Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 542 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 07/07/2010, dep. 12/01/2011), n.542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34521-2006 proposto da:

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso Lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO

RENATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

TRIFIRO’ SALVATORE, BERETTA STEFANO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI N. 7,

presso lo studio dell’avvocato MUGGIA ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITALE ALIDA, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1698/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2005 R.G.N. 1299/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito l’Avvocato MUGGIA ROBERTO per delega VITALE ALIDA;

udito li P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor N.U. ha chiesto il ripristino in proprio favore del compenso per lavoro straordinario forfetizzato, pari ad Euro 30,99.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e condannava la convenuta società Metro Italia Cash and Carry s.p.a., datrice di lavoro del N. al ripristino dell’emolumento. Questa decisione veniva confermata in sede di impugnazione dalla Corte d’Appello di Torino, che, con sentenza n. 1698/05, rigettava l’appello della Metro Cash and Carry.

2. La sentenza rilevava, innanzi tutto, che l’impresa aveva introdotto l’istituto del compenso straordinario forfetizzato con una serie di lettere standardizzate di identico contenuto.

Rilevava che una apposita norma del CCNL per i dipendenti del commercio prevedeva che al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un suo reparto, tra cui i capireparto (come appunto il N.), non fosse dovuto alcun compenso speciale per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, anche fuori dall’orario normale di lavoro, salvo che per i servizi di notte o nei giorni festivi.

Riteneva perciò che il compenso forfetario menzionato nelle lettere si riferisse allo straordinario notturno e festivo, l’unico cioè che l’azienda era contrattualmente tenuta a compensare con una maggiorazione.

Peraltro, secondo l’accertamento di fatto contenuto nella stessa sentenza di merito, questa specifica forma di straordinario aveva continuato ad essere retribuita a parte, in base al calcolo delle ore effettivamente lavorate.

La sentenza riteneva che non trovasse riscontro nelle prove documentali (ed anzi fosse smentita da esse) la prospettazione della datrice di lavoro, secondo cui il compenso forfetario andava a compensare le ore di straordinario svolte nei turni programmati ed era stato istituito per incentivare i capireparto, e che quindi vi fosse un duplice binario retributivo del lavoro straordinario: il forfait per lo straordinario “ordinario” ed il compenso con le maggiorazioni contrattuali per lo straordinario “straordinario”.

La Corte d’Appello riteneva pertanto, tenuto conto anche della palese mancanza di corrispondenza tra la misura del compenso forfetario e l’entità della prestazione lavorativa di riferimento e del fatto che la voce fosse erogata in misura fissa per tutti i dipendenti dal terzo livello in su, che il compenso stesso non si riferisse, in realtà, alla quantità della prestazione lavorativa resa, bensì ad altri aspetti della prestazione: con quella voce specifica l’azienda intendeva incentivare i dipendenti e compensare la mezzora, o ora, in più che ci si attendeva dai capireparto.

Si trattava in realtà di un superminimo, che, come tale, era entrato a far parte della retribuzione fissa ed irriducibile del dipendente, che non poteva esserne privato dal datore di lavoro con una decisione unilaterale.

A tutto concedere era stato concesso per una prestazione lavorativa straordinaria meramente eventuale, con identico effetto di irriducibilità di questa voce retribuiva.

3. Avverso la sentenza di appello, depositata in cancelleria il 7 dicembre 2005, e, per quanto risulta, non notificata, la società Cash Italia Metro and Carry ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il (OMISSIS).

L’intimato signor N.U. ha resistito con controricorso notificato il 22 gennaio 2007.

Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico articolato motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e segg., nonchè dell’art. 2077 c.c., comma 2, artt. 1372 e 1340 c.c., in relazione al disposto del R.D.L. n. 692 del 1923, art. 5 ed infine la carenza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Critica la motivazione della sentenza ed in particolare l’interpretazione effettuata del testo delle lettere-contratto inviate ai dipendenti, e relative allo straordinario forfetizzato.

Sostiene la piena legittimità della erogazione in forma forfetaria del compenso per il lavoro straordinario.

Nè poteva rilevare l’eventualità negativa, del tutto occasionale, che lo straordinario non venisse effettuato, e neppure la corresponsione ad alcuni capireparto, come nel caso di specie, di un ulteriore compenso forfetario per le prestazioni che eccedevano l’orario di lavoro normale nei giorni feriali, senza, peraltro, che venissero in considerazione i servizi effettuati di notte oppure nei giorni festivi. La ricorrente contesta inoltre, come priva di riscontri, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui vi sarebbe stata sproporzione tra il lavoro prestato e la remunerazione forfetaria.

2. Il ricorso non è fondato.

La problematica dedotta in causa è già stata sottoposta a questa Corte, che l’ha risolta in senso favorevole ai dipendenti rilevando che “qualora il compenso forfetario per il lavoro straordinario, accordato al lavoratore per un lungo periodo di tempo, non sia in realtà correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce un superminimo ormai entrato a far parte della retribuzione ordinaria e perciò non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro”, spiegando anche, su di un piano più generale, che “Il criterio utilizzato dal giudice di merito, di fare riferimento nell’interpretazione del contratto al comportamento complessivo delle parti anche posteriore all’istituzione del compenso forfetario è previsto espressamente dall’art. 1362 cod. civ. e, trattandosi, nel caso di specie, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, proprio la lunga durata dei rapporti costituisce una ragione aggiuntiva per privilegiare in sede interpretativa il comportamento concreto delle parti rispetto ad un testo risalente nel tempo. Quando, infatti, un rapporto negoziale a tempo indeterminato (non soltanto di lavoro, ma anche di altro genere) si prolunga, come in questi casi, per un lasso di tempo rilevante, il suo contenuto non è più costituito soltanto dalle pattuizioni originarie, ma anche da quelle successive, nonchè, più ampiamente, da tutte le modificazioni avvenute, anche in via orale, anche per fatti concludenti, durante il corso del rapporto stesso. In questa prospettiva può avvenire che un’attribuzione patrimoniale che nell’equilibrio originario delle parti assolveva ad una determinata funzione, assuma col tempo, con il modificarsi delle circostanze, una funzione diversa (così, nel caso in esame, l’attribuzione patrimoniale che aveva originariamente la funzione di compenso forfetario per prestazioni di lavoro straordinario l’ha mutata nel corso degli anni trasformandosi in superminimo)”. (Cass. civ., 13 ottobre 2006, n. 22050).

Il Collegio condivide integralmente e fa propria questa impostazione che appare l’unica corrispondente al sistema normativo e all’evoluzione nel tempo dei rapporti tra le parti.

5. Il ricorso, perciò, è infondato e deve essere disatteso.

Le spese del grado seguono la soccombenza in danno della società ricorrente.

Vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, oltre alle spese generali, ad IVA e CPA.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 28,00 (ventotto) oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/000) per onorari, oltre a spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA