Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5423 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28434/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3328/01/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno d’imposta 2003 nonchè la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia dichiarava l’appello agenziale inammissibile perchè tardivamente proposto e comunque infondato.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

Il mezzo di cassazione, con cui la ricorrente censura la statuizione di inammissibilità dell’appello agenziale per tardività dello stesso, perchè adottata in violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 327 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e artt. 49 e 51, della L. n. 69 del 2009, art. 46, commi 17 e 58, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, è manifestamente fondato e va accolto.

Invero, nella specie, dalle attestazioni di notifica all’Agenzia delle entrate di Gallarate dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, effettuate in data 11/02/2008 e in data 03/10/2008 (rispettivamente quello avverso l’avviso di accertamento e quello avverso la cartella di pagamento), riprodotti in copia nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza, risulta chiaramente che i predetti giudizi sono stati instaurati nell’anno 2008 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha ridoto i termini di impugnazione delle sentenze (da un anno a sei mesi) con decorrenza, citato D.Lgs. ex art. 58, dal 4 luglio 2009.

Al riguardo questa Corte ha affermato che “In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta legge, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013, Rv. 627162; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015, Rv. 637274; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20102 del 06/10/2016, Rv. 641250 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018, Rv. 650147), precisandosi che “In tema di appello, al fine di valutare l’applicabilità del termine semestrale introdotto dalla L. n. 69 del 2009, occorre avere riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata con la ricezione dell’atto da parte del destinatario e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla L. n. 53 del 1994” (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 19959 del 10/08/2017, Rv. 645330).

Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 40, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, e dell’art. 2697 c.c., là dove la CTR ha rrigettato nel merito il ricorso, va dichiarato inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (Cass., Sez. U, Sentenza n, 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 – 01, nonchè Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 – 01). Peraltro, nel caso di specie è la stessa CTR ad affermare che la sua valutazione del merito della vicenda processuale veniva fatta “per completezza” e “senza alcun rilievo ai fini del presente appello”.

In sintesi, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni di merito ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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