Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5423 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5423 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 1057-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
3150

BOS ALESSANDRA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 105/2009 della COMM.TRIB.REG.
rF1,“46p,onA6-A/4
ddrS’eltionNA, depositata il 13/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

iL

Data pubblicazione: 07/03/2018

consiglio

del

20/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

PATRIZIA PICCIALLI.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della CTR di Bologna che ha
rigettato l’appello proposto dalla medesima avverso la sentenza di primo grado che,
accogliendo parzialmente il ricorso proposto da BOS Alessandra, nella qualità di socia di
Documenta snc di BOS Alessandra & C., aveva rideterminato il reddito di partecipazione della
ricorrente in via consequenziale a quello determinato in capo alla società Documenta snc in
altro giudizio. La sentenza impugnata, inoltre, accogliendo l’appello incidentale della

procedimento principale in capo alla società era emerso che nell’anno 2001 erano stati
licenziati tutti i dipendenti e che a seguito della cessazione dell’attività nel gennaio 2002 erano
state cedute tutte le quote. A fronte di tale quadro, l’Amministrazione finanziaria non aveva
preso in considerazione la documentazione fiscale prodotta in primo grado ma ne aveva
eccepito esclusivamente la tardiva produzione e che da un esame degli atti si riscontravano
ricavi della società nel 2001 di 360.000.000 milioni di vecchie lire pari ai costi documentati,
con l’evidente conseguenza che la capacità reddituale della contribuente era nulla.
Con il primo motivo l’Agenzia assume la violazione dell’art. 32 commi 4 e 5 d.P.R. 600/73
nonché degli artt. 39, comma 2 e 41 d.P.R. 600/73 e dell’art. 55 del d.P.R. 633/72 laddove la
CTR ha posto a base della decisione la documentazione prodotta dalla società in sede di
giudizio. Si assume che tale documentazione richiesta, non fornita tramite questionario, non
poteva essere presa in considerazione a favore della contribuente ai sensi dell’art. 32, commi 4
e 5 d.P.R. n.600/73.L’accertamento induttivo era stato infatti determinato dalla omessa
dichiarazione cui era seguita la mancata risposta al questionario ed al contestuale invito a
produrre copia della dichiarazione dei redditi, dei registri IVA obbligatori, dei libri contabili,
delle fatture di acquisto, di vendita, dei corrispettivi. Tale documentazione era stata posta dalla
CTR a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente e contraddittoria motivazione
su di in fatto controverso. La CTR aveva desunto l’assenza di reddito della società sulla base di
una documentazione relativa a fatti verificatisi in anni successivi a quelli oggetto di
accertamento ( la cessione di quote verificatasi nel 2002 nonché inidonea a ricostruire i costi
ed i ricavi imputabili all’attività di impresa). Si sottolinea che la questione del licenziamento di
tutti i dipendenti del 2001 non aveva trovato riscontro nella documentazione dalla quale
emergeva il licenziamento di uno solo.

Nessuno si è costituito per la contribuente

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

contribuente in esame aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato assumendo che nel

In via preliminare ed assorbente va dato atto che dagli atti è emerso il passaggio in
giudicato delle sentenze n.11901 e 11902 del 10/05/2012 con le quali sono stati rigettati i
ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nei confronti della Documenta di Bos
Alessandra & C s.n.c. e di Bos Alessandra, aventi ad oggetto avvisi di accertamento per l’anno
2001, come quello in esame .
E’ stato così reso definitivo l’accertamento sia della questione fiscale pregiudiziale del
reddito della società sia quella, strettamente connessa, relativa all’accertamento del reddito di
partecipazione della socia-accomandante, odierna convenuta.

celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari sul rilievo della trattazione
simultanea dinanzi al giudice di merito dei ricorsi proposti da Documenta di Bos Alessandra & C
s.n.c. e da Bos Alessandra e la sopravvenuta definizione ex art. 15 d.lgs 218/97 da parte
dell’altro socio ( v. daultinno, Sez.6, n. 2014 del 29/01/2014, Rv.629182).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla sulle spese, in assenza della costituzione della
controparte.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 20/12/2017
Il Presidente
Aurelio appabianca

Entrambe le sentenze sopra indicate hanno escluso la nullità del giudizio in quanto

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