Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5420 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5420 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 2723-2008 proposto da:
ASSANTE

MARCO

SSNMRC77H14C129S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato D’INNOCENZO FEDERICA giusta
delega a margine;
– ricorrente 2014
226

contro

TORO ASS.NI SPA gia’ LLOYD ITALICO SPA, in persona del
procuratore speciale e legale rappresentante pro
tempore dott. DE PUPPI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 18, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 07/03/2014

dell’avvocato TUCCILLO MARIO, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;

– controricorrente nonchè contro

SANTARPIA MARIA CARMELA CONSIGLIA;

avverso la sentenza n. 3750/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 06/12/2006 R.G.N. 3225/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

..

I

– intimata –

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 21.12.1996 e il 30.12.1996, Marco
Assante aveva convenuto innanzi al Pretore di Gragnano (NA),
Maria Carmela Consiglia Santarpia, proprietaria del veicolo
Renault 5 tg. LT 185472, e la Soc. Lyod Italico S.p.A,

solido, al risarcimento del danno patito a causa del sinistro
stradale occorsogli, quale trasportato su un motoveicolo,

in

data 09.08.1992 in Pimonte (NA) per esclusiva responsabilità del
conducente dell’ auto, nella misura da determinare in corso di

assicuratrice del predetto veicolo, chiedendone la condanna, in

causa, oltre interessi e rivalutazione fino all’ effettivo ) (/
soddisfo, entro i limiti di competenza per valore del Pretore,
allora fino a £. 50.000.000.
Istruita

la

causa nel

rispetto del

contraddittorio

svolgimento dell’interrogatorio formale e deposito della CTU all’udienza del 31.10.1997 la convenuta Lloyd Italico aveva
eccepito che la causa era stata iscritta a ruolo tardivamente,

ct)
oltre i dieci giorni dalla notifica dell’ atto di citazione,
chiedendone perciò la cancellazione.
Con provvedimento del 31.07.1998, il Pretore, dopo aver rilevato
che l’ intero iter istruttorio si era svolto in violazione
delle disposizioni perentorie previste dal nuovo codice di
procedura civile, con conseguente nullità e necessità di
fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, ai
sensi del novellato art. 180 c.p.c., ritenuta peraltro la

fondatezza dell’ eccezione, ha dichiarato la nullità dell’intero
giudizio e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Con atto del 29 luglio 1999 Marco Assante ha riassunto il
processo ex art. 307 c.p.c. innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, per effetto degli
del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,

entrato in vigore il 02.06.1999, che ha soppresso l’Ufficio
Pretorile e ha istituito il giudice unico di primo grado, ed ha,
in considerazione dell’ abrogazione dell’ art. 8 c.p.c. e della/
competenza del Tribunale senza limiti di valore, ampliato il
petitum rinunciando espressamente alla clausola di contenimento
nei limiti della competenza del Pretore.
Con sentenza del 29.05.2001, il giudice di prime cure, accertata
l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault 5(
tg. LT 185472 nella causazione del sinistro, ha accolto la
domanda di Assante e condannato in solido i convenuti al
pagamento della somma di £ 48.221.250, oltre interessi legali e
rivalutazione Istat a far data dalla domanda originaria
(30/12/1996) sino all’effettivo soddisfo.
Avverso tale sentenza Assante ha proposto appello sulla
liquidazione dei danni avendo il giudice di primo grado
utilizzato le Tabelle del Tribunale di Milano del 1966 e
calcolato la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla
domanda e non dal fatto illecito.
Rimaneva contumace la Santarpia, mentre la Lloyd Italico
resisteva al gravame.

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!

artt. 49, 50, 132 e 133

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 6 dicembre 2006,
ha rigettato l’appello e condannato l’Assante al pagamento delle
spese del grado sulle seguenti considerazioni: l) al momento
della proposizione della domanda, ex art. 3 L.353/90 e L. n.
374/91 la competenza massima per valore del Pretore ammontava a

un importo maggiore, anche perché egli stesso aveva contenuto
la domanda in tali limiti, sì che il giudice non avrebbe potuto
condannare ad un importo maggiore senza incorrere in
ultrapetizione; 2) peraltro la somma complessiva al cui r )
pagamento i responsabili erano stati condannati era superiore a
lire 50 milioni, ma non essendovi appello incidentale la
statuizione non poteva esser riformata.
Con atto notificato il 18.01.2008 l’Assante propone ricorso per
cassazione. In data 27.02.2008 la Lloyd Italico S.p.A. ha
notificato controricorso. In data 02/05/2013 la Cancelleria
della Suprema Corte ha comunicato l’ ordinanza emessa all’
udienza di discussione dal collegio di integrazione del
contraddittorio nei confronti Maria Carmela Consiglia Santarpia,
litisconsorte necessaria in base all’art. 23 della L. 990/1969
in quanto proprietaria del veicolo coinvolto nell’incidente
stradale.
Nel termine assegnato l’Assante, rappresentato dal difensore
nominato in sostituzione del precedente,

deceduto,

ha

ottemperato notificando il ricorso alla Santarpia e lo ha

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50.000.000 e perciò all’Assante non poteva essere liquidato

depositato nella Cancelleria della Cassazione. Successivamente
il difensore ha comunicato la rinunzia al mandato.
Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo: “Violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 5,8, 9, 10, 14, 112, 180, 183,

riferimento all’art. 360 comma l numeri 3 e 4 c.p.c., nonché, in
relazione all’art. 360, comma l n. 5 c.p.c. l’omessa motivazione ,
circa un fatto controverso decisivo per il giudizio” per aver
il giudice di appello deciso limitandosi alla dichiarazione di
valore effettuata dall’Assante con l’atto di citazione
introduttivo del giudizio, senza considerare il dichiarato
ampliamento della domanda e la rinuncia alla clausola di
contenimento contenuti nella comparsa di riassunzione del
giudizio cancellato ed incorrendo perciò in un errore
sostanziale e procedurale, cui si aggiunge l’ulteriore errore
costituito dall’aver omesso di pronunciare sulla domanda
emendata soltanto sul quantum, senza neppure motivare sul
punto, e senza considerare né che la modifica della domanda contenuta nella riassunzione – pur in presenza della clausola
di contenimento, ha come unica conseguenza di spostare la causa
dinanzi al giudice superiore, né lo ius superveniens che aveva
soppresso l’ ufficio del Pretore, né che gli atti erano stati
dichiarati tutti nulli, con conseguente retrocessione della
causa allo stato iniziale. Quindi conclude con il seguente
quesito di diritto: “qualora in un giudizio iniziato innanzi al

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307 c.p.c. e degli artt. 132 e 133 del D. Lgs 51/98, con

Pretore con relativa clausola di contenimento, poi cancellato ex
art. 307 c.p.c. e riassunto innanzi al Tribunale, l’ attore
abbia provveduto, in sede di riassunzione,

a rinunciare alla

predetta clausola con consequenziale ampliamento della
originaria domanda in ragione della competenza per valore del

controversia, anche in appello, preso atto dell’ intervenuto
ampliamento, tra l’ altro certamente ammissibile siccome svolto
nei termini all’ uopo previsti, deve tener conto dell’ attuata
emendatio nel pronunciare la sentenza altrimenti incorrendo in
un palese errore, posto, infatti, che la formulazione dell’
indicata clausola non implica alcuna abdicazione a successive
pretese derivanti dallo stesso titolo e ciò, soprattutto, quando
la riserva stessa sia stata espressamente oggetto di
rinuncia?”.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va

preliminarmente

richiamato

il

pacifico

orientamento

giurisprudenziale secondo il quale l’art. 183 cod. proc. civ.,
nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 applicabile
al procedimento in esame riassunto dopo l’ entrata in vigore
del Dlgs n. 51 del 1998 disponeva, al quarto comma, che nella
prima udienza di trattazione le parti possono precisare e
modificare le domande e le conclusioni già formulate. Quindi,
nella fattispecie, avendo il Pretore dichiarato nulli tutti gli
atti del processo anteriori alla prima udienza di comparizione,
l’ Assante, nella comparsa di riassunzione, poteva senza dubbio

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Tribunale medesimo, il giudice chiamato a decidere della

modificare il petitum risarcitorio (ex multis Cass. 26505 del
2009, 17879 del 2011) – fermi, a pena di nullità ai sensi dell’
art. 163 n. 4 cod. proc. civ.,

i fatti lesivi del diritto

eterodeterminato (Cass. 17408 del 2012) –

e rinunciare alla

clausola di contenimento, senza incorrere in preclusione alcuna,

della competenza per valore era venuto meno, il Tribunale doveva
pronunciare sulla domanda come modificata

(“in forza del d.lgs.

19 febbraio 1998, n. 51, con cui l’ufficio del pretore è stato
soppresso e le relative competenze sono state trasferite al
tribunale ordinario, giudice unico di primo grado, vengono a
perdere rilevanza giuridica le questioni di competenza tra
pretore e tribunale basate sulla precedente disciplina in
materia.’

(Cass. n. 19136/2005), con la conseguenza che

“ai

sensi dell’art. 132 delle disposizioni transitorie sul processo
civile di cui al capo VI del titolo II del citato D. Lgs., i
procedimenti pendenti davanti al Pretore, salvo che siano state
già precisate le conclusioni o la causa sia stata in ogni modo
ritenuta in decisione, sono definiti dal Tribunale sulla base
delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo:

Cass.

14488/2000), in applicazione del principio secondo il quale “Le
norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la
giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei
giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per
l’effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa
pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere

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e poiché per effetto dell’ art. 49 del sucitato D.lgs il limite

ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della
domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza
che hanno esercitato” (Cass. 13882 del 2010).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo
esame della domanda dell’Assante contenuta nella comparsa di

di appello formulati dal medesimo avverso la decisione del
Tribunale.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese,
anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte di Appello di Napoli, in altra composizione.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014.

riassunzione del giudizio di primo grado, nei limiti dei motivi

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