Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5420 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio President – –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29245-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P. in proprio e quale socia accomandataria,

P.S., P.N., LINEA DENT DI R.P. & C. SAS in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA P.LE CLODIO 56 INT. 8, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO RUGGIERO con procure speciali del Not. Dr.

N.M. di MILANO per P.S. e R.P. rep. n. 64589

del 13/02/2015, per P.N. rep. n. 64607 del 17/02/2015;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 112/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA

LOMBARDIA, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Linea Dent di R.P. e C. sas, titolare di studio odontoiatrico, un avviso di accertamento con il quale determinava maggiori ricavi non contabilizzati da cui derivava una maggiore Irap di Euro 1.539 imputata alla società, ed una maggiore Irpef imputata ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, ai quali venivano notificati distinti avvisi di accertamento.

Contro gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Varese che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n. 132 del 2007.11 giudice di primo grado osservava che moltiplicando il numero di prestazioni odontoiatriche (615) accertate dall’Ufficio, per il valore medio di ciascuna di esse (Euro 153), si perveniva a determinare i ricavi in Euro 94.095, importo inferiore a quello dichiarato dalla società in Euro 164.152.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza del 19.10.2009. Il giudice di appello riteneva “ingiustificata” la ricostruzione induttiva dei ricavi operata dall’Ufficio a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, in assenza di rilievi circa la irregolarità formale delle scritture contabili; faceva proprio il calcolo dei ricavi determinabili induttivamente in misura inferiore agli importi dichiarati, già affermato dalla Commissione tributaria provinciale.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui ha fatto propria la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla modalità di calcolo dei ricavi; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e comma 2, e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l’utilizzo del metodo di accertamento analitico – induttivo in assenza di rilievi circa l’irregolarità formale delle scritture contabili.

La società e i soci si sono costituiti al fine di partecipare all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Il giudice di appello non dà risposta (incorrendo nel vizio di omessa motivazione) alla deduzione di parte appellante che censurava la sentenza del giudice di primo grado osservando che: il valore medio attribuito dall’Ufficio alle sole prestazione non fatturate, determinato, a favore del contribuente, nella misura minima di Euro 153, non poteva estendersi anche alle operazioni regolarmente fatturate, poichè con riguardo ad esse il valore medio dichiarato dalla stessa società era ben superiore, ammontando ad Euro 444,48 per singola prestazione.

2. Il secondo motivo è fondato. Il giudice di appello ha ritenuto ingiustificato l’accertamento effettuato dall’Ufficio a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 2, “in assenza di rilievi circa irregolarità formali delle scritture contabili”. In realtà dall’avviso di accertamento, depositato quale documento allegato al ricorso, e dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, risulta testualmente che l’Ufficio ha operato un accertamento analitico – induttivo del reddito a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), il quale, a differenza dell’accertamento induttivo extracontabile di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, erroneamente citato dal giudice di appello, non richiede il presupposto della complessiva inattendibilità delle scritture contabili.

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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