Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5421 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 05/03/2010), n.5421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

THEMA IMM SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico

Arch. T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GALLIA 2 SC F INT 2, presso lo studio dell’avvocato BERTI CESARE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COND. VIA (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore pro tempore Sig. M.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 922, presso lo

studio dell’avvocato MUZZI AURELIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.S., Z.C., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1474/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato BERTI Cesare, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi anche alla memoria;

udito l’Avvocato MUZZI’ Aurelio difensore del resistente che si

riporta anch’egli agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato nell’aprile 1997 M.S., Z. C. e il Condominio di Via (OMISSIS) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, S.P. e la Thema Immobiliare srl per sentirli condannare ad eseguire le opere meglio descritte nell’atto di “transazione” stipulato in precedenza tra il S., la Thema Immobiliare ed il Condominio istante; riparare i danni causati agli spazi condominiali ed agli appartamenti delle attrici Z. e M.S. descritti in citazione e/o al pagamento delle somme occorrenti per eliminare i lamentati vizi delle opere edilizie nonche’ al risarcimento dei danni sofferti dagli attori derivati dal mancato godimento pieno degli immobili.

Nel corso del giudizio si costituiva la societa’ convenuta respingendo la domanda eccependo la prescrizione e/o la decadenza delle azioni proposte e/o ancora il difetto di legittimazione passiva, mentre il S. rimaneva contumace. Ammessa ed espletata CTU, si costituiva successivamente in giudizio nel dicembre 1993 per la M.S. in sostituzione del precedente difensore l’avv.to D.G.G. il quale eccepiva l’irregolare costituzione in giudizio della Thema Immobiliare dal momento che la firma apposta dal legale rappresentante della convenuta in calce al mandato non era stata autenticata dal difensore e per l’effetto deduceva la nullita’ della costituzione stessa e di tutta l’attivita’ successivamente espletata dalla parte. Esaurita l’istruttoria, con sentenza del 28 marzo 2000 l’adito Tribunale in accoglimento delle domande attoree condannava entrambi i convenuti ad eseguire a regola d’arte le opere indicate dal consulente e ad eliminare le cause delle infiltrazioni d’acqua dedotte e lamentate in atti eseguendo i lavori medesimi individuati anch’essi dal ctu;

nonche’ al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa oltre al rimborso delle spese di causa.

Proposto gravame dalla Thema Immobiliare srl, con sentenza del 24 marzo 2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Thema Immobiliare srl sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Condominio.

Non hanno spiegato attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la eccepita mancata indicazione nella decisione di prime cure delle conclusioni rassegnate dalle parti nel primo grado del giudizio non potesse dar luogo a nullita’ della pronunzia, evincendosi egualmente dalla stessa il contenuto della causa.

La doglianza non puo’ essere accolta giacche’ la Corte territoriale, nel disattendere l’eccezione di nullita’ della decisione di prime cure, si e’ correttamente uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ secondo cui (vedi da ultima Cass. n. 4079/2005) l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell’epigrafe della sentenza importa nullita’ di quest’ultima soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validita’ della sentenza.

Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in particolare per non aver rilevato il giudice “a quo” dalla scrittura transattiva del (OMISSIS) quali fossero i reciproci obblighi assunti dalle parti, con la conseguenza che,non risultando contestato che la Thema Immobiliare aveva ottemperato al solo obbligo assunto di fornire al S. maioliche analoghe a quelle esistenti nel lastrico condominiale, la ricorrente doveva esser ritenuta assolutamente carente di legittimazione in merito alle domande giudiziali svolte dal Condominio e dalle condomine M.S. e Z..

Con il terzo motivo si denunzia,in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla esatta interpretazione delle clausole contenute nel contratto di transazione del (OMISSIS) e delle precise obbligazioni assunte dalle parti in causa; omessa motivazione circa l’asserita solidarieta’ tra la Thema Immobiliare e S.P. delle obbligazioni assunte da quest’ultimo. Ribadisce la ricorrente che la Corte romana avrebbe dovuto statuire che essa Thema Immobiliare aveva esattamente e completamente ottemperato alla obbligazione transattivamente assunta che era soltanto quella della fornitura all’appaltatore S. delle maioliche per la ripavimentazione dell’androne condominiale di qualita’ analoga a quelle preesistenti. Tal che nessuna solidarieta’ esisteva tra venditrice e appaltatore essendo le obbligazioni dai predetti assunte con la richiamata transazione assolutamente autonome e indipendenti come confermato altresi’ dal fatto che solo il S. si era impegnato a sottoscrivere il capitolato dei lavori descritto nella transazione e solo lui lo aveva di fatto sottoscritto essendosi soltanto lui impegnato alla esecuzione dei lavori richiesti dal Condominio.

Con il quarto motivo si deduce,in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e comunque erronea insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’accertamento del fatto che “le opere di intervento riparatorie” erano state “compiute dall’appaltatore ( S. P.) a seguito di atto di transazione del (OMISSIS)” e circa la dichiarata solidarieta’ dell’obbligo di procedere all’eliminazione dei difetti riscontrati in tali opere, che sarebbe esistito anche a carico della Thema Immobiliare.

Contesta la ricorrente che il giudice d’appello, nonostante avesse accertato che al S. incombeva l’onere della esecuzione dei lavori, senza alcuna motivazione aveva statuito che l’obbligo di eliminazione dei difetti denunciati nella esecuzione di quelle stesse opere gravasse solidalmente con l’appaltatore, anche a carico di essa Thema.

L’esame congiunto dei suindicati motivi conduce al loro accoglimento per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi.

Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto fondata la deduzione del Condominio secondo cui la scrittura transattiva costituisse prova documentale che la Thema Immobiliare, proprietaria della palazzina ed il S., costruttore appaltatore, avevano di fatto, con la sottoscrizione del citato documento, riconosciuto l’esistenza dei lamentati difetti di costruzione e la necessita’ della loro eliminazione. Per cui l’intervenuto riconoscimento dei vizi da parte della venditrice e da parte del costruttore della cosa venduta o costruita ed il contestuale impegno dagli stessi assunto per eliminarli mediante la loro riparazione determinava la costituzione di una obbligazione che, essendo soggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia era sempre svincolata, indipendentemente dalla volonta’ delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 c.c. essendo invece soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

Da tale obbligazione,solidalmente assunta dalla Thema e dal S., il cui inesatto adempimento aveva dato luogo alla presente controversia, scaturiva la conferma della condanna solidale dei predetti statuita dal primo giudice.

Senonche’, ad avviso di questo Collegio, non par proprio che la Corte romana abbia adeguatamente valutato le reciproche obbligazioni delle parti nella citata transazione del (OMISSIS) ed in particolare se vi fosse la rivendicata autonomia tra quella assunta ed esattamente adempiuta dalla venditrice Thema, obbligatasi semplicemente alla fornitura delle maioliche, e quelle esistenti in capo all’appaltatore S., impegnatosi ad eseguire i lavori di riparazione specificati nella transazione medesima.

Con ogni conseguente riflesso sulla solidarieta’ tra i due soggetti;

esclusa da parte ricorrente e statuita invece dai giudici del merito.

La qui gravata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa per nuovo esame e valutazione dell’atto transattivo ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, restando assorbito il quinto motivo di ricorso involgente la dedotta erronea valutazione della relazione peritale di prime cure.

Il giudice del rinvio provvedere altresi’ in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo, il terzo e il quarto, dichiara assorbito il quinto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l’impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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