Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5421 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio President – –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28901-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 250/2010 della COMM. TRIB. REG. della

CALABRIA, depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’annullamento dell’intero

giudizio e rimessione alla Commissione Provinciale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza di Napoli, che aveva eseguito una verifica a carico della società Manzi Oli srl, la Guardia di Finanza di Cosenza effettuava a propria volta una verifica generale nei confronti della società Fabianoli di F.F. e C. sas che aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società Manzi Olii, constatando l’avvenuta effettuazione di vendite in violazione dell’obbligo di fatturazione. Sulla base dei risultati della verifica fiscale, L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Fabianoli sas un avviso di rettifica Iva per gli anni 1995 e 1997, ed un avviso di accertamento Irap per l’anno 1998; emetteva a carico del socio F.F. un avviso di accertamento Irpef per l’anno 1998 e l’agente della riscossione notificava la corrispondente cartella di pagamento.

Avverso gli avvisi e la cartella la società ed il socio F.F. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza che, previa riunione, con sentenza n. 282 del 2007 li accoglieva ritenendo la nullità degli atti impositivi perchè motivati “per relationem”.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 5.10.2010. Il giudice di appello confermava la nullità degli avvisi per vizio di motivazione a norma della L. n. 212 del 2000, art. 7, e il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, art. 42, sul rilievo che il processo verbale della Guardia di Finanza di Napoli redatto nei confronti della società Manzi Olii srl non era stato notificato alla società Fabianoli sas, nè era stato allegati agli atti del processo, osservando che “perchè un atto sia valido è necessario che esso sia conosciuto dalla controparte”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2002, art. 7 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società ed il socio non resistono.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte preliminarmente rileva che, trattandosi di ricorso proposto dalla società di persone e da uno soltanto dei soci, è stato violato l’obbligo di integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa di tutti i soci interessati dall’unitario rapporto tributario. Secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi stabilita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, essendo configurabile un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330).

La sentenza impugnata deve essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza perchè proceda alla trattazione della causa previa integrazione del litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci.

PQM

cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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