Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5422 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22212-2017 proposto da:
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso lo
studio dell’avvocato GIULIANO LEMME, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.V., C.M., C.L., B.A.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA,1/B,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA GIOVANELLI, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO BROZZETTI in
virtù di procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2927/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le odierne controricorrenti, quali eredi di C.T., convenivano in giudizio il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (d’ora in avanti MART), deducendo che il loro dante causa aveva donato al convenuto 39 opere d’arte giusta atto di donazione del 18 aprile 2000, ma che non erano state rispettate le obbligazioni modali previste, concludendo quindi per la risoluzione dell’atto di donazione.
Si costituiva il convenuto che insisteva per il rigetto della domanda, ed il Tribunale di Milano, accoglieva la domanda, con la condanna alla restituzione delle opere donate.
La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2927 del 26 giugno 2017 rigettava l’appello del MART. rilevando in primo luogo che era corretta la decisione del Tribunale di ritenere incapace di testimoniare la Dott.ssa Be., indicata quale teste dal convenuto, atteso che all’epoca della deposizione era il legale rappresentante del Museo. In ogni caso, poichè si trattava di deposizione resa da soggetto direttamente coinvolto nella gestione museale, e dunque responsabile dell’organizzazione del MART, la stessa era poco attendibile. Quanto al secondo motivo di appello, rilevava che le dettagliate disposizioni contenute nell’art. 4 dell’atto di donazione deponevano in maniera inequivoca a favore della tesi dell’inadempimento del donatario.
Invero si prevedeva che il MART. avrebbe dovuto dedicare due spazi espositivi permanenti ove collocare le opere donate, dei quali uno specifico dedicato al donante nella sede di (OMISSIS), ed un altro nella casa (OMISSIS) in Rovereto.
L’intento del donante non era quindi quello di un generico utilizzo delle opere donate a scopo promozionale, ancorchè ciò fosse avvenuto secondo i moderni criteri di gestione museale, quali la rotazione o l’esposizione tematica di una serie di autori, ma intendeva conseguire un’esposizione a carattere permanente, come anche confermato dalla deposizione del teste R., che aveva ribadito che le due permanenti non erano mai state allestite, neppure facendo ricorso alla rotazione delle sole opere del maestro.
Avverso tale sentenza propone ricorso il MART. sulla base di tre motivi, cui resistono le intimate con controricorso.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. lamentando l’erroneità dell’affermazione secondo cui la teste D.ssa Be. fosse incapace di testimoniare, in quanto all’epoca dei fatti era direttrice generale del museo. La norma, a detta del ricorrente, dovrebbe però essere interpretata in maniera elastica, tenuto conto che costituisce l’unica norma che ancora contiene un divieto di testimoniare, con la conseguenza che alla stessa si deve fare ricorso solo nei casi in cui l’interesse del teste al giudizio sia concreto ed attuale.
Il motivo è fondato.
In realtà, come si rivela dagli atti di causa la detta teste non ha mai rivestito la qualità di legale rappresentante del ricorrente come peraltro si ricava dagli stessi atti processuali, nei quali è riferita a soggetti diversi dalla Be. la detta qualità), ma ha ricoperto il ruolo di direttrice generale del museo (e senza che ciò sia contraddetto dalla sola partecipazione al tentativo di conciliazione dianzi al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, avendo in tale occasione affiancato chi effettivamente ricopriva la veste di legale rappresentante).
L’affermazione di un interesse alla lite, tale da renderla incapace a testimoniare è stata quindi erroneamente tratta dal convincimento che la medesima fosse il legale rappresentante dell’ente, ma senza una concreta verifica dell’effettivo interesse alla lite che, come costantemente affermato da questa Corte deve tradursi in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio (così ex multis Cass. n. 21239/2019).
Nè, ed in ciò dissentendo dall’iniziale proposta del relatore, può rinvenirsi un’autonoma considerazione circa l’inattendibilità del teste, tale da superare l’erroneo rilievo dell’incapacità a testimoniare, atteso che, come si ricava dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dalla Corte d’Appello, il giudizio di inattendibilità non è correlato al contenuto oggettivo della deposizione ma sempre, ed in maniera aprioristica, alla riaffermata posizione apicale della teste che comunque avrebbe reso inutilizzabile in chiave probatoria quanto riferito.
Il motivo deve essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza gravata.
Il secondo motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 c.c. e ss. laddove la sentenza di appello ha ravvisato l’inadempimento del MART, nonchè il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 793 e 1371 c.c., in quanto ove residuassero dei dubbi circa la corretta interpretazione ed individuazione degli obblighi posti dall’art. 4 del contratto di donazione, occorrerebbe procedere ad un’interpretazione conforme al canone di cui all’art. 1371 c.c. imponendo al debitore il minor sacrificio possibile, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
Il giudice del rinvio che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Milano, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, a diversa Sezione della Corte d’Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020