Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5424 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21982-2018 proposto da:

INCREMENTO FINANZIARIO SRL, in persona dei legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO

LUCIANELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 66/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Incremento Finanziario s.r.l. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello del medesimo avverso la sentenza n. 16078/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso cartelle di pagamento IRPEF IRAP IVA 2008 – 2011;

l’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza denunciando, in rubrica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “violazione del principio di inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo PEC in formato “pdf” senza firma digitale – con l’estensione “PTM”, lamentando che erroneamente la CTR non avesse rilevato che non vi fosse prova “che le cartelle fossero munite di firma digitale” in quanto dai documenti prodotti dal Concessionario era dato evincere “l’assenza di firma digitale…(per)… l’assenza dell’estensione “PTM””;

1.2. la censura, da riqualificare come vizio di violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, è infondata sul rilievo, assorbente rispetto ad ogni altra censura, che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012);

2.1. va parimenti respinto il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia in rubrica, ex art. 360 c.p.c., n. 4, “violazione artt. 2712 e 2719 c.c. in materia di obbligo di deposito dell’originale della documentazione prodotta dal Concessionario” per avere la CTR disatteso il disconoscimento, da parte della contribuente, delle fotocopie prodotte dal Concessionario con riguardo alle retate di notifica degli atti impugnati;

2.2. la CTR afferma che la prova della regolarità delle notificazioni delle cartelle impugnate dovesse desumersi dalle retate di notifica prodotte dal Concessionario, ancorchè prodotte in copia, e ciò in ragione del fatto che, ex art. 2719 c.c., non vi era stato rituale disconoscimento delle copie da parte della società contribuente, avendo osservato il Giudice di appello che, nella specie, quest’ultima si era limitata a disconoscere la corrispondenza agli originali delle copie delle retate di notifica “in modo del tutto generico e per nulla puntuale”;

2.3. le argomentazioni devono ritenersi giuridicamente corrette considerata anche la mancata indicazione, in termini puntuali, da parte della ricorrente, del dedotto disconoscimento, in violazione del principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. – essendo stato in proposito affermato (cfr. ex multis Cass. nn. 13425/2014; 4476/2009) che l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento con riguardo alla contestazione non solo dell’autenticità del contenuto o della sottoscrizione della scrittura, ma anche della conformità della copia all’originale, ed in entrambi i casi deve osservarsi la procedura di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che anche nell’ipotesi, qui rilevante, di dedotta difformità della copia dall’originale, la copia fotostatica non autenticata si ha comunque per riconosciuta ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione;

2.4. inoltre, posto che il disconoscimento – se ritualmente proposto onera l’altra parte della produzione dell’originale, nel caso in cui non si contesti il contenuto o la sottoscrizione del documento bensì la sua conformità all’originale, è comunque “in facoltà del giudice di merito di accertare aliunde tale conformità, anche attraverso presunzioni” (cfr. Cass. cit.);

3. va dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso essendo stato unicamente riportata, in ricorso, la rubrica del motivo (“prescrizione delle imposte non richieste nei termini di legge previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”) senza alcuna illustrazione delle dedotte censure;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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