Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5425 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19991/05) proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), Z.S. (c.f.

(OMISSIS)) parti entrambe rappresentate e difese dall’avv.

PIERGIORGIO CHIARA del foro di Torino, nonchè dall’avv. Giovanni

Bafile ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, Via Conca D’Oro n. 300, come da procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Snc O.T.A.M.A. di Bertinetti C. & C. (p. IVA (OMISSIS)) in

persona dell’amministratore pro tempore sig. B.G.;

rappresentata e difesa dall’avv. SABRE Francesco del Foro di Alba ed

elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 1 presso lo

studio dell’avv. Virgilio Gaito, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 886 del

3/10/2003, dep. 03/06/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Giuseppe Crimi, per delega dell’avv. Chiara, per le

parti ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La snc OTAMA di Bertinetti Celestino & C. citò innanzi al Tribunale di Saluzzo i coniugi B.M. e Z.S. chiedendo che fossero condannati a pagare L. 45 milioni – oltre interessi e rivalutazione – per l’acquisto di un trattore. La B. si costituì eccependo la carenza della propria legittimazione passiva perchè il contratto era stato sottoscritto dal manto quale titolare di autonoma impresa agricola e con il quale vigeva il regime patrimoniale della separazione, dei beni; in subordine fece valere la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto – non essendo stata indicata la targa nè altri elementi identificativi – e, in via di ulteriore subordine, chiese che il contratto fosse risolto in quanto il trattore, acquistato usato, era affetto da vizi che lo avevano reso inidoneo all’uso. Lo Z. si costituì, eccependo a sua volta la nullità del negozio in quanto sottoscritto per conto di una impresa agricola – quella intestata alla moglie – senza la necessaria autorizzazione; parimenti fece valere la indeterminatezza dell’oggetto della compravendita e l’assoluta inidoneità del mezzo acquistato.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 490/2001, respinse la domanda nei confronti di entrambi i convenuti; proposero: appello la società soccombente e gravame incidentale gli appellati; all’esito del procedimento di impugnazione la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 886/2003, condannò la sola B. al pagamento di Euro 23.240,56 – libera restando la stessa di ritirare il mezzo presso la venditrice, presso la quale era rimasto ricoverato per l’esecuzione delle riparazioni e non più ripreso – regolando di conseguenza le spese di lite.

Il giudice del gravame pervenne a tale determinazione ritenendo che la B. avesse tenuto, nei confronti della venditrice, un comportamento concludente – rappresentato dall’uso del trattore sui propri fondi e dalla contestazione dei vizi alle società alienante – che univocamente doveva essere interpretato come ratifica dell’operato del marito; ritenne al contempo infondata la reiterata deduzione di non identificabilità del mezzo e non provata la sussistenza di vizi redibitori, tenuto conto che il trattore era stato acquistato usato.

I coniugi Z. hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di sei motivi, contro i quali ha resistito con controricorso la snc OTAMA

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I ricorrenti, con il primo motivo, deducono la “nullità del giudico per carenza di legitimatio ad processus stante la nullità della procura ad litem della soc. OTAMA C.C. snc, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” in ragione del fatto che il mandato professionale trascritto a margine dell’atto di appello e della citazione in primo grado sarebbe stato conferito da persone fisiche di cui non sarebbe stata allegata la titolarità di poteri rappresentativi in capo alla società neppure nell’intestazione dell’impugnazione.

Il motivo non è fondato.

1/a – Invero va innanzi tutto escluso che possa esser scrutinato in sede di legittimità un vizio della sentenza di primo grado che non sia stato fatto valere come motivo di appello; 1/b – in secondo luogo la verifica della legittimazione va condotta sulla procura in relazione alle indicazioni contenute nella intestazione dell’atto introduttivo del giudizio: dal momento che i conferenti la procura erano indicati come B.G. e B.A. e che nella intestazione dell’appello la società impugnante era denominata O.T.A.M.A. di Bertinetti C & C doveva presumersi che i citati B. avessero inteso agire non nomine proprio ma nella qualità di rappresentanti della società. 1/c – Va altresì sottolineato che la chiara indicazione del nome e del cognome dei conferenti la procura e l’inserimento del cognome B. nella ragione sociale della società di persone, già di per sè costituiva allegazione di un potere rappresentativo – con presunzione rafforzata dalla descrizione, in questa sede non contestata, nell’epigrafe del presente ricorso di legittimità, dello stesso B.G. come legale rappresentante della succitata società – a fronte della quale sarebbe stato onere della eccipiente contrastarne la corrispondenza con l’effettiva attribuzione – per statuto o con atto soggetto a pubblicità legale – mediante specifica deduzione difensiva: ciò in quanto “i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa (così Cass. S.U. 20596/2007, con statuizione poi consolidata dalle successive Cass. 28.401/2008; Cass. 22287/2009; Cass. 22605/2009;

Cass. 9908/2010) che, nella fattispecie, è mancata.

2 – Con il quarto ed il quinto motivo – da esaminare con precedenza rispetto agli altri, per la loro logica pregiudizialità – i ricorrenti sostengono che la gravata decisione sarebbe viziata da “falsa applicazione delle norme di legge in relazione all’eccezione di nullità del contratto asseritamente stipulato inter partes” e che sussisterebbe altresì un “vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’eccezione di nullità del contratto per in determinateci dell’oggetto” lamentando che la Corte distrettuale abbia ritenuto che la semplice indicazione della marca e del modello del trattore – ma non della targa, del colore o di altri elementi identificativi – valesse ad individuare l’oggetto della compravendita.

2/a – I motivi non possono essere accolti in quanto la motivazione della Corte di Appello risponde pienamente ai canoni di ragionevolezza e compiutezza argomentativa che ne impediscono uno sfavorevole scrutinio in sede di legittimità; se poi con il vizio si fosse voluto sottoporre a censura la violazione dell’art. 1346 cod. civ. – pure richiamato nello svolgimento di entrambi i motivi neppure in tal caso la doglianza potrebbe essere accolta in quanto lo stesso materiale trasferimento del mezzo nella disponibilità delle parti oggi ricorrenti e l’uso del medesimo costituiscono univoche circostanze contrarie all’assunto che qui si esamina; il fatto poi che si trattasse di bene il cui trasferimento fosse soggetto a particolari forme di pubblicità, non ha alcuna rilevanza, incidendo queste ultime sulla opponibilità a terzi ma non sull’effetto traslativo.

3 – Con il secondo motivo viene denunciata l’esistenza di un “vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 345 c.p.c.” assumendosi che erroneamente la Corte Torinese avrebbe ritenuto non tardivamente proposta – nel giudizio di primo grado – l’eccezione di intervenuta ratifica da parte della B., opinando invece che la stessa avrebbe concretizzato una mera contro difesa che non avrebbe comportato l’esame di clementi di fatto nuovi rispetto all’originaria impostazione difensiva delle parti.

3/a – Sulla base di tale presupposto sostengono le parti ricorrenti che la Corte territoriale sarebbe incorsa essa stessa nella violazione del divieto di introdurre nova nel giudizio di gravame – violando così il disposto dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma introdotta con la L. n. 353 del 1990.

3/c – Il motivo non può trovare accoglimento.

Va innanzi tutto messo in evidenza che il vizio di motivazione formalmente censurato nella descrizione del motivo non sussiste in quanto ben chiaro appare il procedimento logico seguito dal primo giudice per pervenire al rigetto del motivo di appello nè lo stesso appare contraddittorio nelle sue proposizioni logiche; 3/d – se poi si volesse sottolineare – nuovamente – il valore non vincolante in assoluto da attribuire alla “rubrica” del ricorso al fine della qualificazione del vizio denunciato (cfr. Cass. 7882/2006 e Cass. 7981/2007) e, di conseguenza, ritenere che il vizio denunciato consistesse piuttosto in quello descritto nell’art. 360 c.p.c., n. 4, sub specie della violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione delle norme disciplinanti il negozio concluso dal rappresentante senza poteri, neppure in questo caso la censura potrebbe dirsi fondata dal momento che l’esistenza di una ratifica si pone come elemento costitutivo negativo dell’eccezione di inefficacia del negozio sollevata dalla parte falsamente rappresentata e, come tale, conoscibile anche d’ufficio: ciò in quanto, come anche di recente statuito da questa Corte “Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nulla, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi” così Cass. 14.618/2010; Cass 27399/2009). Ne consegue che la motivazione della Corte territoriale, essendosi sostanzialmente attenuta a tali principi non è suscettibile di alcuna censura in questa sede.

4 – Con il terzo motivo la sentenza della Corte torinese viene censurata adducendosi la “violazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla fattispecie della ratifica dell’operato del falsus procurator – vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 2697 cod. civ.” sulla base dell’osservazione che le condotte della B. – valutate dalla Corte distrettuale come atti di ratifica – non avrebbero al contrario rivestito quei caratteri di chiarezza ed univocità che l’interpretazione di legittimità assume necessari per attribuzione di efficacia del negozio, in capo al soggetto falsamente rappresentato.

La censura in esame è infondata.

4/a – Invero non è riscontrabile il vizio di sussunzione del fatto alla norma applicata atteso che quello che forma oggetto di censura è la interpretazione delle emergenze di fatto in maniera difforme a quella suggerita dai ricorrenti e non già, ferma restando quella interpretazione, che le stesse potessero rientrare nel concetto di ratifica; 4/b – quanto poi al preteso vizio di motivazione, in presenza di argomentata esposizione in merito, sufficiente a far ripercorrere il percorso logico seguito dal Giudice dell’appello e non contraddittoria nelle sue varie proposizioni, non è consentito alle parti ricorrenti di sollecitare la Corte a diversamente delibare le prove addotte: a ciò infatti è d’ostacolo l’uniforme interpretazione di legittimità – alla quale il Collegio intende dare continuità – secondo la quale i vizi di motivazione “… non possono consistere nella difformità dell’appressamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di mento individuare le fonti del, proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultante istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti ” (così Cass. n. 10.657/2010 cui adde: Cass n. 18119/2008; Cass n. 7972/2007; Cass n. 15489/2007).

5 – Con il sesto motivo si assume che la Corte territoriale sia incorsa in un “vizio di contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa ex art. 360 c.p.c., n. 5, in punto di compensazione delle spese tra il ricorrente Z.S. e la soc. O.ta.ma. snc in relazione ai disposto dell’art. 92 c.p.c.” pur essendo stata respinta la domanda della società contro il falsus procurator: la censura non ha fondamento in quanto non il solo esito definitivo del giudizio influisce sulla ripartizione dell’onere delle spese ma anche la considerazione complessiva della vicenda sostanziale oggetto di contenzioso e, in questa prospettiva, appariva evidente che lo Z. tosse stato il primario artefice della situazione di originaria inefficacia del contratto con la venditrice.

6 – La soccombenza disciplina, anche in questo giudizio di legittimità, la ripartizione delle spese, secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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