Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 542 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.11/01/2017), n. 542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29943/2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.G.A.R., in proprio e quale erede di
L.G.R. e D.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RICCARDO LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA
CHIABOTTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 934/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA
dell’11/05/2015, depositato il 05/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Massimo Silvetri (delega avvocato Susanna Chiabotto)
difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e
chiede il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– la Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta da L.G.A.R., ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivatole dalla irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti del Lazio, iniziato dal padre L.G.R. l’11.5.1968, proseguito prima – a seguito del decesso dell’attore – dalla di lei madre, proseguito poi – a seguito del decesso di quest’ultima – dalla L.G.A.R. e definito, infine, dalla Corte dei conti con sentenza del 4.3.2010;
– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorre il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di un unico motivo;
– resiste con controricorso L.G.A.R.;
– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
Atteso che:
– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello calcolato ai fini dell’indennizzo anche il periodo precedente al 1 agosto 1973, data di accettazione da parte della Repubblica Italiana della clausola opzionale della CEDU che prevedeva il ricorso individuale e a partire dalla quale è riconosciuta al singolo la facoltà di proporre domanda di equa riparazione) è fondato, dovendo ritenersi che erroneamente la Corte territoriale ha liquidato l’indennizzo anche per il tempo antecedente il primo agosto 1973, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema – al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugge il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato (Sez. 6-2, Sentenza n. 95 del 07/01/2016, Rv. 638569; Sez. 1, Sentenza n. 14286 del 20/06/2006, Rv. 589561);
– il ricorso, pertanto, va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio;
– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017