Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5422 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5422 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA

sentenza COil motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
ricorrente contro
COMUNE DI GIMIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno,
depositato in data 10 ottobre 2012.

Data pubblicazione: 07/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 1 °

Comune di Gimigliano chiedeva la condanna del Ministero
della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale
derivato dalla irragionevole durata di un giudizio
iniziato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro con citazione
notificata nel 1998, deciso in primo grado e pendente in
appello alla data della domanda;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento, in favore del
Comune, della somma di euro 7.666,65, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo, ritenendo
superata la durata ragionevole del giudizio presupposto di
otto anni e cinque mesi e applicando il criterio di
liquidazione di 750,00 euro per i primi tre anni di
ritardo e di 1.000,00 euro per ciascuno degli anni
successivi;
che avverso questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, affidato ad un motivo;
che l’intimato Comune non ha svolto difese.

novembre 2011 presso la Corte d’appello di Salerno, il

Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione

ordine agli articoli 2 della

legge n. 89 del 2001 e 6,

par. l, e 34 della CEDU, nonché dell’art. 99 cod. proc.
civ.;
che il ricorrente deduce che la Corte d’appello,
accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un
ente pubblico, avrebbe violato le citate disposizioni,
dalle quali, e in particolare dall’ultima, deriverebbe che
soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per
equa riparazione sono esclusivamente “le persone fisiche,
gruppi di individui e /e
governative”,

organizzazioni non

queste ultime dovendo definirsi come le

formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il
diritto interno, che non detengano e/o esercitino un
pubblico potere;
che il ricorso è fondato;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
«il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non può
essere promosso dagli enti – quali i Comuni – che, ai
sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono

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ricorrente denuncia violazione e omessa motivazione in

qualificabili come “organizzazioni non governative”,
trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico
potere» (Cass. n. 1007 del 2013);
che il decreto impugnato si discosta da tale principio

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384
cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta dal
Comune di Gimigliano, che, non rientrando tra le
organizzazioni non governative, non è abilitato a proporre
nei confronti dello Stato la domanda di equa riparazione
per la irragionevole durata di un processo del quale sia
stato o sia parte;
che la novità della questione alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
equa riparazione proposta dal Comune di Gimigliano;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
21 febbraio 2014.

e va quindi cassato;

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