Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5421 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. un., 26/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 26/02/2021), n.5421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22003/2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA, con ordinanza

n. 596/2019 depositata il 10/07/2019 nella causa tra:

T.V.V.;

– ricorrente non costituito in questa fase –

contro

COMUNE DI GRASSANO;

– resistente non costituito in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, il quale chiede che le Sezioni Unite vogliano

rigettare il regolamento ed affermare la giurisdizione del Giudice

amministrativo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – Con ordinanza del 18/6/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione nella causa intentata nei confronti del Comune di Grassano da T.V., dipendente comunale, per l’annullamento della Delib. 2 ottobre 2004, n. 159.

2 – Osservava il Tribunale Amministrativo Regionale che il Tribunale ordinario di Matera aveva erroneamente declinato la propria giurisdizione in forza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, sul rilievo che i fatti materiali posti a base della pretesa azionata si erano verificati in epoca antecedente al 30/6/1998 e che nel ricorso era stato dedotto come motivo di doglianza la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’ente convenuto, poichè l’atto amministrativo avversato in sede processuale era la Delib. Comune di Grassano 2 ottobre 2004, n. 159, adottata dopo il termine del 30/6/1998, limite temporale oltre il quale gli atti dell’amministrazione dovevano ritenersi attratti nella giurisdizione del giudice ordinario; rilevava che si trattava di atto nuovo conseguente all’annullamento di altra Delibera e volto a disciplinare in modo autonomo, ancorchè retroattivo, la vicenda amministrativa in oggetto; evidenziava, inoltre, che il petitum sostanziale della domanda non riguardava la declaratoria di nullità della Delibera per elusione di precedente giudicato del giudice amministrativo ma l’accertamento del diritto del ricorrente all’inquadramento lavorativo e al risarcimento dei connessi pregiudizi, come confermato dalla circostanza che il ricorso non era stato proposto secondo le forme ed il rito del giudizio di ottemperanza, nè avrebbe potuto essere proposto in tali forme, poichè l’annullamento recato dalla sentenza TAR Lazio 7473/2004 era fondato sul riscontrato difetto di motivazione.

3 – Il Procuratore Generale con proprie memorie chiedeva il rigetto del regolamento e l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Ai fini della intellegibilità della questione giova premettere una breve sintesi degli accadimenti: T.V. aveva prestato servizio presso il Comune di Grassano con la qualifica di istruttore direttivo-cancelliere di conciliazione sino al 1/11/1992 (data del collocamento a riposo); con Delib. 15 luglio 1991, n. 99, gli era stata riconosciuta la settima qualifica funzionale; il provvedimento era stato annullato in autotutela dal Comune con Delib. 18 dicembre 1992, n. 92, che a sua volta era stata impugnata dinanzi al TAR per il Lazio che, con sentenza 7473/2004, aveva accolto il ricorso annullando l’atto di autotutela comunale, così facendo riacquistare efficacia alla Delib. del 1991, sino all’annullamento della stessa disposto con l’avversata Delib. Comunale 2 ottobre 2004, n. 159; per ottenere l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella settima qualifica funzionale dal 1/10/1990, oltre al connesso risarcimento dei danni, T.V. aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Matera che, con sentenza n. 622 del 25/10/2010, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

2 – Questi essendo i fatti e la cronologia degli avvenimenti, il Tribunale Amministrativo regionale per la Basilicata ha correttamente considerato decisivo, ai fini dell’individuazione della giurisdizione, il menzionato provvedimento di diniego del 2 ottobre 2004, ampiamente successivo alla data del 30 giugno 1998 prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, rilevante ai fini del passaggio della giurisdizione al giudice ordinario delle controversie in materia di lavoro pubblico privatizzato.

3 – Va rilevato, infatti, che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia: conseguentemente ai fini della individuazione della giurisdizione rispetto al crinale temporale di cui all’art. 69, la giurisdizione deve essere determinata “quoad tempus” in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione, e, invece, in base alla data dell’atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo (Sez. U., n. 7504 del 15/05/2012, n. 22034 del 17/10/2014).

4 – La seconda ipotesi menzionata ricorre nel caso in disamina.

5 – La lesione del diritto del lavoratore, infatti, è prodotta dall’atto impugnato, ancorchè il contenuto dello stesso concerna l’apprezzamento da parte dell’amministrazione circa la sussistenza del diritto all’inquadramento del lavoratore in relazione a periodo lavorativo svoltosi antecedentemente al 30/6/1998 e al risarcimento dei connessi pregiudizi.

6 – Alle conclusioni sopra esposte non osta la circostanza che il medesimo atto sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 27305 del 17/11/2008).

7 – In applicazione dei suindicati principi, il regolamento per conflitto negativo di giurisdizione proposto dal Tar per la Basilicata deve essere risolto dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, in applicazione dei principi in materia di perpetuatio jurisdictionis.

8 – Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo le parti svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA