Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5422 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.03/03/2017), n. 5422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14198/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
T.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco PUSTORINO,
con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni BORRELLI,
in Roma, Viale Libia, n. 167, per procura speciale in calce al
ricorso;
– controricorrente –
e nei confronti:
SERIT SICILIA Spa;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia – sez. staccata di Messina n. 47/02/11, depositata il 14
aprile 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017
dal Cons. Tinarelli Giuseppe Fuochi;
udito l’Avv. Palatiello Giovanni che ha chiesto termine per rinnovare
la notifica alla SERIT Sicilia Spa, non andata a buon fine;
udito l’Avv. T.R. per delega dell’Avv. Francesco
Pustorino che si riporta al controricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso rimettendosi alla Corte
per il rinnovo della notifica, chiedendo, in subordine, il rigetto
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
vista la richiesta dell’Agenzia delle entrate di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimato SERIT Sicilia Spa;
considerata la non imputabilità dell’omessa notifica nei confronti di tale intimato.
PQM
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SERIT Sicilia Spa e rinvia a nuovo ruolo con termine per l’incombente di giorni sessanta dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017