Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5420 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 05/03/2010), n.5420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27447/2004 proposto da:

PARROCCHIA SAN AGOSTINO DI GRIES, (OMISSIS), in persona del

Parroco pro tempore Dott. G.R. elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BISSOLATI LEONIDA 54, presso lo studio dell’avvocato

BOITANI Edoardo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

POBITZER HANSJORG;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

Avv. S.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI GIAMPIERO,

rappresentato e difeso dagli avvocati BARTOLUCCI Claudio, CAPPELLO

MARCO, AGOSTINI GUDRUN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 02/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato PLACIDI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BARTOLUCCI Claudio, difensore del resistente che si

riporta alle conclusioni in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16 settembre 1992 la Parrocchia di San Agostino di Gries conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, l’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) di quella città per sentir dichiarare l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell’immobile tavolarmente identificato dalla p.ed. (OMISSIS) in P.T. (OMISSIS) C.C. Gries, la cui proprietà risultava tutt’ora tavolarmente intestata in favore dell’Armenfond der Marktgemeinde Gries (traducibile con “Fondo per i poveri” o “Fondo per gli indigenti del Comune di Gries”).

Esponeva l’attrice che la proprietà dell’immobile “de quo”, con contratto del 17.12.1898, era stata acquistata dall’Armenfond der Marktgemeinde Gries e,sulla base di tale titolo contrattuale, intavolata in favore di detto ente sub foglio (OMISSIS).

Narrava che l’immobile in questione,anche dopo l’istituzione, nel 1937, degli enti comunali di assistenza, a differenza dagli altri immobili di proprietà dell’Armenfond, non era stato trasferito all’E.C.A. di Bolzano e veniva utilizzato come oratorio.

Aggiungeva che il potere dominicale su tale bene dal gennaio 1950 era passato in capo alla Parrocchia e che da allora l’immobile era stato utilizzato quale sala di riunioni e sala multiuso dapprima dall’associazione Grieser Junglingsverein e poi dall’associazione Marianische Manner – und Jungmannerkongregation, entrambe di emanazione parrocchiale.

Assumeva che essa attrice da allora aveva anche sopportato le spese di gestione dell’immobile, o direttamente, oppure attraverso offerte raccolte dalla Congregazione Mariana, e che l’esposta situazione possessoria mai era stata contestata e mai erano state accampate pretese dominicali da alcuno, cosicchè era maturata l’usucapione in suo favore da evidenziare nel libro fondiario.

Costituendosi in giudizio il convenuto Ente comunale di Assistenza eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l’immobile rivendicato dall’attrice non era intavolato in suo favore bensì in favore dell’Armenfond e, anche se per ipotesi la proprietà dell’immobile a suo tempo (nel 1937) fosse stata ad esso ente trasferita, il bene unitamente all’intero suo patrimonio mobiliare e immobiliare,in seguito allo scioglimento degli enti comunali di assistenza operanti nella Regione Trentino-Alto Adige con effetto dall’1.3.1983 in forza della L.R. 25 febbraio 1982, art. 5, doveva ritenersi trasferito al Comune.

Contestava il convenuto anche la fondatezza nel merito dell’avversaria domanda, assumendo che l’immobile “de quo” veniva utilizzato dalla Congregazione Cattolica Maschile di Gries in base ad un regolare contratto di locazione stipulato nel 1966 con esso ente in qualità di locatore,contratto fino all’attualità rinnovato alle varie scadenze.

Chiedeva dunque dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettarsi l’avversaria domanda.

Autorizzata su istanza di parte attrice con ordinanza del 19 gennaio 1993 la chiamata in causa del Comune di Bolzano,indicato dall’E.C.A. come vero legittimato passivo, ed eseguita la chiamata a cura della stessa attrice, il Comune si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda di usucapione della Parrocchia di Gries ed assumendo che il contratto di locazione, stipulato il (OMISSIS) con la Congregazione Cattolica Maschile di Gries in qualità di conduttrice era tutt’ora in corso e che l’attrice aveva sempre regolarmente pagato il canone di locazione.

Esponeva,infine,che nelle more era stata avviata la procedura tavolare per regolarizzare il trasferimento della proprietà dell’immobile “de quo” in favore di esso Comune e che tale procedura era ancora pendente.

Chiedeva dunque rigettarsi la domanda di usucapione ed accertarsi che esso Comune era proprietario dell’immobile.

Acquisite le prove documentali offerte dalle parti ed assunte prove testimoniali,il difensore dell’E.C.A, all’udienza del 16.10.1997 dichiarava che l’ente nelle more, in seguito a Delib. Consiglio Comunale Bolzano 27 settembre 1994, n. 147, era stato definitivamente sciolto e chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo.

Tale istanza veniva respinta con ordinanza del 21.1.1998 sul rilievo che il successore “ex lege” dell’ente soppresso ossia il Comune era già parte processuale con conseguente superfluità della dichiarazione di interruzione.

Acquisite ulteriori prove documentali l’adito Tribunale con sentenza del 25 marzo 2003 ritenuto provato che l’immobile “de quo” acquistato nel 1898 per motivi formali dall’Armenfond anzichè da ente canonico esponenziale della comunità parrocchiale di Gries era sin da allora sempre stato utilizzato per scopi propri della Parrocchia o di associazioni ad essa facenti capo,senza mai essere destinato agli scopi istituzionali dell’Armenfond prima e dell’ECA poi e che l’attrice e l’associazione canonica Congregazione Mariana avevano sempre provveduto alla manutenzione dell’immobile a proprie spese,nonchè rilevato che dunque l’immobile era “un bene secondo diritti non di pertinenza ECA” ed escluso che il contratto di locazione stipulato il 30 giugno 1984 dalla Congregazione Cattolica Maschile di Gries fosse riferibile alla Parrocchia, trattandosi di associazione che, a differenza della Congregazione Mariana, non poteva qualificarsi di emanazione parrocchiale,in accoglimento della domanda proposta dall’attrice, accertava l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della p. ed. (OMISSIS) in capo all’istante ordinava le conseguenti operazioni tavolari e dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

Proposto gravame dal soccombente Comune, con sentenza del 2 agosto 2004 la Corte d’appello di Trento accoglieva l’impugnazione e per l’effetto respingeva la domanda di usucapione proposta dalla Parrocchia, accertava che proprietario della p. ed. (OMISSIS) in P.T. 750/11 C.C. di Gries era il Comune di Bolzano e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Parrocchia San Agostino di Gries sulla base di due motivi,illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Bolzano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso,da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia,in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, falsa applicazione del 1462 ABGB (codice civile austriaco) e/o dell’art. 2115 codice civile italiano del 1865 e/o dell’art. 1141 c.c., comma 2 vigente nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione al riguardo; violazione del par. 323 ABGB e/o dell’art. 687 c.c., comma 1 italiano del 1865 e/o dell’art. 1141 c.c., comma 1 vigente, nonchè dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c..

Premesso che non costituisce oggetto d’impugnazione il capo della gravata sentenza nel quale la Corte del merito, in modo approfondito, ha ridisegnato le vicende successorie tra le parti in giudizio ed i loro rispettivi enti ed organismi predecessori, rileva parte ricorrente che il dominio di fatto esercitato da essa Parrocchia San Agostino di Gries sull’immobile di cui è causa non è un dominio derivato (di mera detenzione), come erroneamente ritenuto dal giudice “a quo”, ma un dominio autonomo, originario e in quanto tale possessorio con la conseguenza della mai superata presunzione di possesso di cui ai richiamati artt. 687 c.c., comma 1 italiano del 1865 e/o dell’art. 1141 c.c., comma 1 vigente.

Tal che del tutto irrilevante era il fatto che nel 1984, quando cioè erano trascorsi più di otto decenni dall’impossessamento e quando l’usucapione in favore della ricorrente Parrocchia si era già largamente compiuta,era stato stipulato un contratto di locazione tra l’E.C.A. e la Congregazione Cattolica Maschile di Gries avente ad oggetto l’immobile “de quo”.

Il ricorso è infondato.

Chiariti gli aspetti relativi alla legittimazione processuale e sostanziale delle parti in causa sui quali non vi è più contestazione nell’attuale sede di legittimità,a sostegno della propria statuizione secondo cui, alla luce delle acquisite risultanze istruttorie,la pretesa di usucapione fatta valere dalla Parrocchia non poteva trovare accoglimento, ha osservato la Corte territoriale:

Dirimente appariva al riguardo la deposizione testimoniale dell’abate del Convento di (OMISSIS), il quale aveva riferito- evidentemente sulla base delle fonti di conoscenza reperite nell’ambito del Convento da lui diretto, al quale la Parrocchia medesima era incorporata – che in seguito all’acquisto, con contratto di compravendita del (OMISSIS), della particella (OMISSIS) da parte dell’Armenfond, era stata stipulata una convenzione tra esso Convento in qualità di patrono di detta Parrocchia e il nominato Armenfond, sulla cui base il Convento avrebbe erogato un importo di 4.000 fiorini austriaci per consentire la costruzione di una sala-teatro sul terreno della suindicata particella e l’Armenfond si sarebbe obbligato a concederne l’uso alla Parrocchia a tempo indeterminato e senza ulteriore corrispettivo.

Con ciò la Parrocchia e le associazioni ad essa facenti capo erano entrate nel godimento dell’immobile sulla base di un accordo contrattuale,qualificabile come comodato e/o locazione (a seconda che si ritenesse prevalente,o meno, l’elemento dell’onerosità, anche tenuto conto della circostanza che le spese di manutenzione in seguito erano sempre state sostenute dalla Parrocchia) accordo che fondava una mera situazione di detenzione qualificata nell’ambito di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato e giammai una situazione di possesso idonea all’usucapione se non in seguito ad un’eventuale successiva interversione della detenzione in possesso, minimamente comprovata.

Invero non solo la Parrocchia non aveva dedotto e provato alcun fatto e/o atto idoneo a determinare tale interversione, ma al contrario era rimasto documentalmente comprovato che l’E.C.A. ancora nel 1984 aveva concesso in locazione l’immobile “de quo” alla Congregazione Cattolica Maschile di Gries, verso un canone annuo di L. 180.000, sempre regolarmente pagato, mentre tutti i testimoni escussi avevano;

in modo sostanzialemnte concorde, confermato il godimento continuativo pluridecennale dell’immobile in discorso come sala – teatro e sala – riunioni da parte di associazioni facenti capo alla Parrocchia.

Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, implicanti in particolare il rilievo della mancanza assoluta di (offerta di) prova di fatti od atti in tesi comportanti l’interversione dell’originaria posizione di detenzione qualificata in possesso “ad usucapionera”, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla insussistenza della usucapione dell’immobile oggetto di causa da parte della ricorrente Parrocchia, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto insindacabile nell’attuale sede di legittimità.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica anche in questa sede la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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