Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5421 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5421 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 13407-2010 proposto da:
GHIBLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
ALESSANDRIA;
– intimata nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 07/03/2018

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione

avverso l’ordinanza n. 4/2009 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/12/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

TORINO, depositata il 18/03/2009;

N.R.G.13407/2010

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate disconosceva i crediti di imposta, derivanti
dalla dichiarazione dell’anno 2000 e portati in deduzione dalla società
Ghibli srl nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2001, perché non
risultava presentata la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2000.
Seguiva la notifica della cartella di pagamento.

Commissione tributaria provinciale di Alessandria che lo accoglieva con
sentenza del 20.10.2006.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, accolto dalla Commissione
tributaria regionale del Piemonte con sentenza del 21.4.2008.
Contro la predetta sentenza la società Ghibli proponeva ricorso per
revocazione

ai

sensi

dell’art.395

n.4

cod.proc.civ.,

inammissibile dalla Commissione tributaria regionale

con

dichiarato
decisione

pronunciata il 18.3.2009.
Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione la società
Ghibli srl propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate

dichiara di costituirsi al solo fine della

eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Con memoria depositata il 13.12.2017 la società dichiara di avere
aderito alla definizione agevolata delle cartelle prevista dall’art.6 del d.l.
22 ottobre 2016 n.193,convertito nella legge n.225 del 2016, con istanza
accolta dalla Agenzia delle Entrate e dilazione del pagamento in cinque
rate. Chiede il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa dell’integrale
pagamento delle rate; in subordine dichiara di rinunciare al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
considerato che la dichiarazione subordinata di rinuncia al ricorso per
intervenuta adesione alla definizione agevolata comporta comunque il
venire meno dell’interesse alla decisione, determinando la
inammissibilità sopravvenuta del ricorso (in tal senso Sez. 3, Sentenza n.
12743 del 21/06/2016);

i

Contro la cartella la società Ghibli s.r.l. proponeva ricorso alla

ritenuto di compensare le spese in ragione della natura sopravvenuta
della causa di definizione agevolata della controversia;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse. Compensa le spese.

Presidente
Aurelio appabianca

Così deciso il 20.12.2017.

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