Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5422 del 07/03/2018

Civile Ord. Sez. 5 Num. 5422 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 30359-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
3149

A.A.

– intimato –

avverso

la

sentenza

yr. Azto
comm. TRIB. REG/SEZ . DIST .
26/10/2009;

di

n.
LATINA,

536/2009

della

depositata

il

Data pubblicazione: 07/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/12/2017 dal Consigliere Dott.

PATRIZIA PICCIALLI.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone

ricorso avverso la sentenza n.536/40/2009

del

18/09/2009 con la quale la Commissione tributaria regionale di Latina rigettava l’appello
proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuti illegittimi i recuperi
del credito d’imposta ( previsto dall’art.7 della legge 288/2000), indebitamente utilizzato negli
anni 2001-2004 da lottino Francesco in compensazione dei tributi dovuti dallo stesso per un
importo di euro 12394,91, oltre a sanzioni per euro 3718,47 ed interessi.

il quale si era provveduto al recupero, non è direttamente riconducibile a nessuno degli atti
tipici previsti dal d.P.R. 600/73 e che l’atto in esame violi il diritto al contraddittorio anticipato
con il contribuente in violazione dell’art. 37- bis, comma 4, d.P.R. 600/1973.

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta ex art.360, comma 1, n. 3
cod.proc.civ, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 421, legge 311/04
(finanziaria 2005), posto che tale norma prevede espressamente la possibilità di emanazione di
atto di recupero motivato, quale tipico atto di riscossione di crediti erariali non spettanti oppure
illegittimamente compensati.
Secondo la ricorrente l’avviso di recupero del credito d’imposta può farsi rientrare tra gli
atti di ” diniego o revoca di agevolazioni” che sono impugnabili ex art. 19, comma 1, lett. h,
del d.Lgs 546/92, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.
Con il secondo motivo si deduce ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la violazione degli
artt. 15 d.P.R. 602/73 e 68 d. Lgs 546/92 con riferimento al punto in cui la CTR rilevava, quale
ulteriore vizio del provvedimento, la previsione della riscossione delle somma mediante
l’iscrizione a ruolo in via definitiva, anziché in via provvisoria ai sensi dell’art. 68 dlgs 546/92.
Sotto tale profilo si sottolinea che l’iscrizione a ruolo conseguente a revoca di agevolazioni
deve essere fatta per l’intero, non ricorrendo nella fattispecie l’ipotesi prevista dal combinato
disposto degli artt. 15 d.P.R. 602/73 e 68 del d.Lgs 546/92, che si riferiscono agli accertamenti
di maggiore imponibile e non alle revoche di agevolazioni in cui l’atto di recupero contiene una
revoca di un beneficio di cui il contribuente ha goduto.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 7 e 12 della legge 212/2000 e dell’art.
19, comma 3 del d.lgs 546/92 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc.civ., laddove la sentenza
afferma che l’atto viola i principi fondamentali dello statuto dei diritti del contribuente in
quanto il ricorso è ammesso solo per vizi propri dell’atto. Si deduce che contrariamente a
quanto affermato dalla CTR per vizi propri si intendono sia i vizi formali che quelli sostanziali
dell’atto da tenersi distinti da quelli afferenti un diverso atto autonomamente impugnabile
precedentemente notificato
Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 37- bis, comma 4, del d.P.R. 600/73
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.. Si sostiene che l’Ufficio non ha violato le
2

La CTR ha ritenuto che la struttura del provvedimento descritta nella circolare n.35/E, con

norme sul contraddittorio. L’art. 37- bis prevede l’invio di una richiesta di chiarimenti nel caso
in cui siano stati posti in essere comportamenti elusivi e non è applicabile a tutti gli atti emessi
dall’A.F. Il controllo dei crediti d’imposta è un controllo sostanziale e quindi è stato effettuato
dall’Ufficio un accesso mirato, finalizzato alla verifica dei presupposti previsti per l’utilizzo di
tale agevolazione da cui è scaturito il processo verbale di constatazione notificato 1’1.6.2004
a A.A., avverso il quale non sono state formulate osservazioni, come emerge dal
contenuto della motivazione dell’avviso di recupero del 17.10.2005

Il ricorso è fondato con riferimento al primo,a1 terzo ed al quarto motivo.

Con riferimento al primo motivo va rilevato che in base all’art.1, comma 421 della legge
311/04, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonchè delle relative sanzioni ed
interessi, mediante l’emanazione di un apposito “atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 d.P.R. 600/73”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale, l’adozione di
questo provvedimento – tipizzato, come detto, dalla legge – ha natura prodromica, e non
consequenziale, all’avviso di accertamento, per cui l’omessa adozione di quest’ultimo atto
impositivo non incide sulla sua legittimità né comporta alcuna menomazione del diritto di
difesa del contribuente, atteso che, come l’avviso di accertamento, deve essere motivato con
riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell’azione di recupero ed assume,
al pari dell’avviso di accertamento, valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ex
art.19 d.Lgs. 546/92 (come, nella specie, è in effetti accaduto)( v. in tal senso, da ultimo, Sez.
5, n.8429 del 31/03/2017, Rv. 643612).

Fondato è il terzo motivo.
La natura dell’avviso di recupero descritta non riferimento al primo motivo di ricorso, come
tale rientrante tra in provvedimenti impugnabili dinanzi alle Commissione tributarie ai sensi
dell’art. 19 del d.Lgs 546 del 1992, implica che lo stesso può essere impugnato solo per “vizi
propri” a norma del comma 3 del citato art. 19., secondo il quale ognuno degli atti impugnabili
può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti
non notificati. Né può essere ragionevolmente posto in dubbio che per “vizi propri” non sono da
intendersi soltanto quelli meramente formali o procedimentali, ma anche quelli che attengono
al contenuto sostanziale del provvedimento.

Parimenti fondato è l’ultimo motivo.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 37- bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 prevede l’invio di una richiesta di chiarimenti
nel caso in cui siano stati posti in essere comportamenti elusivi e non è pertanto applicabile a
tutti gli atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria. Il controllo dei crediti di imposta non
rientra quindi nell’ambito applicativo di cui alla citata norma che contiene un elenco tassativo
delle operazioni collegate ad un possibile comportamento elusivo.
Nel caso in esame è stato effettuato dall’Ufficio un accesso mirato finalizzato alla verifica
dei presupposti previsti per l’utilizzo di tale agevolazione, a seguito del quale, come emerge
dall’avviso di recupero, è scaturito il PVC notificato 1’1.6.2004 al contribuente mentre l’avviso

statuto del contribuente.

Il secondo motivo rimane assorbito dalla presente decisione, essendo teso, peraltro, a
contestare affermazione in

obiter della sentenza impugnata, in quanto priva di concreta

specifica portata decisoria.

In conclusione, la sentenza va cassata con riferimento al primo, terzo e quarto motivo,
con assorbimento del secondo, con rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio.
PQM
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo, nonché il
quarto motivo; cssa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio.
Così deciso il 20/12/2017

reca la data del 17.10.2005, termine ben superiore a quello previsto dall’art. 12 comma 7 dello

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