Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5425 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27427/2013 R.G. proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Romano Cajelli,

elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare n. 14

presso lo studio dell’Avv. Gabriele Pafundi, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 71/7/2013 depositata il 20 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017

dal Consigliere Carbone Enrico.

Udito l’Avv. Gabriele Pafundi su delega per il ricorrente e l’Avv.

Gianna Galluzzo per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’inammissibilità

e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di M.F., esercente attività di tinteggiatura di edifici, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese annullava gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi nei di lui confronti per recupero IRPEF e IVA anni d’imposta 2005 e 2006.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’accertamento fosse sorretto da un adeguato quadro probatorio e non soltanto dallo studio di settore, come invece affermato dal primo giudice.

M.F. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Depositata il 20 maggio 2013, la sentenza d’appello è soggetta ai limiti del sindacato motivazionale di legittimità introdotti dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. L. n. 134 del 2012, operativi anche per il giudizio di cassazione in materia tributaria (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629829; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629832).

Invece, l’odierno ricorso si rapporta con ogni evidenza ai vecchi parametri del controllo di logicità, tra l’altro censurando non l’impugnata sentenza del giudice, ma l’operato induttivo del fisco.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè “violazione e falsa applicazione dell’assunzione della prova ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente insiste nello stigmatizzare il “cieco modo di procedere dell’Agenzia delle entrate”, dimenticando che oggetto della verifica di cassazione è la sentenza d’appello; a questa egli rimprovera di non aver correttamente valutato il materiale induttivo della rettifica fiscale, e tuttavia la valutazione degli elementi istruttori non può integrare omissione di pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio che riguarda domande ed eccezioni, non certo le prove (Cass. 18 marzo 2013, n. 6715, Rv. 625610; Cass. 5 luglio 2016, n. 13716, Rv. 640358); nè il cattivo esercizio del prudente apprezzamento può integrare violazione di legge ex art. 36013 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960, Rv. 631646).

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia “violazione dei principi di sistema ordinamentale, nazionale e comunitario, e particolarmente del principio del contraddittorio”.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale il motivo di ricorso ha funzione identificativa tra le ipotesi tassative descritte dall’art. 360 c.p.c., sicchè il motivo stesso deve essere così specifico da rientrare nelle categorie logico-normative (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959, Rv. 632466; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332, Rv. 633335).

Viceversa, l’odierna censura è del tutto generica nonchè – ancora una volta – riferita all’azione dell’ufficio finanziario, anzichè alla decisione del giudice d’appello.

4. Il ricorso deve essere respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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