Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5422 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.03/03/2017),  n. 5422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 14198/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Franco PUSTORINO,

con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni BORRELLI,

in Roma, Viale Libia, n. 167, per procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

e nei confronti:

SERIT SICILIA Spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – sez. staccata di Messina n. 47/02/11, depositata il 14

aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Cons. Tinarelli Giuseppe Fuochi;

udito l’Avv. Palatiello Giovanni che ha chiesto termine per rinnovare

la notifica alla SERIT Sicilia Spa, non andata a buon fine;

udito l’Avv. T.R. per delega dell’Avv. Francesco

Pustorino che si riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso rimettendosi alla Corte

per il rinnovo della notifica, chiedendo, in subordine, il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

vista la richiesta dell’Agenzia delle entrate di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimato SERIT Sicilia Spa;

considerata la non imputabilità dell’omessa notifica nei confronti di tale intimato.

PQM

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SERIT Sicilia Spa e rinvia a nuovo ruolo con termine per l’incombente di giorni sessanta dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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