Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5420 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5420 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 11641-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
3145

VACCARO SALVATORE DECEDUTO E PER ESSO EREDI VACCARO
MARIA & GABRIELLA, MILAZZO ANGELA, VACCARO MARIA,
VACCARO GABRIELLA;

intimati

avverso la sentenza n. 4/2010 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 07/03/2018

MILANO, depositata il 27/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/12/2017 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE LOCATELLI.

N.R.G.11641/2010

FATTI DI CAUSA
Con atto stipulato il 21.2.2001, registrato il 9.3.2001,

Vaccaro

Salvatore donava alle figlie Vaccaro Gabriella e Vaccaro Maria un terreno
edificabile del valore dichiarato di lire 120.000.000. Con atto del
10.7.2001, registrato il 30.7.2001, Vaccaro Gabriella e Maria vendevano
il terreno ricevuto in donazione ai coniugi Cimino e Croce per il

L’Agenzia delle Entrate, ritenuto che la donazione costituiva un mero
atto interposto, tassava in capo Vaccaro Salvatore, quale effettivo
venditore, la plusvalenza prodotta dalla cessione a titolo oneroso del
terreno edificabile, ai sensi dell’art.67 lett.b) d.P.R. 22 dicembre 1986
n.917.
Contro l’atto impositivo Vaccaro Salvatore proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Varese che lo rigettava con
sentenza del 14.5.2008.
Vaccaro Salvatore proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo accoglieva con sentenza del 27.1.2010.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per cassazione nei confronti di Vaccaro Maria e Gabriella, quali eredi di
Vaccaro Salvatore, sulla base di cinque motivi.
Le eredi di Vaccaro Salvatore non resistono.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 comma
1 cod.civ., in combinato disposto con gli artt.37 e 38 d.P.R. 29 settembre
1973 n.600, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ. “,
avendo la Commissione tributaria regionale violato la regola sul riparto
dell’onere della prova “in quanto ha accolto il ricorso dei contribuenti
sull’implicito ed errato presupposto per il quale fosse onere dell’Ufficio
quello di provare l’origine e/o genesi del maggior reddito accertato”.
Il motivo è inammissibile perché estraneo alle ragioni della decisione.
La C.T.R. non ha operato una illegittima inversione dell’onere della prova,
ma ha ritenuto privo di fondamento l’elemento presuntivo principale
(stipulazione in data 16.7.2001 di contratto preliminare di vendita del
terreno da parte Vaccaro Salvatore, con incasso della caparra) in base al

corrispettivo di lire 120.000.000.

quale l’Ufficio aveva ritenuto che il donante fosse l’effettivo alienante del
terreno edificabile e che la donazione costituisse un mero atto interposto
a fini evasivi.
2.Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione , sotto altro
profilo, dell’art.37 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in combinato disposto
con gli artt.67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, nonché con
l’art.2697 cod.civ. , in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. “, nella parte

all’accertamento in rettifica del reddito ex art.37 d.P.R. 29 settembre
1973 n.600 sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il motivo è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi
risultante dalla sentenza, che non contiene le affermazioni in diritto
denunciate dalla ricorrente.
3.Terzo motivo:”Insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 n. 5 cod.proc.civ. “, nella
parte in cui la C.T.R. ha affermato che “mancano elementi comprovanti
l’elusione sostenuta dall’Ufficio”.
4.Quarto motivo:” Insufficiente motivazione sotto altro profilo circa
un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art.360 n.5
cod.proc.civ. “, nella parte in cui ha ritenuto che il contratto preliminare
di vendita del terreno stipulato da Vaccaro Salvatore e la donazione di
terreno fatta dallo stesso Vaccaro in favore delle figlie non avesse ad
oggetto il medesimo immobile.
5.Quinto motivo: “Insufficiente motivazione, sotto altro ed ulteriore
profilo, circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione
all’art.360 n.5 cod.proc.civ. “, con riferimento alla inadeguatezza della
motivazione rispetto alla portata della questione.
Il terzo, quarto e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono
fondati. Non è controverso che l’Ufficio, a norma dell’art.37 d.P.R. 29
settembre 1973 n.600 abbia imputato a Vaccaro Salvatore il corrispettivo
della alienazione del terreno edificabile, precedentemente oggetto di
donazione alle figlie, sul rilievo che l’interposto atto di donazione era
finalizzato all’azzeramento della plusvalenza realizzata dal reale
venditore, ed apparente donante, Vaccaro Salvatore. A sostegno della
propria tesi l’Ufficio, nelle controdeduzioni all’appello del contribuente

2

in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio non poteva procedere

(trascritte nel ricorso per cassazione) aveva indicato le seguenti
circostanze: breve lasso temporale intercorso tra donazione e successiva
vendita; identità del valore dichiarato nella donazione e del prezzo
stabilito nella vendita; esistenza di una scrittura privata autografa con
cui Vaccaro Salvatore si obbligava a vendere il terreno oggetto di
donazione al medesimo soggetto (Cimino) che successivamente lo
acquistava dalle figlie donatarie.

di esaminare le prime due circostanza ( breve lasso temporale tra ì due
atti e coincidenza tra valore dichiarato nella donazione e prezzo stabilito
nella vendita ); è contraddittoria nella parte in cui afferma che non vi è
prova della identità del terreno sulla base della diversa indicazione della
superficie ( are 23,20 nella donazione ed are 24 nella vendita) rimanendo
invariata la particella o mappale (n.154 ), costituente l’unità
identificativa elementare dei terreni.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, che, nel giudizio di rinvio, applicherà il principio secondo
cu l’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 imputa al contribuente i
redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a
presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare,
senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua
applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate. (Sez. 5,
Sentenza n. 15830 del 29/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 25671 del
15/11/201). Alla medesima Commissione tributaria regionale è
demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo, quarto e quinto motivo; dichiara inammissibili il
primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale
della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso 20.12.2017

La motivazione della sentenza è insufficiente nella parte in cui omette

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