Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5423 del 07/03/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 5423 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
SENTENZA
sentenza con motivazione
senzplificata
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
ricorrente contro
COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO, in persona del
Sindaco pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno,
depositato in data 18 ottobre 2012.
– 1 –
Data pubblicazione: 07/03/2014
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 febbraio 2014 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto
che, con ricorso depositato in data 23
Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio chiedeva la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento del
danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata
di un giudizio iniziato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro
con citazione notificata nel 1998, e deciso in primo grado
con sentenza depositata in data 11 febbraio 2010;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento, in favore del
Comune, della somma di euro 8.250,00, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo, ritenendo
superata la durata ragionevole del giudizio presupposto di
nove anni e applicando il criterio di liquidazione di
750,00 euro per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00
euro per ciascuno degli anni successivi;
che avverso questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, affidato ad un motivo;
che l’intimato Comune non ha svolto difese.
Considerato
che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
settembre 2011 presso la Corte d’appello di Salerno, il
che con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione
ricorrente denuncia violazione e omessa motivazione in
ordine agli articoli 2 della legge n. 89 del 2001 e 6,
par. l, e 34 della CEDU, nonché dell’art. 99 cod. proc.
che il Ministero deduce che la Corte d’appello,
accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un
ente pubblico, avrebbe violato le citate disposizioni,
dalle quali, e in particolare dall’ultima, deriverebbe che
soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per
equa riparazione sono esclusivamente “le persone fisiche,
i gruppi di individui e le
governative”,
organizzazioni non
queste ultime dovendo definirsi come le
formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il
diritto interno, che non detengano e/o esercitino un
pubblico potere;
che il ricorso è fondato;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
«il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non può
essere promosso dagli enti – quali i Comuni – che, ai
sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono
qualificabili come “organizzazioni non governative”,
trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico
potere» (Cass. n. 1007 del 2013);
3
civ.;
che il decreto impugnato si discosta da tale principio
e va quindi cessato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384
Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, che, non
rientrando tra le organizzazioni non governative, non è
abilitato a proporre nei confronti dello Stato la domanda
di equa riparazione per la irragionevole durata di un
processo del quale sia stato o sia parte;
che la novità della questione alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
equa riparazione proposta dal Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Jonio; compensa tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cessazione, il
21 febbraio 2014.
cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta dal