Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5423 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. un., 26/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D�ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. D�ANTONIO Enrico – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15776/2019 proposto da:

C.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIANNI CERISANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SERRACAPRIOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MESCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6396/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Giovanni Ernesto Cerisano e Bruno Taverniti, per

delega dell’avvocato Giuseppe Mescia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I soggetti indicati in intestazione come ricorrenti, tutti proprietari di alloggi costruiti nel Comune di Serracapriola su aree destinate ad interventi di edilizia residenziale convenzionata ed incluse in un Piano di zona per l’edilizia economica popolare (c.d. P.E.E.P.), che in qualità di soci di cooperative edilizie avevano ricevuto in assegnazione in proprietà ovvero in diritto di superficie, impugnavano dinanzi al TAR Puglia i provvedimenti con i quali il predetto Comune, in sede di determinazione definitiva dei corrispettivi dovuti per l’assegnazione, aveva approvato il piano di riparto tra gli assegnatari degli oneri sostenuti dall’Amministrazione per l’acquisizione delle aree in questione.

Nella sostanza, i ricorrenti si lamentavano della circostanza che il citato Comune aveva accollato loro oneri economici che erano stati sostenuti dall’ente pubblico locale per sua esclusiva responsabilità, ovvero per effetto della mancata tempestiva conclusione delle procedure espropriative, dei conseguenti contenziosi insorti con gli originari titolari dei suoli e delle condanne subite a risarcire i danni loro cagionati, dimodochè tale condotta si era venuta a risolvere nell’esercizio della pretesa di recuperare dagli assegnatari somme in alcuni casi esorbitanti.

Con sentenza n. 33/2016, l’adito TAR dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, nel caso di specie, ci si trovava in presenza di una controversia a contenuto meramente patrimoniale, siccome afferente alla determinazione dei corrispettivi per l’assegnazione ed alla quale era estraneo qualsiasi profilo di discrezionalità in capo alla P.A..

2. Gli originari ricorrenti impugnavano quest’ultima sentenza, deducendone l’erroneità sul presupposto che la giurisdizione doveva considerarsi appartenente al giudice amministrativo in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), (cd. c.p.a.).

Resisteva l’appellato Comune, che instava per la conferma della gravata decisione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), con sentenza n. 6396/2018 (pubblicata il 13 novembre 2018), ha respinto l’appello, confermando l’impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese del grado.

A fondamento dell’adottata pronuncia il giudice amministrativo di secondo grado ha evidenziato come le controversie che attengono alla sola determinazione del corrispettivo dedotto in giudizio non possono che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo alcun esercizio di potestà discrezionale amministrativa e non avendo alcuna decisiva rilevanza al riguardo la circostanza che l’azione proposta investisse anche l’an debeatur in relazione ad alcune voci che componevano detto corrispettivo, non ponendosi, comunque, in discussione l’assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio.

3. Avverso tale sentenza del Consiglio di Stato hanno formulato ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione gli appellanti, riferendolo ad un unico complesso motivo.

Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Serracapriola.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il prospettato motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, n. 1, lett. b), contestando l’impugnata sentenza che ha escluso l’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In particolare, con la formulata doglianza, i ricorrenti hanno inteso sostenere che la dedotta controversia esula del tutto dall’applicabilità o meno della L. n. 865 del 1971, art. 35, non attenendo nè alla sua portata nè alla sua applicazione, non avendo ad oggetto la quantificazione dei corrispettivi di assegnazione (da intendersi, devoluta alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133 c.p.a.), bensì l’an debeatur, e, quindi, la legittimità degli atti impugnati nella parte in cui presuppongono che essi ricorrenti avrebbero dovuto – secondo la prospettiva del citato Comune – pagare somme, quali che fossero, a titolo di conguaglio sui corrispettivi a suo tempo concordati, così risultando esercitata una pretesa illegittima da parte di detto ente territoriale.

Quindi, i ricorrenti hanno concluso che, nella vicenda in questione, poichè è stata messa in discussione la legittimazione del Comune di Serracapriola ad adottare il provvedimento impugnato, contrario ai patti della convenzione, la giurisdizione sulla proposta azione non può che appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù dell’art. 133, lett. b), c.p.a..

2. Rilevano queste Sezioni unite che il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

Va osservato che sulla base del criterio generale determinativo della giurisdizione correlato al “petitum sostanziale”, nel caso di specie, in base al contenuto della domanda introdotta dai ricorrenti dinanzi al TAR, la controversia doveva ritenersi, in effetti, attinente alla misura dei corrispettivi dovuti per l’assegnazione, ancorchè rideterminati dal Comune di Serracapriola, volendo tale ente ricomprendere in essi sotto forma di conguagli o, comunque, dell’accollo di ulteriori pesi economici aggiuntivi – anche i costi derivanti dal rimborso di oneri di acquisizione riconducibili a comportamenti pregressi dello stesso Comune nell’ambito delle procedure riguardanti la zona da destinare agli interventi di edilizia residenziale convenzionata.

Pertanto, con la formulata domanda, gli attuali ricorrenti hanno inteso contestare l’ammontare dei corrispettivi di cessione dei diritti di superficie e di proprietà sulle aree a suo tempo assegnati ai soci delle cooperative in conseguenza di una loro successiva revisione – per gli stessi peggiorativa – ad opera del citato Comune, senza, però, rimettere in discussione il rapporto concessorio presupposto in virtù del quale era stato approvato il piano di esecuzione dei suddetti interventi di edilizia con la conseguente assegnazione degli alloggi ai soci delle cooperative coinvolti nell’indicato piano.

Così inquadrato l’oggetto della causa intentata dinanzi al TAR Puglia, ne consegue – in consonanza con l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato – che deve applicarsi il principio, recepito dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr. sentenze nn. 9842/2011, 17142/2011 e 20419/2016), secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonchè, eventualmente, l’individuazione del soggetto debitore), allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A..

Da ciò deriva che – diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti la contestazione della legittimità della pretesa del Comune di Serracapriola di ottenere il pagamento di ulteriori integrazioni dei corrispettivi già pagati in precedenza dagli assegnatari non si è venuta a collocare al di fuori del rapporto concessorio disciplinato della L. n. 865 del 1971, citato art. 35 e, quindi, la valutazione sulla sussistenza e meno di tale diritto in capo all’ente comunale attiene ad una causa che rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, la controversia in oggetto non involge l’interpretazione della convenzione di base, nè implica il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma ben diversamente concerne la contestazione della debenza dell’ulteriore integrazione dei corrispettivi (a titolo di conguaglio o per altra causale) individuata nelle delibere comunali richiamate in ricorso.

In altri termini, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (già contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e succ. modificazioni), può considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione “ex post” come avvenuto nel caso che ci occupa – la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento, ipotesi, quest’ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso art. 133 c.p.c., comma 1, lett. b), nella parte in cui esclude dall’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (in tali termini v., più recentemente, anche l’ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato.

3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via fra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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