Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5425 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5425 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 16872-2011 proposto da:
RUSSO GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
LATELLA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CALOGERO PALMERI;
– ricorrente contro

EQUITALIA SESTRI SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo
rappresenta e difende;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 07/03/2018

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrentí nonchè contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 27/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/12/2017 dal Consigliere Dott.
PATRIZIA PICCIALLI.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BIELLA;

RITENUTO IN FATTO

Russo Guido propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la
quale la CTR di Torino, confermando quella di primo grado, riaffermava
l’inammissibilità del ricorso introduttivo avverso la cartella in atti n quanto
notificato oltre il termine previsto dall’art. 21 d.Lgs 546/92. La cartella in esame
ed il ruolo ad essa sotteso è stata emessa in virtù di sentenze n. 4112/05 e
42/12/05 della CTR di Torino che accoglieva gli appelli dell’Agenzia delle Entrate

Sestri spa in data 26.1.2006.
Con due motivi strettamente connessi lamenta la violazione dell’art. 360,
comma 1,n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 26 d.P.R.602/73 e 10 legge
212/2000, deducendo la nullità della notificazione della cartella. Sotto il primo
profilo si duole dell’assenza dell’avviso di ricevimento di cui all’art. 26 del d.P.R.
602 del 1973,che si assume sostituito da generiche attestazioni dell’agente
postale di avvenuta consegna del plico raccomandato, ma non della cartella.
Sotto il secondo profilo, premesso che l’ accoglimento da parte di Equitalia delle
istanze di accesso ed esibizione di tutte le cartelle di pagamento era intervenuto
solo successivamente al decorso dei termini per l’impugnazione, si deduce la
violazione del citato art. 10 per violazione dei principi di collaborazione e di
buona fede.

E’ stato depositato controricorso nell’interesse di EQUITALIA Sestri con il
quale sono state contestate le deduzioni difensive ed è stata chiesta la conferma
della sentenza con vittoria di spese, previa declaratoria di rigetto del ricorso.
Analoghe conclusioni sono state formulate nel controricorso depositato
dall’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 26 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale
può essere notificata, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento
che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del
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di Torino e veniva notificata tramite raccomandata al contribuente da EQUITALIA

destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello
di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione
apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che
sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente ( Sez. 5, n.6395 del
19/03/2014, Rv. 630819).
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla
data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata,
visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione
effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal

penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a
conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione
dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di
notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o
dell’amministrazione.
La stessa Commissione tributaria ha sottolineato che a fronte di indubbia
comunicazione probante l’avvenuta notifica il contribuente non aveva altro
strumento che la presentazione della querela di falso.

Ciò premesso, non è riscontrabile nel caso in esame nessun vizio della
sequenza procedimentale dettata dalla legge, essendo stato dimostrata che la
notifica della cartelle di pagamento è stata effettuata tramite raccomandata il
26/01/ 2006 e che la stessa è stata ricevuta dallo stesso destinatario, che ha
apposto la firma sulla distinta di recapito del portalettere.
In questa prospettiva deve ritenersi che l’atto impositivo è divenuto
definitivo non avendo il contribuente fatto valere con tempestivo ricorso i vizi
della cartella.

Anche il secondo motivo è infondato. Nessuna violazione del principio di
affidamento è configurabile nella fattispecie in esame in cui è dimostrato che la
cartella è stata ritualmente notificata direttamente al contribuente.

Il ricorso proposto dal contribuente va, pertanto, rigettato con la condanna
del medesimo alla rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia e da Equitalia
Sestri spa in questo giudizio.

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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore
dell’Agenzia liquidate in euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito nei
confronti del concessionario nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali
nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso il 20/12/2017

Il Presidente

Aurelio Cppabianca

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