod., D.P.R. 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47), per avere la CTR negato ogni “equipollenza tra certificazioni rilasciate dall’Autorità Sanitaria ed autocertificazioni rese dagli acquirenti” delle auto vendute dalla contribuente con applicazione dell’aliquota IVA agevolata prevista per i portatori di handicap;

2.2. va al riguardo evidenziato che ai sensi del D.M. Finanze 16 maggio 1986, art. 1, “i soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, ai fini dell’applicazione delle Disp. di cui alla L. 9 aprile 1986, n. 97, per l’acquisto o importazione, da parte di soggetti d’imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all’uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre: a) fotocopia della patente di guida; b) certificato rifasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 81, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di patente di guida; c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, ne predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 61, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente”; 2.3. nel caso di specie, nel p.v.c. alla base dell’atto impositivo impugnato (ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso introduttivo), è stato contestato, con riguardo alla cessione degli autoveicoli da parte della contribuente a soggetti portatori di handicap, la mancanza, “in relazione alia patologia riscontrata,…(del)… verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della L. n. 104 del 1992, o la relativa autocertificazione”, sul rilievo della mancanza di certificazione relativa a precedenti accertamenti (Ndr: testo originale non comprensibile) attestanti le “ridotte o impedite capacità motorie permanentì” in relazione all’invalidità accertata, che comporti, quindi, l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori, oppure della specifica autocertificazione attestante che la minorazione comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 8;

2.4. nel caso di specie, non è conforme pertanto a diritto la sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito escluso, senza alcuna distinzione, la possibilità di produrre, da parte dell’acquirente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, relativa alla certificazione, attestante specificamente l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione (“ridotte o impedite capacità motorie permanenti”), rilasciata in seguito a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità;

3. sulla scorta di quanto precede, respinto il primo motivo, la sentenza “impugnata va cassala in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, perchè accerti, in relazione alla documentazione prodotta dalla contribuente, la sussistenza dei requisiti dianzi illustrati, e provveda anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA