Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5422 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 18/02/2022), n.5422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già SERIT SICILIA S.p.a.) AGENTE DELLA

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Direttore

Generale f.f., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Lopez, pec:

francesco.lopez.pec.ordineavvocaticatania.it, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pennisi, in Roma,

via Circonvallazione Clodia n. 82, come da procura spillata in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori fall. p.t.;

INAIL, in persona del l.r.p.t.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Catania 09/01/2018, n. 23/2018,

in R.G. n. 1439/2011, rep. 33/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 1 febbraio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già SERIT SICILIA S.p.a.) AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA impugna la sentenza App. Catania 09/01/2018, n. 23/2018, in R.G. n. 1439/2011, rep. 33/2018 che ha rigettato il suo appello per la riforma della sentenza n. 4114/2010 dell’11/11/2010 con cui il Tribunale di Catania aveva accolto solo parzialmente la insinuazione tardiva al passivo di (OMISSIS) S.p.a. svolta da SERIT ed avente ad oggetto sanzioni civili dovute a INAIL per mancato o tardivo pagamento dei premi assicurativi, dichiarando, per la restante parte, prescritto il credito insinuato;

2. secondo la sentenza: a) il tribunale aveva riconosciuto quale fondata la domanda di ammissione al passivo (richiesta per il complessivo credito di Euro 144.631,32, di cui 71.970,11 Euro al privilegio ed 72.661,21 al chirografo) solo per 1.648,84 Euro e cioè per l’importo richiesto per le sanzioni – tutte iscritte a ruolo nel 2000, ma proprie degli anni 1991, 1992 e 1995 – relative al solo ultimo anno, ravvisando la prescrizione per le poste degli altri anni; b) l’appellante sosteneva che il tribunale erroneamente aveva escluso la prova della notifica della cartella di pagamento, che sarebbe stata perfezionata il 14/04/2005 presso la sede di (OMISSIS); c) il secondo motivo d’appello deduceva che il credito INAIL, prescrivendosi in dieci anni, era stato regolarmente insinuato, perché il ruolo era stato formato nel 2000, con notifica nel 2005 ed insinuazione nello stesso anno ed era così anche inammissibile l’eccepita prescrizione sollevata dalla procedura, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, essa doveva proporsi entro 40 giorni dalla notifica della cartella; d) con appello incidentale subordinato la curatela deduceva che la fattispecie era in realtà sottoposta a prescrizione quinquennale;

3. la corte ha ritenuto che: a) la data di formazione del ruolo non rilevava ai fini della prescrizione dovendosi far riferimento alla data di maturazione ed esigibilità del credito dovuto dall’impresa all’INAIL, escludendo la prova della notifica della cartella; b) Serit, infatti, nel costituirsi in primo grado, aveva allegato “copia estratto ruolo e copia relata di notifica”, non la cartella con relata di notifica, rimanendo confermato che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era stato la domanda di insinuazione tardiva al passivo, non contenendo l’estratto di ruolo l’intimazione al pagamento e dunque la costituzione in mora del debitore); c) non era stata notificata la cartella avverso cui si sarebbe dovuta svolgere da (OMISSIS) l’opposizione; ne conseguiva l’assorbimento dell’appello incidentale;

4. il ricorso è su cinque motivi; si deduce: a) (primo motivo) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, considerando che dall’esame dell’avviso di ricevimento postale si evince la regolare notifica della cartella in oggetto; stante la predetta regolarità, la Corte avrebbe dovuto ritenerne la legittimità traendone la conseguente statuizione in ordine all’interruzione del termine di prescrizione; b) (secondo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., dovendo ritenersi che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla cartella in oggetto non sia maturata al momento del deposito del ricorso di domanda tardiva di credito; l’anno di riferimento del credito INAIL, costituito dalle sanzioni, deve essere considerato il 2000, in quanto l’accertamento delle sanzioni da parte dell’istituto e la sua quantificazione sono stati operati in tale data e nello stesso anno iscritti a ruolo; c) (terzo motivo) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, degli artt. 2943 e 1219 c.c., considerando che l’estratto di ruolo deve considerarsi valido a fini probatori e per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’ente impositore; come riconosciuto in sentenza, il termine prescrizionale risulta interrotto a seguito del deposito della domanda tardiva del credito; d) (quarto motivo) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, avendo la corte territoriale errato sull’eccezione di prescrizione formulata dall'(OMISSIS) S.p.a., mentre la stessa andava pronunciata, in virtù della definitività del credito contributivo conseguente alla violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5; e) (quinto motivo) violazione dell’art. 91 c.p.c., apparendo la sentenza nulla e viziata da violazione di legge, in relazione al capo di condanna alle spese processuali, secondo il principio della soccombenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il terzo motivo, da trattare in via prioritaria, è fondato ed ha carattere assorbente rispetto alle altre censure; non è invero controverso, in causa, che vi sia stata a carico del debitore emissione e notifica dell’estratto di ruolo, avente per oggetto crediti di natura non tributaria, prima dell’apertura del concorso;

2. nella materia, questa Corte ha da tempo maturato l’indirizzo, cui va data continuità, per cui ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell’accertamento del passivo L. Fall., ex art. 92 e ss., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 24589 del 2019, Cass. n. 2732 del 2019); la necessità d’integrazione, peraltro, promana da un’eccezione dell’organo concorsuale che abbia contestato il merito della pretesa, cioè il suo fondamento, mentre nella vicenda non emergono eccezioni diverse dall’imperfezione procedimentale ovvero quella di prescrizione;

3. si tratta dunque di censure che, per come rilevate ed accolte dalla corte territoriale, appaiono fuori centro rispetto al riportato principio, posto che, anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che, per la partecipazione al concorso, la produzione dell’estratto di ruolo è bastevole ai fini della insinuazione, poiché è solo in relazione all’attività di riscossione diretta all’espropriazione forzata che occorre un titolo esecutivo; esso, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 (applicabile anche alla riscossione dei crediti previdenziali, per quanto previsto nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17 e 18), è proprio il ruolo (oggi sostituito dagli avvisi di accertamento esecutivo o quello di addebito contemplati dal D.L. n. 78 del 2010, artt. 29 e 30 (conv. con L. n. 122 del 2010) e che includono anche l’intimazione al pagamento, quale precetto prodromico all’esecuzione forzata); in realtà, per l’ammissione al passivo, cui sola può tendere la domanda dell’agente della riscossione, e non certo al recupero coattivo pendente il fallimento, sopravviene la superfluità delle fasi dell’affidamento di somme da riscuotere così come la formazione del titolo esecutivo in senso stretto, essendo sufficiente dimostrare il credito; questa la rinnovata ragione della sufficienza, ad ogni fine e pertanto, dell’estratto di ruolo, benché atto non impositivo, poiché comunque esso documenta gli elementi del ruolo stesso, che provano l’inadempimento del debito tributario e l’esigibilità dello stesso (Cass. s.u. n. 33408 del 2021);

il ricorso va pertanto accolto con riguardo al terzo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio alla corte d’appello, anche per le spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto al terzo motivo, con assorbimento dei restanti; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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