Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5423 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F CORRIDONI 14/2A, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE

ROBERTO EMANUELE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

H.J.A., M.S. (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 7363/2005 proposto da:

H.J.A., M.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 28 (ST. NATOLI), presso lo studio

dell’avvocato ORLANDO GUIDO, rappresentati e difesi dall’avvocato

NASUTI ROBERTO;

– controricorrenti ric. incidentali –

e contro

P.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 938/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato DE FELICE Roberto Emanuele, difensore del ricorrente

che ha chiesto di riportarsi alle conclusioni di cui agli atti

depositati; dichiara che il difensore M.L. rinuncia al

mandato;

udito l’Avvocato NASUTI Roberto, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.10.91 l’imprenditore edile P. L. citò al giudizio del Tribunale di Savona H.J. A. e M.S., proprietari di un appartamento in (OMISSIS), nel quale l’istante aveva eseguito lavori appaltatigli con scrittura privata del (OMISSIS), al fine di sentir pronunziare la risoluzione del contratto per colpa dei medesimi e condannarli al pagamento della somma,al netto del ricevuto acconto di L. 20.000.000, di L. 45.885.558, salvo diversa valutazione, di cui L. 43.305.000 quale corrispettivo dell’85% degli eseguiti lavori di cui alla citata scrittura, previsti per L. 53.300.000, L. 12.305.000 per opere aggiuntive successivamente commissionate, L. 2.304.400 per I.V.A. e L. 5.971.758 per forniture di materiali.

A sostegno della domanda l’attore esponeva che i committenti avevano pretestuosamente e per due volte chiuso il cantiere, impedendogli di portare a termine i lavori e rifiutandosi di retribuire quelli eseguiti, al riguardo promuovendo due accertamenti tecnici preventivi, dal primo dei quali era risultato il credito come sopra specificato.

Costituitisi i convenuti addebitavano all’attore l’inadempimento del contratto ed i gravi conseguenti danni (anche per aver dovuto alloggiare in strutture alberghiere) da loro subiti, avendo l’appaltatore disatteso le disposizioni ricevute e comunque eseguito,come risultato dagli accertamenti tecnici preventivi, le opere solo parzialmente, abbandonando il cantiere, e con modalità inadeguate, tanto da provocare danni anche ad appartamenti confinanti; chiedevano pertanto rigettarsi la domanda attrice ed, in via riconvenzionale, risolversi il contratto per colpa della controparte, da condannarsi alla restituzione degli acconti, al risarcimento dei danni ed a tener gli istanti indenni per quelli provocati ai vicini.

Veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio ed, a seguito della richiesta della parte attrice formulata in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore pronunziava in data 8.11.90 ordinanza di pagamento ex art. 186 quater c.p.c. a carico dei convenuti, per l’importo di L. 43.732.500, oltre interessi e spese del giudizio, rinviando la causa all’udienza collegiale;questa non aveva luogo,poichè i convenuti notificavano alla controparte istanza del 3.3.97, poi depositata in cancelleria, di rinunzia alla sentenza, ai sensi del citato art. 186 quater, comma 4 fine dell’immediato appello.

Proposto dagli H. – M. il gravame, il quale resisteva il P., la Corte di Genova, dopo aver disposto ed espletato una nuova consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 30.10.93 pubblicata il 30.11.04, in riforma dell’ordinanza impugnata, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del P. e, previa compensazione tra il residuo credito (di Euro 13.231,86) di quest’ultimo e quello maggiore risarcitorio (di Euro 14.047,61) riconosciuto ai coniugi H. – M., condannava il primo al pagamento in favore dei secondi della somma di Euro 811,75, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarava inammissibile la domanda di manleva dei suddetti coniugi, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e degli accertamenti tecnici preventivi e poneva a carico uguale delle stesse quelle delle consulenze tecniche di ufficio.

La suddetta decisione veniva motivata nei termini come di seguito riassumibili.

1) I motivi di gravame deducenti l’invalidità dell’ordinanza decisoria impugnata, ancorhè ammissibili, erano infondati, considerato:

a) che l’istanza ex art. 186 quater c.p.c. era stata tempestivamente formulata nell’ambito di un processo regolato dal “vecchio rito”, all’udienza di precisazione delle conclusioni, vale a dire prima che l’istruttore si spogliasse dalla causa, rimettendola al collegio;

b) che l’ordinanza,contrariamente a quanto dedotto, aveva deciso su tutte le domande cumulate nel giudizio, ivi compresa la riconvenzionale, la cui reiezione era da ritenersi implicita, per incompatibilità con quella principale accolta.

2) Il grave inadempimento del P., da valutarsi non secondo l’art. 1668 c.c., comma 2 (richiedente l’ultimazione dell’opera), ma ai sensi dell’art. 1453 c.c. e segg., era risultato provato dal complesso delle risultanze obiettive e descrittive, sostanzialmente convergenti, esposte negli accertamenti peritali succedutisi nelle varie fasi della controversia, e dalle decisive e convincenti considerazioni esposte dall’ultimo c.t.u., evidenzianti notevoli carenze esecutive degli impianti elettrico e di riscaldamento, non realizzati a regola d’arte e non conformi (il primo) alla normativa CEI, nonchè i collaterali danni provocati a due appartamenti confinanti.

3) L’incidenza dei vizi e difetti, cui costi per eliminarli erano stati, analiticamente e sulla base di elementi riscontrabili anche dai precedenti accertamenti tecnici, stimati in L. 16.123.250, vale a dire di importo corrispondente al 45% delle opere effettivamente realizzate, era tale, nell’economia complessiva del contratto e per l’attinenza ad elementi fondamentali per la fruibilità dell’alloggio, da giustificare la risoluzione del rapporto.

4) Altrettanto corretta era stata la stima del corrispettivo dovuto, perchè proporzionale alla parte di opere eseguite (55% dell’intero) ed al complessivo importo pattuito, con detrazione dei costi per eliminare i difetti.

5) Fondata era la richiesta di pagamento dei lavori aggiuntivi, valutate in L. 9.240.000 dal c.t.u. in primo grado, la cui esecuzione, riconosciuta, sia pur parzialmente dallo stesso consulente di parte convenuta, per il resto doveva ritenersi avvenuta, in quanto relative, nel contesto di una lacunosa previsione contrattuale, ad opere di completamento necessario di quelle indicate nel preventivo.

6) Il rimborso dei materiali poteva riconoscersi, in assenza di altre prove, solo nella limitata misura di L. 3.188.178, essendo stato per il resto fondatamente disconosciuta la prodotta fattura, non prevedendo il contratto l’incarico al P. di acquistare i “sanitari” nella stessa indicati.

7) La richiesta risarcitoria per la temporanea inabitabilità dell’alloggio era risultata parzialmente fondata, limitatamente al periodo di un anno, ritenuto necessario per l’espletamento del primo accertamento tecnico preventivo e per il reperimento di un’impresa per la prosecuzione dei lavori, e l’importo dei relativi danni, parametrato ai correnti canoni di locazione di alloggi similari nella zona, poteva presumersi in L. 7.220.000.

7) La domanda di manleva per i danni ai vicini era inammissibile, per difetto di attuale interesse, non avendo detti terzi, nella prodotta lettera del 14.1.91, non seguita da altre richieste, “enunciato specifici fatti costitutivi della responsabilità solidale” dei committenti e dell’appaltatore.

Avverso la suddetta sentenza il P. ha proposto ricorso per Cassazione deducente cinque motivi di censura. Hanno resistito gli intimati H. – M., con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, illustrati con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di quello principale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 354 c.p.c., censurandosi la mancata dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, che sarebbe derivata dalla limitazione di tale gravame alla richiesta di declaratoria di nullità dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., senza aver anche riproposto le domande di merito. Tale riproposizione sarebbe stata necessaria, poichè nel caso di specie, anche se fondata la denuncia di nullità del provvedimento impugnato, il processo non avrebbe potuto regredire al grado precedente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative ciò prevedenti, sicchè in osservanza del principio secondo il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, gli appellanti principali avrebbero dovuto anche espressamente rinnovare la loro domanda riconvenzionale e non anche limitarsi a proporre istanze istruttorie (rinnovazione della consulenza tecnica e prove orali), le quali, in quanto non strumentali ad alcuna riproposta domanda, avrebbero dovuto essere disattese per inammissibilità, unitamente al gravame privo di conclusioni nel merito.

Il motivo è infondato, non solo in linea di principio (poichè la, pur richiamata, regola secondo la quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, avrebbe comunque comportato l’obbligo del giudice di appello di decidere la causa nel merito), ma anche in punto di fatto, rilevandosi dall’esame dell’atto di appello (in questa sede consentito, in considerazione della natura processuale della censura esposta) che, in realtà, gli appellanti, oltre a contestare sul piano formale l’ordinanza impugnatale censurarono anche la motivazione di merito (confutando in particolare ed in più punti il recepito parere del c.t.u.), formulando conclusioni finali nelle quali veniva chiesta non solo la dichiarazione di nullità dell’ordinanza decisoria, ma anche, in via istruttoria, il rinnovo della consulenza tecniche nel merito, “respingersi le domande proposte da P. dichiarare il contratto di appalto risolto…condannare P. al risarcimento dei danni… a garantire e manlevare i conchiudenti..etc. (v. pagg.

14/15 atto di citazione in appello del 2.4.97).

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 186 quater c.p.c. e dell’art. 148 c.c. con connessa carenza di motivazione, censurandosi la ritenuta, dalla Corte d’Appello, omnicomprensività decisoria dell’ordinanza suddetta, che avrebbe invece esclusivamente pronunziato sulla domanda di pagamento proposta dall’attore e non anche su quella riconvenzionale risolutoria e risarcitoria, ritenuta implicitamente rigettata, dei convenuti.

L’argomento al riguardo addotto dai giudici di appello, secondo il quale tale implicazione sarebbe derivata dall’incompatibilità tra i due rispettivi accoglimenti, con la conseguenza che l’uno avrebbe necessariamente comportato il rigetto della contrapposta pretesa, sarebbe fallace, atteso il principio di retroattività della risoluzione, per effetto del quale sarebbero stati travolti tutti gli effetti del contratto caducato, e considerato che sarebbe stato possibile differire ad un momento successivo la decisione sulla domanda di risoluzione rispetto a quella di pagamento del valore venale delle opere eseguite, comunque dovuto a prescindere dall’imputabilità dell’inadempienza all’una o all’altra parte.

Il motivo non merita accoglimento, alla luce del principio già affermato in tema di ordinanze ex art. 186 quater c.p.c. da questa Corte e correttamente applicato nella specie da quella di merito, secondo il quale l’accoglimento, con siffatti provvedimenti, della domanda principale, nei casi di incompatibilità con la riconvenzionale, il cui accoglimento avrebbe richiesto una valutazione in senso diametralmente opposto dei medesimi fatti accertati dal giudice, comporta implicitamente le reiezione della seconda (v. Cass. 2084/02), con la conseguenza che la rinunzia alla pronunzia della sentenza della parte diversa da quella che aveva proposto la richiesta ex art. 186 quater cp.c. ha fatto sì che il provvedimento assumesse i relativi gli effetti non solo in relazione alla domanda accolta, ma anche a quella implicitamente disattesa. Nel caso di specie il giudizio relativo alle due contrapposte domande non era scindibile, poichè alla richiesta di pagamento delle spettanze contrattuali proposta dall’attore i convenuti avevano opposto la legittimità del proprio rifiuto di adempiere, ai sensi dell’art. 1460 c.c., per effetto dell’inadempimento dell’appaltatore, in considerazione del quale il contratto avrebbe dovuto addirittura essere risolto. In siffatto contesto, in cui il giudice, davanti al quale erano state formulate le conclusioni finali, non avrebbe potuto che valutare, in un senso o nell’altro, le risultanze istruttorie già acquisite, non risultando praticabile quella separazione dei giudizi che, solo nei diversi casi di domande autonome separate, suscettibili di esiti distinti e compatibili e di istruttoria frazionabile, la giurisprudenza di legittimità ammette (v. Cass. 1007/04, 1707/04), il prospettato (e peraltro non disposto) differimento della decisione sulla domanda riconvenzionale non avrebbe avuto senso alcuno. In altri termini, se il giudice di primo grado, all’esito dell’espletata consulenza tecnica avente ad oggetto i fatti costitutivi sia della domanda attrice, sia della eccezione e della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, il cui fondamento avrebbe paralizzato ed assorbito quella principale, aveva ritenuto di accogliere la prima, necessariamente e logicamente implicito doveva ritenersi il rigetto sia della eccezione inadimplenti non est adimplendum opposta ex art. 1460 c.c. dai convenuti sia della domanda riconvenzionale risolutoria e risarcitoria dai medesimi proposta.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. ed omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’omessa considerazione che la mancata ultimazione delle opere appaltate sarebbe stata dovuta esclusivamente all’abusiva estromissione del P. dal cantiere, mediante sostituzione della serratura, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata nell’ambito del giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti inadempienti delle parti, ai fini del corretto addebito della risoluzione.

Neppure tale motivo merita accoglimento, per l’evidente natura delle censure in fatto su cui si basa, non evidenzianti malgoverno della norma richiamatale carenze o vizi logici dell’apparato argomentativo della decisione impugnata, che nella valutazione della gravita e preminenza dell’inadempimento ascritto all’appaltatore, ha tenuto conto, con apprezzamento di merito logico e convincente, sia della natura delle inadempienze dell’appaltatore, che incidendo su elementi essenziali (gli impianti elettrico e di riscaldamento) dell’appartamento lo rendevano inidoneo all’uso abitativo cui l’immobile era destinato sia della rilevanza economica degli inconvenienti, la cui eliminazione avrebbe richiesto una spesa pari al 45% del valore delle opere compiute. Quanto alla mancata considerazione, sul versante opposto dell’assunta estromissione dal cantiere, la circostanza, pur riferita in narrativa dalla sentenza impugnata quale dedotta dal P., non risulta anche essere stata provata dal medesimo o comunque ammessa dalla controparte (a tal riguardo neppure il mezzo d’impugnazione fornisce precisazioni) e, peraltro, si palesa irrilevante, ai fini del giudizio comparativo dei comportamenti delle parti, non incidendo sulle suesposte, rilevanti e preminenti, inadempienze dell’appaltatore, attinenti ad opere malamente già compiute e la cui eventuale successiva emenda neppure si deduce, essendo stata negata l’esistenza dei vizi, essere stata impedita dal lamentato comportamento di autotutela posto in essere dai committenti.

In definitiva la valutazione compiuta dalla corte di merito, che ha tenuto conto sia di tali gravi inadempienze, pregiudizievoli all’uso della cosa oggetto dei lavori appaltati, oltre che delle non corrette modalità di conduzione dei lavori, tali da esporre i committenti a responsabilità nei confronti di terzi, implicitamente escludendo inadempienze dei medesimi, risulta logicamente ineccepibile e pertanto incensurabile nella presente sede.

Con il quarto motivo si deduce omissione o insufficienza della motivazione, per non aver tenuto conto dei rilievi critici, svolti dal proprio consulente di parte, alla relazione del consulente officiato in grado di appello, che avrebbe fornito insufficienti, inconferenti, immotivate o, addirittura, del tutto omissive risposte ai vari quesiti. La corte territoriale, a fronte della lacunosità ed inadeguatezza della nuova indagine peritale e delle censure esposte dalla difesa del deducente, in parte condivise da quella degli stessi appellanti, avrebbe dovuto attenersi alla più convincente ed analitica relazione depositata in primo grado, se non altro perchè la relativa indagine, preceduta da accertamento tecnico preventivo, era stata svolta a minor distanza di tempo dai fatti di causa e con migliore cognizione degli stessi.

Il motivo deve essere respinto, risolvendosi in una proposta d’interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella fornita dai giudici di appello, senza tuttavia evidenziare alcuna effettiva carenza o illogicità della motivazione, nella parte in cui ha recepito, ai fini dell’accertamento della sussistenza e consistenza delle inadempienze del P., le valutazioni del consulente officiato in grado di appello. L’esame in questa sede della motivazione, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può infatti comportare un raffronto comparativo tra la tesi esposta dal ricorrente e quella recepita dal giudice di merito, dovendo invece limitarsi alla verifica del modulo argomentativo, di per sè considerato, adottato nella sentenza impugnatale ove esente da illogicità o lacune evidenti, tali da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, si sottrae ad ogni sindacato di legittimità. Nel caso di specie i giudici di merito di secondo grado non hanno recepito acriticamente le conclusioni dell’ultimo consulente, ma hanno esposto le ragioni dell’adesione alle stesse evidenziando come, in buona sostanza, pur divergendo, sotto il profilo soggettivo, la valutazione di gravità delle inadempienze rispetto a quella fornita dal precedente ausiliare, nessun effettivo contrasto era tuttavia risultato in ordine alla obiettive risultanze degli accertamenti peritali, succedutisi nelle varie fasi del processo, posto che le carenze dell’impianto elettrico e di quello termico e le lesioni cagionate agli appartamenti confinanti erano state acclarate fin dal primo accertamento tecnico preventivo, venendo sostanzialmente confermate, seppur ritenute di scarsa rilevanza, dal c.t.u. di primo grado, valutazione non condivisa da quello di secondo grado, che tuttavia, dopo aver esaminato lo stato delle opere all’attualità e raffrontato la stessa con i rilievi descrittivi e fotografici eseguiti dai precedenti ausiliari, aveva dato atto che la situazione era rimasta immutata. Tale ultimo essenziale rilievo, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, sottrae la stessa al principale profilo di censura esposto nel mezzo d’impugnazione, secondo il quale i giudici di appello avrebbero indebitamente privilegiato un accertamento postumo, meno attendibile di quelli eseguiti a breve distanza di tempo dal compimento delle opere, atteso che l’ultimo c.t.u. si è attenuto alle stesse risultanze acquisite dai precedenti, mentre l’adesione alla diversa valutazione di gravità delle carenze, da quelle concordanti risultanze evidenziate, è stata adeguatamente motivata con le considerazioni, già menzionate nella disamina del precedente motivo di ricorso, circa la pregiudiziale attinenza dei vizi all’abitabilità dell’immobile e l’incidenza percentuale dei costi per eliminarli.

A tale specifico proposito neppure ha fondamento il profilo di ricorso secondo cui, da parte del c.t.u. e, con lui, dei giudici di appello sarebbe mancata una valutazione complessiva delle opere eseguite, di quelle ancora da realizzare e del concreto costo per eliminare i vizi di quelle compiute, avendo la corte di merito (v.

pag. 16 della sentenza) determinato il valore delle opere eseguite, sulla base del costo preventivato per l’intero nel contratto e della percentuale di quelle in concreto eseguite, e successivamente detratto il costo dei lavori per l’eliminazione dei vizi. Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla mancata valutazione delle opere affette dai vizi, risultando le stesse computate nel complesso (55% del totale) di quelle di fatto eseguite, laddove il residuo 45% non computato (che pur coincidendo con la percentuale di spesa occorrente per l’eliminazione dei vizi, non va confuso con il relativo importo portato in detrazione) si riferisce a quella parte delle opere appaltate non eseguite affatto. Quanto infine al profilo di censura secondo cui la corte di merito si sarebbe attenutaci fini dell’accertamento che le opere non erano state eseguite “a regola d’arte”, ad una spiegazione del c.t.u. contenuta in sole undici righe (circostanza peraltro confutata in controricorso, do ve si sostiene che più diffusa sarebbero state al riguardo le ragioni esposte dall’ausiliare), lo stesso risulta generico, poichè l’attendibilità di un parere tecnico, che seppur conciso può comunque risultare esauriente e convincente (specie se, come riferito nel caso in esame, corredato da rilievi descrittivi e fotografici), non può essere confutato solo sul piano, meramente quantitativo, della diffusività o meno delle argomentazioni esposte dall’ausiliare, dovendo invece precisarsi, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed in osservanza al principio dell’autosufficienza, le specifiche lacune o incongruenze eventualmente afferenti lo stesso, esposte al giudice di merito e da quest’ultimo non prese in considerazione.

Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla statuizione risarcitoria, relativa al mancato uso dell’immobile per il periodo di un anno sulla base di un presuntivo canone mensile di L. 600.000, censurandosi la mancanza di alcun riscontro probatorio dei relativi dati al riguardo utilizzati.

Il motivo non merita accoglimento, poichè la corte territoriale, avendo accertato la sussistenza del danno, subito dagli attori per effetto della temporanea inagibilità dell’immobile, a cagione dei vizi afferenti l’immobile, segnatamente di quelli degli impianti elettrico e di riscaldamento, ha proceduto, in un contesto nel quale era certo, sotto il profilo ontologico, l’an debeatur, ma particolarmente difficile la prova del quantum, alla concreta determinazione del risarcimento con valutazione equitativa, in corretta applicazione dell’art. 1226 c.c.. Ed, a tal riguardosa tenuto conto, ai fini della determinazione del periodo di inabitabilità, dei tempi occorsi per l’accertamento tecnico preventivo, necessario per acquisire la prova obiettiva delle inadempienze, e di quelli occorrenti per il reperimento di altra impresa e per il compimento dei lavori in questione, determinando il complessivo periodo in un anno, con prudente apprezzamento basato, in parte, sul dato obiettivo, relativo all’espletato incombente istruttorio preventivo, e per il resto sulla legittima, ex art. 115 c.p.c., comma 2, ed incensurabile utilizzazione di nozioni di comune esperienza. Analogamente, sulla base di dati notori, è stato determinato, con accertamento del pari insindacabile, il parametro concreto per la liquidazione, individuato nel canone corrente di mercato per la locazione di un immobile, sito nella stessa zona di quello di cui è causa e di pari consistenza, onere presuntivo al quale, in pendenza del ragionevole termine sopra indicato, i danneggiati sarebbero inevitabilmente andati incontro.

Tali criteri, palesemente coerenti sul piano logico ed aderenti al dettato normativo, sono oggetto solo di generica confutazione nel motivo di ricorso, che infondatamente lamenta malgoverno delle regole sull’onere della prova ex art. 2697 c.c., in un contesto nel quale la sussistenza del danno era stato provato dagli attori, mentre per la determinazione quantitativa dello stesso, particolarmente difficoltosa, non poteva che sopperire il potere equitativo del giudice, il cui concreto esercizio, esponendola pur sommariamente e chiaramente le ragioni del processo logico adottato si sottrae ad ogni censura nella presente sede (v., tra le altre, Cass. 7896/02, 10271/02, 6414/00).

Il ricorso principale va, conclusivamente, respinto.

Passando all’esame del ricorso incidentale, vanno congiuntamente esaminati, per la stretta connessione, il primo ed il secondo motivo, con i quali vengono rispettivamente dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed “insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, con riferimento alla prova dei lavori “extra – contratto” per l’importo di complessivi Euro 4.722,06, per essere stata la stessa desunta, senza ulteriori spiegazioni, da ritenute ammissioni del c.t. di parte appellante, il quale in realtà aveva ammesso a tal titolo lavori per sole L. 2.250.000, mentre il c.t.u. aveva riferito di non aver potuto valutare tali opere, in quanto la relativa pretesa si basava su atto unilaterale dell’appaltatore.

I motivi, così come proposti, devono essere disattesi per difetto di rilevanza, poichè, limitandosi a richiamare il parere dubitativo del c.t.u. nominato in secondo grado, non censurano specificamente le argomentazioni esposte al riguardo dai giudici di merito, i quali hanno considerato, da una parte, particolarmente significativa l’ammissione, sia pur parziale (e non confutata nei mezzi d’impugnazione), dell’esecuzione di tali opere proveniente dal consulente di parte convenuta, dall’altra hanno ritenuto, con criterio logico – presuntivo opinabile, ma non espressamente attaccato dai ricorrenti incidentali, certa l’avvenuta pattuizione ed esecuzione di tali opere (peraltro quantificate dal c.t.u. in primo grado), in quanto necessarie al completamento funzionale di quelle previste nel contratto originario. Siffatta argomentazione presuntiva, di per sè sola ed in astratto sufficiente a sorreggere il capo di decisione in questione, avrebbe dovuto essere espressamente contestata sul piano logico o comunque sotto il profilo della rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2727 c.c., ma non lo è stata, a tal riguardo non potendo valere la generica doglianza di violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, in un contesto nel quale il giudice aveva indicato i ritenuti elementi di prova che, a suo avviso, rendevano parzialmente meritevole di accoglimento il capo di domanda attrice.

Con il terzo motivo si censura, per insufficiente motivazione, il contenimento del risarcimento dei danni per mancato uso dell’immobile in Euro 3.618,48, limitato alla durata di un anno, mentre invece i deducenti avrebbero avuto diritto a vedersi risarcito tale pregiudizio fino alla consulenza tecnica espletata in secondo grado o, in subordine, in primo, oltre che per il tempo occorrente per l’eliminazione dei vizi ed ultimazione delle opere di ristrutturazione da parte di un’altra impresa edile. In proposito si deduce che i committenti, dopo l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo, non avrebbero potuto dar immediatamente corso ai relativi lavori, la cui esecuzione avrebbe impedito di raggiungere la prova dell’inadempimento nel quale era incorso l’appaltatore.

Il motivo è infondato, sol che si consideri come la prova oggettiva del fatto dannoso, le cui conseguenze il danneggiato è tenuto ai sensi dell’art. 1227 cpv. c.c. a contenere, attivandosi secondo le regole dell’ordinaria diligenza, nella specie risulta essere stata già assicurata mediante i rilievi descrittivi e fotografici acquisiti in occasione del primo accertamento tecnico preventivo (v.

al riguardo quanto esposto nella disamina del quarto motivo del ricorso principale), risultanze che, successivamente confermate dal secondo accertamento tecnico preventivo e dalla consulenza di primo grado, sono state poi utilizzate dal consulente officiato in grado di appello, ai fini della finale determinazione e valutazione delle inadempienze dell’appaltatore. Ciò posto ed a nulla rilevando che quelle risultanze fossero state oggetto di contrasto tra le parti, si da indurre i giudici a disporre successivi accertamenti peritali, non ha consistenza la tesi secondo la quale i committenti avrebbero dovuto rimanere inerti (addirittura per la durata di 11 anni) nel porre rimedio al danno subito, con conseguente diritto a vedersi rimborsare le spese locative per tutto il tempo occorso fino all’espletamento dell’ultima consulenza tecnica. La finalità dell’accertamento tecnico preventivo, infatti, è proprio quella di assicurare le prove dei fatti controversi attinenti a situazioni suscettibili o destinate a subire mutamenti, fissando quegli elementi obiettivi che potranno formare oggetto di un futuro giudizio di merito, venendo poi valutati nella loro rilevanza e decisività dal giudice, con l’eventuale ausilio di ulteriori e più approfondite indagini tecniche compiute sulla base del materiale probatorio tempestivamente acquisito.

Nel caso di specie, dunque, la determinazione equitativa compiuta dai giudici di secondo grado, che hanno contenuto nel ragionevole termine di un anno la pretesa risarcitoria in questione, risultando non solo conforme all’art. 1226 c.c. (per quanto considerato nell’esame dell’ultimo motivo di ricorso principale), ma anche aderente al principio dettato dall’art. 1227 cpv. c.c. si sottrae anche alle censure, palesemente di merito, esposte dai ricorrenti incidentali.

Non miglior sorte, risolvendosi anch’esso in una censura in fatto, merita il quarto motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese, in un contesto nel quale la soccombenza del P. pur con la limitazione del risarcimento dei danni, sarebbe stata totale. La violazione dell’art. 91 c.p.c., per ben noto e consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, sussiste soltanto nell’ipotesi in cui le spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, condizione che nella specie non ricorreva, se è vero che (come confermato dalla reiezione dei precedenti motivi di ricorso incidentale) alcune richieste (segnatamente quelle relative ai lavori aggiuntivi e di completamento) dell’appaltatore, contestate dai convenuti, ave vano trovato parziale accoglimento, mentre, per converso, le pretese risarcitorie proposte, in via riconvenzionale, dai convenuti, erano state accolte in misura di gran lunga inferiore a quella dedotta. Nell’evidenza, pertanto, di una situazione di reciproca soccombenza, ancorchè prevalente fosse quella dell’attore appellato, correttamente i giudici di appello si sono avvalsi della facoltà discrezionale di cui all’art. 92 c.c., che in quanto costituente espressione di un potere equitativo riservato al giudice di merito, ove adeguatamente motivato come nella specie, è incensurabile in sede di legittimità.

Va pertanto respinto anche il ricorso incidentale.

L’esito del giudizio comporta, infine, la compensazione totale delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti ricorsi, li rigetta entrambi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA