Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5420 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 21/05/2019, dep. 27/02/2020), n.5420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32490-2018 proposto da:
D.S.L.T., elettivamente domiciliato ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO SOLA;
– ricorrente –
contro
PREFETTO di VARESE, QUESTORE di VARESE;
– intimati –
avverso il decreto n. 39/2018 del GIUDICE DI PACE di VARESE,
depositato il 27/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
SCALDAFERRI ANDREA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che D.S.L.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Varese in epigrafe indicato, con cui è stato convalidato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Varese nei confronti del ricorrente ed il conseguente provvedimento di accompagnamento alla frontiera; considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla parte contro cui è proposto;
ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;
che, in difetto di intimazione, non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio;
che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo, essendo il ricorrente ammesso per legge al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020