Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5421 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5421 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

t

ricorrente –

contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco

pro

tempore;
– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno,
depositato in data 5 setteMbre 2012.

Data pubblicazione: 07/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 16 marzo

Vibo Valentia chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato
dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia con citazione
notificata il 3 novembre 1992 e definito con sentenza
depositata in data 16 dicembre 2009;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento, in favore del
Comune, della somma di euro 11.200,00, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo, ritenendo
superata la durata ragionevole del giudizio presupposto di
quattordici anni e applicando il criterio di liquidazione
di 800,00 euro per anno di ritardo;
che avverso questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, affidato ad un motivo;
che l’intimato Comune non ha svolto difese.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

2011 presso la Corte d’appello di Salerno, il Comune di

che con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione
ricorrente denuncia violazione e omessa motivazione in
ordine agli articoli 2 della legge n. 89 del 2001 e 6,
par. l, e 34 della CEDU, nonché dell’art. 99 cod. proc.

che il ricorrente deduce che la Corte d’appello,
accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un
ente pubblico, avrebbe violato le citate disposizioni,
dalle quali, e in particolare dall’ultima, deriverebbe che
soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per
equa riparazione sono esclusivamente “le persone fisiche,
gruppi di individui e /e
governative”,

organizzazioni non

queste ultime dovendo definirsi come le

formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il
diritto interno, che non detengano e/o esercitino un
pubblico potere;
che il ricorso è fondato;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
«il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non può
essere promosso dagli enti – quali i Comuni – che, ai
sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono
qualificabili come “organizzazioni non governative”,
trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico
potere» (Cass. n. 1007 del 2013);

civ.;

che il decreto impugnato si discosta da tale principio
e va quindi cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384

Comune di Vibo Valentia, che, non rientrando tra le
organizzazioni non governative, non è abilitato a proporre
nei confronti dello Stato la domanda di equa riparazione
per la irragionevole durata di un processo del quale sia
stato o sia parte;
che la novità della questione alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
equa riparazione proposta dal Comune di Vibo Valentia;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
21 febbraio 2014.

cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta dal

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